Unione Inquilini:stop agli sgomberi richiesta applicazione articolo 31-ter della legge 132 del 2018
Al Prefetto di Roma, Dott.ssa G. Pantalone
Alla Sindaca di Roma, V. Raggi
Al Presidente della Regione Lazio, N. Zingaretti
All’Assessore urbanistica e casa M. Valeriani  Regione Lazio
 
 
Oggetto: richiesta applicazione articolo 31-ter della legge 132 del 2018 di conversione del decreto legge 4 ottobre 2018, n 133, in materia di occupazione arbitraria di immobili.
 
Porgo alla vostra attenzione la richiesta di applicazione integrale delle disposizioni recate dall’articolo 31-ter, della legge 132 del 2018 di conversione del decreto legge 4 ottobre 2018, n 133, in materia di occupazione arbitraria di immobili.
 
Roma vive un drammatico momento di disagio abitativo, sono circa 13.000 le famiglie collocate attualmente nella graduatoria comunale per l’accesso ad una casa di edilizia residenziale pubblica, sono circa 6500 le sentenze di sfratto emesse ogni anno dal Tribunale di Roma, circa 3000 le famiglie che sono sfrattate con la forza pubblica, ovvero famiglie che restano fino all’ultimo secondo possibile perché non sanno assolutamente dove andare.
 
A tale fabbisogno il Comune di Roma risponde con circa 1,5 assegnazioni di media al giorno, circa 500 all’anno.  Alle famiglie che vengono sfrattate il Comune non garantisce alcuna forma di assistenza né di passaggio da casa a casa, anche quando ci si trova di fronte a nuclei famigliari che vedono la presenza di minori, anziani e persone disabili.
 
In tale contesto, migliaia di famiglie, senza alcun sostegno da parte delle Istituzioni, in preda ad un drammatico bisogno, hanno scelto di occupare immobili pubblici e privati inutilizzati, spesso in condizioni non ottimali. Una colpa? Formalmente sì, ma nessun essere umano, in condizioni di disagio economico, sociale e abitativo, accetterebbe di vedere sul marciapiede il proprio figlio, il proprio anziano, il proprio genitore o figlio disabile, certo non è una giustificazione che a voi può convincere ma è una lettura che porgo alla vostra attenzione.
 
In particolare a Roma sono previsti numerosi sgomberi di immobili occupati. Si tratta di eventi che con tutta evidenza possono creare, se non gestiti adeguatamente, gravi momenti di tensione e in ogni caso di incancrenire una situazione al momento ingestibile vista la completa assenza di politiche abitative degne di tale definizione, e certo, non si può far passare queste per le circa 500 assegnazioni di case popolari all’anno. Troppo il divario tra quanto il Comune è in grado di offrire rispetto alla domanda di un fabbisogno rilevante.
 
Credo che anche voi potete comprendere come la questione Roma non può essere gestita solo ed esclusivamente con meccanismi di sola repressione o di sola rappresentazione di una legalità che affermata un giorno viene negata il giorno dopo negando il diritto alla casa.
 
In tale contesto le norme recate dall’articolo 31 – ter del decreto legge decreto legge 4 ottobre 2018, n 133, convertito con modificazioni nella legge della legge 132 del 2018, dettano un percorso che tende a gestire le situazioni di eventuali sgomberi. In particolare l’articolo 31 – ter, recita:
 
«1. Il prefetto, acquisito il parere del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in seduta allargata ai rappresentanti della regione, emana, ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, direttive per la prevenzione delle occupazioni arbitrarie di immobili.
 
  1. Quando é richiesto l'intervento della Forza pubblica per l'esecuzione di un provvedimento di rilascio di immobili occupati arbitrariamente da cui può derivare pericolo di turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica, l'autorità l'organo che vi provvede ne dà comunicazione al prefetto.

    3. Il prefetto, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, convoca il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ai fini dell'emanazione delle direttive concernenti il concorso delle diverse componenti della Forza pubblica nell'esecuzione del provvedimento, estendendo la partecipazione ai rappresentanti della regione. Il prefetto comunica tempestivamente all'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento di rilascio l'intervenuta esecuzione dello stesso.

