(ASI) Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento della Privacy. Tante le novità rispetto al Codice Privacy del 2003 e, tra queste la disciplina del risarcimento del danno. In primis, la nuova legge, questa volta di origine Europea e non nazionale, come il precedente Codice, restringe la platea dei soggetti tenuti a risarcire.

Non più chiunque, ma soltanto il Titolare ed il Responsabile. Il centro della normativa diventa il soggetto danneggiato, il cosiddetto Interessato. La fonte del danno non è più il semplice trattamento ma la violazione al Regolamento. Per ottenere il ristoro del pregiudizio sarà indispensabile dimostrare che la legge sul trattamento dei dati è stata violata.  Chi lamenta un danno dovrà provare che non sia bagatellare, in ossequio ai dettami della Corte di Cassazione sanciti con le famose sentenze del 2008 e che il Titolare o il Responsabile non hanno rispettato le indicazioni del Nuovo GDPR, l’acronimo inglese del regolamento.

Per quanto riguarda la prova liberatoria dei danneggianti, il panorama risulta alquanto mutato, rispetto la vecchio Codice Privacy del 2003. In realtà gli interpreti e i commentatori della prima ora non sembra abbiano sottolineato adeguatamente l’intervenuta modifica legislativa. L’unanimità dei pareri sembra convergere sull’applicazione dell’art. 2050 del codice civile, che disciplina il risarcimento del danno da attività pericolosa. Siamo in presenza, probabilmente, di un’interpretazione inquinata dal riferimento esplicito che la vecchia norma operava al suddetto articolo, dato che l’art. 15 Codice Privacy, dichiarava, apertis verbis, che la responsabilità da trattamento dati, andava risolta in base all’art. 2050. In parole povere il danneggiato doveva dimostrare che il danno era avvenuto in seguito a trattamento ed il danneggiante si liberava dimostrando che aveva messo in atto tutte le cautele necessarie per evitarlo. La dottrina vorrebbe applicare lo stesso modus operandi anche alla nuova normativa privacy senza, però, tener conto dell’intervenuta modifica legislativa.

Il nuovo Regolamento, infatti, in aperto contrasto con quello precedente, prevede che il Titolare ed il Responsabile si liberano dalla responsabilità solo se dimostrano che l’evento dannoso non è a loro imputabile. Ecco che, a ben vedere, i criteri son radicalmente cambiati.

Facciamo un passo indietro. L’art. 2050 fa parte del codice civile. Per il legislatore dell’epoca, l’impianto assiologico ruotava intorno al patrimonio. Anche la parte del codice relativo alla famiglia aveva al centro il patrimonio, la sua origine, la sua conservazione, il suo accrescimento e la sua trasmissione. In questo clima patrimonialista, nella stesura dell’articolo in questione, il codificatore si trovò a dover bilanciare due opposti interessi: da una parte quello dell’imprenditore che svolgeva attività pericolosa, importante per la crescita economica della nazione e, dall’altra, i legittimi interessi del danneggiato che si vedeva diminuito il suo patrimonio dal danno prodotto nell’esercizio dell’attività d’impresa pericolosa. Prevedere la risarcibilità piena del danno per qualunque motivo voleva dire rendere impossibile la previsione dei costi all’imprenditore, mentre limitare il danno a chi lo avesse subito, significava sacrificare un patrimonio rispetto ad un altro. Il frutto di questo contemperamento fu, appunto l’art. 2050, che consentiva all’esercente attività pericolosa di prevedere il costo di tutte le misure idonee ad evitare il danno, vedendosi liberato dal risarcimento delle ingiurie prodotte e garantendo un regime probatorio alleggerito alla persona che risultava danneggiata dall’attività.

Il vecchio Codice della Privacy, senza dichiarare che il trattamento dati sia attività pericolosa, obbligava gli interpreti a risolvere le controversie relative ai danni applicando l’art. 2050.

Il nuovo Regolamento, invece, afferma esplicitamente che il Titolare ed il Responsabile si liberano se dimostrano che l’evento dannoso non è loro imputabile. Cosa ben diversa dalla prima. Nella nuova disciplina il discrimen è l’imputabilità, la qual cosa rende inapplicabile l’art. 2050, in quanto nel suddetto articolo l’imputabilità è pacifica, l’esercente l’attività pericolosa è responsabile dell’evento dannoso e la legge gli consente semplicemente di non pagarlo se ha apprestato tutte le misure idonee ad evitarlo.

La nuova normativa europea impone all’interprete di cercare, nell’ordinamento nazionale, lo strumento adeguato per applicare i nuovi criteri di collegamento tra danno e risarcimento, verificando, innanzitutto, se siano già presenti nel corpus normativo. Ad una prima e veloce analisi è dato osservare che gli artt. 1218 e 2051 offrono già una possibile ipotesi risolutiva.

