Risarcimento e spese mediche. Spendo dove voglio? Sì ma anche no.

(ASI) Perugia - La Corte di Cassazione, sezione III, con la sentenza 29308 del 23 ottobre 2023 cerca di fare luce su un problema delicato nella cause di risarcimento del danno come quello del rimborso delle spese mediche.

Gli operatori del settore sono abituati a constatare una sempre maggiore attenzione, da parte delle assicurazioni, alla necessità, alla congruità ed alla modalità di erogazione delle spese sanitarie. Spesso, nella pratica, accade che un danneggiato di un sinistro stradale si veda negato il rimborso di spese mediche effettivamente sostenute e fatturate perché, ad esempio, non risultavano prescritte da un medico abilitato o perché, come nel caso in esame della Corte, non erogate attraverso il Servizio Sanitario Nazionale. Gli Ermellini, con una pronuncia che doveva affrontare anche diverse questioni delicate non prive di interesse, riconoscono appieno il diritto della persona che abbia subito un danno, a vedersi rimborsate le spese sostenute in strutture private ma con gli opportuni distinguo. Come spesso accade, infatti, la Suprema Corte si deve pronunciare sulla legittimità di sentenze delle Corti minori che decidono in modo specifico e concreto determinate questioni. Nel caso in esame la Corte d’Appello aveva negato il rimborso delle spese mediche in struttura privata per il semplice motivo che il danneggiato non si fosse rivolto alle strutture pubbliche. La Cassazione contrasta questa determinazione e precisa che un divieto di tal fatta non esiste nel nostro ordinamento giuridico che, anzi, con precedenti sentenze, aveva riconosciuto addirittura il diritto di rivolgersi a strutture all’estero. I Supremi Giudici, pertanto, affermano che il rimborso non possa essere escluso per il semplice fatto di non essersi rivolti al Servizio pubblico. Qui, però, nascono una serie di problemi o forse meglio sarebbe dire, dei dubbi. Come affermato da autorevoli interpreti, penso ad Alessandro Benni de Sena per i tipi di Ridare, la Cassazione non entra nella questione dei limiti del riconoscimento del rimborso. Agli operatori del diritto e, maggiormente ai danneggiati, interesserebbe sapere fino a che punto è riconoscibile l’esborso fuori dal Servizio Nazionale. Esistono delle condizioni per cui non sia lecito o meglio opportuno ai fini del risarcimento? La questione che si pone riguarda, per esempio, la differenza tra gli importi del servizio privato rispetto a quello pubblico.

Dato che l’art. 1227 afferma che “Il risarcimento non è dovuto per quei danni che il creditore (in questo caso il danneggiato n.d.r.) avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza”, se colui che ha subito un danno si rivolge alla struttura privata, pagando il doppio di quella pubblica, è ammissibile a risarcimento delle spese? Posso rivolgermi al privato a costi maggiori per una prestazione che il servizio pubblico mi erogherebbe negli stessi tempi? Quando mi rivolgo ad una struttura privata devo dimostrare che quella pubblica mi fornirebbe la stessa prestazione in tempi notevolmente dilatati? Queste sono solo alcune delle questioni che, dalla sentenza in esame, non vengono affrontate. Certamente il rilievo della Corte che vieta esclusioni automatiche fa pensare che le domande di rimborso vadano vagliate dal Giudice e che l’esame possa consistere, oltre che nelle questioni poc’anzi formulate, anche su altri aspetti, come quelli, per esempio, se la struttura cui ci rivolgiamo sia convenzionata con SSN o meno. Se si tratti di un trattamento non previsto dal pubblico o se sia urgente e così via.

Come fare, dunque, per non incappare in un rifiuto, da parte del danneggiante e delle sua assicurazione, della domanda di rimborso delle spese sanitarie? Per evitare di ritrovarsi danneggiati e non rimborsati si potrebbe mettere in atto dei protocolli virtuosi per una corretta gestione della pratica. Il danneggiato potrebbe, innanzitutto, sottoporsi a quelle visite o a quegli esami che gli vengono prescritti da un medico dopo un esame obiettivo della sua persona, conformi alle linee guida o ai protocolli di quella patologia di cui soffre. Potrebbe, in seguito, verificare se vi sia disponibilità presso il SSN o presso strutture convenzionate e confrontare le tempistiche e i prezzi con le strutture private. In caso di tempi di attesa eccessivi rispetto al caso concreto ed alla sua urgenza, ci si può rivolgere al privato, prestando attenzione al fatto che i prezzi delle prestazioni non siano lontani dai prezzi del Servizio Nazionale. Dobbiamo anche dire, a onor del vero, che le Assicurazioni non contestano mai una prestazione privata, qualora sia prescritta da uno specialista ed il cui prezzo non si discosti dalla generalità dei costi nel settore.

Per concludere. Spendo dove voglio? Sì ma con motivi validi e molta cautela.

Francesco Maiorca - Agenzia Stampa Italia

(Fonte: Ridare; Ius)

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