(ASI) L’art. 4 della legge n. 219, del 22 dicembre 2017, si occupa delle Disposizioni Anticipate di Trattamento, le cosiddette DAT, l’istituto che ha dato il nome alla norma sotto l’espressione “Testamento biologico”.
L’accezione è da intendersi in senso del tutto atecnico, dato che si può parlare di testamento solo riguardo a disposizioni che entrano in vigore dopo la morte del testatore, mentre le DAT non avrebbero alcun senso a decesso avvenuto. L’articolo in questione disciplina il caso in cui la persona non abbia la lucidità di decidere autonomamente se e a quali cure sottoporsi. Prevede la norma che, qualunque soggetto maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di una sua futura incapacità e dopo aver acquisito le informazioni necessarie sulle conseguenze delle scelte che sta per compiere può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari attraverso le DAT. Nel documento possono essere indicati il consenso o il rifiuto nei confronti di accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti. La novità di grande rilievo, anche dal punto di visto squisitamente giuridico, è costituita dalla possibilità di indicare una persona a scelta libera del disponente, denominata “fiduciario”, che rappresenti il malato nelle relazioni con il medico e con la struttura sanitaria. Il fiduciario, a sua volta, deve essere un maggiorenne, capace di intendere e volere. La sua accettazione deve constare dalle Disposizioni stesse e può essere contestuale alla sottoscrizione da parte del disponente o successiva ma, in questo caso, deve essere allegata alle DAT. La norma prevede ragionevolmente che al fiduciario debba essere consegnata una copia delle Disposizioni Anticipate di Trattamento, allo scopo di averne contezza, di consentirgli di conoscerne il contenuto e, soprattutto, di poterne disporne nell’eventualità che il disponente, divenuto incapace, abbia bisogno di essere rappresentato in àmbito sanitario. Nel rispetto della libertà del fiduciario, dopo aver accettato, la legge gli consente di rinunciare, purché la rinuncia sia formulata con atto scritto e venga comunicata al disponente. Quest’ultimo può, senza essere obbligato a motivare la sua scelta, revocare la nomina del fiduciario, in qualsiasi momento e con le stesse modalità dell’incarico.
Qualora le DAT non contengano l’indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o abbia perso la capacità di intendere e volere (la legge omette l’ipotesi della revoca, forse equiparandola alla semplice mancata indicazione), le Disposizioni mantengono efficacia per ciò che concerne la manifestazione delle volontà ivi espresse. In caso di necessità il giudice tutelare dovrà provvedere alla nomina di un amministratore di sostegno ai sensi del codice civile.
Il medico è tenuto a rispettare la volontà del paziente espressa con le DAT, anche se potrebbe riscontrare alcune incongruenze tra i desiderata del malato e i progressi della scienza medica o tra il rifiuto di sottoporsi ad alcuni trattamenti e la situazione di salute attuale che consentirebbe il trattamento senza contraddire le DAT. In casi simili i sanitari possono, in accordo con il fiduciario, disattendere la Disposizioni qualora esse appaiano palesemente incongrue, non corrispondenti alla condizione clinica attuale o esistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione che al momento del trattamento offrono concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. Nel caso di conflitto tra sanitari e fiduciario bisogna procedere ricorrendo al giudice tutelare, ai sensi del comma 5 dell’art. 3 della medesima legge.
Veniamo ora alla redazione delle DAT, particolare importante anche ai fini della sua validità, trattandosi di atti che hanno un riflesso diretto sulla salute e sulla vita biologica stessa delle persone. La norma, al comma 6 dell’art. 4, prevede la possibilità di redigere il testamento biologico per atto pubblico, per scrittura privata autenticata, per scrittura privata autenticata consegnata all’ufficio dello stato civile del Comune di residenza o presso le strutture sanitarie (quest’ultime senza ulteriore specificazione circa un’eventuale preordinata relazione con il disponente come, per es. la residenza, il domicilio, la libera scelta, la vicinanza geografica all’ospedale etc.).
Il documento non può essere sottoposto a registrazione e a nessun’altra imposizione fiscale, per espressa scelta ed indicazione del legislatore.
Le persone con disabilità o i pazienti che si trovino nell’impossibilità di comunicare altrimenti, possono redigere e modificare le Disposizioni con tutti gli strumenti idonei allo scopo mentre in condizioni di urgenza o emergenza possono essere modificate verbalmente o con videoregistrazione, purché alla presenza di un medico e di due testimoni.
Le regioni potranno regolamentare la raccolta delle DAT lasciando la libertà ai disponenti se consegnarne una copia o indicarne il luogo di conservazione. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge il Ministero, le regioni e le aziende sanitarie potranno informare i cittadini della possibilità di redigere il testamento biologico anche attraverso i loro siti internet.
Francesco Maiorca – Agenzia Stampa Italia
Articoli precedenti.
Seconda parte: http://agenziastampaitalia.it/speciali-asi/speciale/37353-testamento-biologico-e-consenso-informato-habemus-legem-seconda-parte