Il rimborso 730 è possibile anche senza sostituto d’imposta?

(ASI) A confermare l’avvio della novità sono le istruzioni relative al modello 730/2024 pubblicate dall’Agenzia delle Entrate il 29 febbraio, che danno il via alla riforma fiscale sul fronte della dichiarazione dei redditi.

È una modifica strutturale quella prevista dal decreto Adempimenti in merito alle modalità di presentazione del modello 730 e, a partire dal 2024, le porte della trasmissione senza sostituto si apriranno anche a dipendenti e pensionati.

I lavoratori dipendenti che vantano un credito IRPEF, possono presentare il modello 730 anche in assenza di un sostituto d’imposta ed ottenere il rimborso delle somme a credito. Il lavoratore dipendente può avere diritto al rimborso del 730 quando gli sono state trattenute, in busta paga, più imposte rispetto a quelle effettivamente dovute, ossia nel caso in cui egli ha sostenuto, nel corso del 2023, delle spese che consentono di ottenere una riduzione sulle imposte da pagare.

Ad esempio se ha oneri deducibili (cioè spese che vengono portate direttamente in diminuzione del reddito imponibile) e oneri detraibili (cioè spese portate in diminuzione dell’imposta netta, in genere in misura percentuale e, a volte, tenendo conto anche di una franchigia). Tra queste spese abbiamo, ad esempio, assegni periodici corrisposti al coniuge, spese sanitarie sostenute per se stessi o per famigliari a carico, interessi sulle rate del mutuo per l’acquisto della casa, spese per l’istruzione universitaria dei figli a carico, spese funebri di un familiare.  In questi casi il contribuente ha diritto a ricevere un rimborso delle somme versate in eccesso.

Il Modello 730/2024, sarà possibile inviarlo con l’opzione senza sostituto per tutti, e il contribuente potrà scegliere di affidare all’Agenzia delle Entrate le operazioni di conguaglio e pagare direttamente le maggiori imposte dovute con il modello F24 ache in presenza di un datore di lavoro o ente pensionistico chiamato ad effettuare rimborsi irpef o addebitare imposte.

Fino allo scorso anno, la possibilità di inviare il modello 730 senza sostituto era ammessa esclusivamente nei casi in cui non fosse presente un datore di lavoro o ente pensionistico tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio fiscale.

In tal caso, in presenza di un debito IRPEF vengono emessi i modelli F24 che il contribuente dovrà versare entro le scadenze previste, mentre per l’erogazione dei rimborsi IRPEF entra in campo l’Agenzia delle Entrate.

Il rimborso del 730 senza sostituto d’imposta fino al 2023 si poteva effettuare se si verificavano queste condizioni:

  • in caso di cessazione del rapporto di lavoro durante il 2023 o durante il 2024, prima dell’invio del modello 730;
  • in caso di lavoratori domestici, il cui datore di lavoro è una persona fisica e, quindi, non è un sostituto d’imposta che effettua le ritenute in busta paga.
  • altro caso nel quale è possibile avere il rimborso del 730 senza sostituto d’imposta è quello del contribuente deceduto la cui dichiarazione viene presentata da un erede.

Cosa fare per ottenere il rimborso 730 senza sostituto d’imposta?

Per ottenere il rimborso del 730 senza sostituto d’imposta, il contribuente può procedere in due modi diversi:

  • la prima alternativa è quella di presentare il modello 730 precompilato disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Il modello sarà a disposizione dei contribuenti, per la sola consultazione, a partire dal 30 aprile 2024. Dall’11 maggio in poi, esso potrà essere accettato così com’è o potrà essere modificato, ad esempio per inserire degli oneri deducibili o degli oneri detraibili non presenti. Una volta accettato o modificato, dovrà essere presentato, entro il 30 settembre, direttamente all’Agenzia delle Entrate oppure ad un Caf o ad un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale, società tra professionisti). Nel caso in cui la presentazione non venga fatta direttamente da parte del contribuente, egli è tenuto a presentare al Caf o al professionista abilitato una delega per l’accesso al proprio modello 730 precompilato.

Il contribuente che vuole controllare, eventualmente modificare ed inviare direttamente il 730 precompilato, deve entrare nella propria aria riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate mediante SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

  • la seconda alternativa consiste, invece, nel presentare il modello 730 ordinario. Il contribuente, infatti, non è tenuto ad utilizzare il modello precompilato messo a disposizione dell’Agenzia delle Entrate e può presentare il modello 730 nei modi ordinari. Anche il modello ordinario deve essere presentato entro il 30 settembre, ma la presentazione può avvenire solamente per mezzo di un Caf o di un professionista abilitato.

Quando viene presentato il modello 730 senza sostituto d’imposta, sia precompilato che ordinario, è necessario indicare:

nelle informazioni relative al contribuente, nella casella “730 senza sostituto” la lettera “A”; nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” va barrata la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”. Tale casella va barrata anche nel caso di erede che presenta la dichiarazione per il contribuente deceduto: in questo caso, gli altri campi della stessa sezione non vanno compilati.

Il 730 senza sostituto d’imposta viene rimborsato direttamente dall’Agenzia delle Entrate e può avvenire in due modi diversi:

  • con accredito sul c/c del contribuente, nel caso in cui questi ha fornito all’Agenzia delle Entrate l’IBAN del suo c/c bancario o postale;
  • mediante un invito a presentarsi in un qualsiasi ufficio postale per riscuotere l’importo del rimborso IRPEF in contanti, se esso non supera i 1.000 euro, o mediante vaglia della Banca d’Italia per importi superiori.

Per comunicare il proprio IBAN all’Agenzia delle Entrate si può andare sul sito di quest’ultima, accedere alla propria area riservata mediante SPID o CIE o CNS, e seguire il percorso: Servizi/Rimborsi/ Comunicazione IBAN per accredito su c/c.; oppure è possibile prelevare il modello per la richiesta di accredito dei rimborsi sul c/c dal sito dell’Agenzia delle Entrate, firmarlo digitalmente e inviarlo come allegato ad un messaggio PEC di uso esclusivo dell’interessato, ma la prima opzione è sicuramente la più veloce e pratica.

Un’altra soluzione è quella di consegnare il modello direttamente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, allegando copia di un documento di identità del contribuente e, nel caso di delega, copia del documento d’identità del soggetto delegato. Il rimborso arriverà al contribuente, generalmente, a partire dal mese di dicembre 2024.

Se l’importo che deve essere rimborsato supera i 4.000 euro, i tempi per ricevere la somma potranno essere più lunghi in quanto l’Agenzia delle Entrate può effettuare dei controlli preventivi prima di procedere al rimborso del 730.

Maddalena Auriemma - Agenzia Stampa Italia

 
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