    3.1. Il prefetto, qualora ravvisi la necessità di definire un piano delle misure emergenziali necessarie per la tutela dei soggetti in situazione di fragilità che non sono in grado di reperire autonomamente una sistemazione alloggiativa alternativa, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, istituisce una cabina di regia incaricata di provvedere nel termine di novanta giorni. Della cabina di regia fanno parte, oltre a rappresentanti della prefettura, anche rappresentanti della regione e degli enti locali interessati, nonché degli enti competenti in materia di edilizia residenziale pubblica. Ai rappresentanti della cabina di regia non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.
    3.2. Alla scadenza del termine di novanta giorni di cui al comma 3.1, il prefetto riferisce all'autorità giudiziaria gli esiti dell'attività svolta dalla cabina di regia, indicando i tempi di esecuzione del provvedimento di rilascio ovvero le ragioni che ne rendono necessario il differimento. L'autorità giudiziaria competente per l'esecuzione, tenuto conto delle informazioni ricevute, adotta i provvedimenti necessari, ivi compreso quello di differimento dell'esecuzione. …. omissis
    3.5. Qualora al prefetto sia richiesto l'ausilio della Forza pubblica per l'esecuzione di una pluralità di ordinanze di rilascio da cui può derivare pericolo di turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica, convoca il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, allargato ai rappresentanti della regione, per la predisposizione del programma degli interventi. La determinazione del programma degli interventi avviene secondo criteri di priorità che tengono conto della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica negli ambiti territoriali interessati, dei possibili rischi per l'incolumità' e la salute pubblica, dei diritti dei soggetti proprietari degli immobili, nonché dei livelli assistenziali che devono essere garantiti agli aventi diritto dalle regioni e dagli enti locali.
Omissis
 
  1. Il rispetto della procedura di cui ai commi da 3 a 3.6 dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 14 del 2017, come modificato dal comma 1 del presente articolo, esonera il Ministero dell'interno ed i suoi organi periferici dalla responsabilità civile e amministrativa per la mancata esecuzione di provvedimenti di rilascio di immobili abusivamente occupati, qualora la stessa sia dipesa dall'impossibilità di individuare le misure emergenziali di cui al comma 3.1
Omissis
Da quanto si evince dal dettato normativo, non si può procedere alla esecuzione di sgombero, in assenza  “delle misure emergenziali necessarie per la tutela dei soggetti in situazione di fragilità che non sono in grado di reperire autonomamente una sistemazione alloggiativa alternativa”  nonché “ criteri di priorità che tengono conto della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica negli ambiti territoriali interessati, dei possibili rischi per l'incolumità' e la salute pubblica, dei diritti dei soggetti proprietari degli immobili, nonché dei livelli assistenziali che devono essere garantiti agli aventi diritto dalle regioni e dagli enti loca.
 
La legge parla chiaramente, e senza possibilità interpretativa, di livelli assistenziali che devono essere garantiti agli aventi diritto dalle Regioni e dagli enti locali.
 
Ora a noi risulta che per tutte le esecuzioni di sgombero, previste dal Comitato per l’ordine e la sicurezza, non esista, da parte di Regione e Comune, alcuna possibilità di garantire livelli assistenziali per gli aventi diritto e men che mai per tutti gli aventi diritto.
 
L’articolo 31 – ter è esplicito in materia di sgomberi se non vengono garantiti i livelli essenziali lo sgombero deve essere posticipato fino ad un anno mezzo per consentire a Regione e Comune di adottare tutte le azioni per garantire appunto i livelli assistenziali e quindi il passaggio da casa a casa.
 
Credo che alle personalità in indirizzo non sfugga che l’attivazione della cabina di regia serve proprio per gestire gli sgomberi senza ricadute di ordine pubblico sulla città, in questo caso Roma Capitale che già vive drammaticamente una vasta precarietà abitativa.
 
Sono quindi a chiedere alle Signorie Vostre di applicare quanto previsto dall’articolo 31-ter, verificando, quindi, prima di eventuali sgomberi se siano garantiti a tutte le famiglie aventi diritto i livelli assistenziali adeguati, cosa che non può essere esaudita da proposte di sistemazioni provvisorie o container o altro che semmai accrescerebbero le criticità, oltretutto se proposte neanche per tutti i nuclei famigliari. 
 
Nel caso in cui la Regione e il Comune non siano in grado di garantire i livelli assistenziali agli aventi diritto, chiedo di sospendere l’esecuzione per un periodo fino a diciotto mesi o perlomeno fino a quando Regione e Comune non siano in grado di garantire il passaggio da casa a casa a tutte le famiglie aventi diritto (come previsto e stabilito dal citato articolo 31-ter.
 
Comprenderete che procedere a sgomberi senza una applicazione integrale della citata legge rappresenterebbe un grave vulnus e inadempienza.
 
Certo della vostra attenzione, con l’occasione, porgo distinti saluti
 
Massimo Pasquini
Segretario Nazionale
Unione Inquilini
 
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