Nel primo, infatti, troviamo la liberazione del debitore dall’inadempimento e dal ritardo per cause a lui non imputabili mentre, nel secondo, particolarmente adatto all’argomento che trattiamo anche per il riferimento alle cose in custodia, troviamo la possibilità per il debitore i liberarsi dimostrando il caso fortuito. Per antica tradizione giurisprudenziale e dottrinale, risalente ininterrottamente al diritto romano, il caso fortuito consiste in tre elementi che consentono di spezzare il nesso causale che lega il danno con il comportamento del presunto responsabile: l’evento imprevedibile ed ingovernabile, il fatto doloso o colposo del terzo ed il fatto doloso o colposo dello stesso danneggiato.

Concludendo, potremmo affermare che, in base al nuovo GDPR, non sarà possibile applicare l’art. 2050 c.c. per risolvere questioni attinenti alla responsabilità civile da violazione della normativa Privacy, perché i responsabili si potranno liberare solo dimostrando che l’evento dannoso non dipende da loro e dovranno fornire prova positiva di quell’elemento che l’ha causato, non bastando la dimostrazione di aver approntato tutte le misure idonee ad evitarlo.

Francesco Maiorca – Agenzia Stampa Italia

ASI precisa: la pubblicazione di un articolo e/o di un'intervista scritta o video in tutte le sezioni del giornale non significa necessariamente la condivisione parziale o integrale dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati possono rappresentare pareri, interpretazioni e ricostruzioni storiche anche soggettive. Pertanto, le responsabilità delle dichiarazioni sono dell'autore e/o dell'intervistato che ci ha fornito il contenuto. L'intento della testata è quello di fare informazione a 360 gradi e di divulgare notizie di interesse pubblico. Naturalmente, sull'argomento trattato, il giornale ASI è a disposizione degli interessati e a pubblicare loro i comunicati o/e le repliche che ci invieranno. Infine, invitiamo i lettori ad approfondire sempre gli argomenti trattati, a consultare più fonti e lasciamo a ciascuno di loro la libertà d'interpretazione

onSquarta.jpg

Ultimi articoli

Moretti-Strage di Viateggio, On. Mazzocchi (Cristiano Riformisti): “Condanna in Cassazione precedente grave che fa giurisprudenza e che penalizza gravemente management italiano”

(ASI) "Come Movimento dei Cristiano Riformisti esprimiamo profondo stupore e preoccupazione per la condanna a 5 anni di reclusione inflitta all’ex amministratore delle Ferrovie dello Stato ingegner Mauro Moretti.

Simona Jakstaite protagonista al debutto della prima edizione cartacea di ELLE Baltic a Riga

(ASI) Moda, cultura e visione internazionale: l'ambassador di ELLE Baltic tra i volti simbolo della serata inaugurale. RIGA – Tra i volti più fotografati e apprezzati della serata dedicata al lancio ...

Ustica, Bignami (FDI): Memoria e ricerca della verità

(ASI) "Nel quarantaseiesimo anniversario della strage di Ustica, rivolgiamo un pensiero commosso alle 81 vittime e alle loro famiglie, che continuano a testimoniare con dignità il peso di una ferita ancora ...

Sanità. COINA: non si rilancia l'infermieristica in crisi moltiplicando le nuove figure dirigenziali e lasciando morire la professione di base

(ASI) Roma – «Abbiamo costruito un'autovettura dalla carrozzeria scintillante e gli interni in pelle, senza il motore». Con queste parole Marco Ceccarelli, Segretario Nazionale del COINA commenta la nascita ...

Sicurezza stradale, Salvini mette in campo più iniziative e interventi per aumentare consapevolezza e comportamenti corretti

(ASI) Nei primi cinque mesi del 2026 sono diminuite le morti causate da incidenti stradali. Continua quindi il trend positivo dopo l’entrata in vigore del nuovo codice della strada. Secondo ...

Libertà sindacale, il Sindacato CLAS in piazza a Roma. Favero: "Difendere il pluralismo significa difendere la democrazia" 

(ASI) Roma - Oltre 500 partecipanti e più di 70 sigle sindacali e datoriali hanno preso parte alla manifestazione "La libertà sindacale non si tocca", promossa dal Comitato Articolo 39 – Libertà ...

Dal Ministero della Cultura, 4 milioni per le biblioteche nei piccoli comuni e 1,4 milioni per la cultura. UNCEM: è uno scherzo?!

(ASI) "Dopo l'assurdo bando sui piccoli Comuni, gestazione di 4 anni, oltre 2500 progetti candidati, 120 finanziati, 50milioni di euro fermi per via dei ricorsi, dopo il bando borghi del PNRR con 1 miliardo ...

Tasse, CGIA Mestre: entro fine mese le imprese devono versare 22,9 miliardi di euro

(ASI) Nel 2025 recupero dell'evasione record (36,2 miliardi). Le aree più infedeli al fisco per propensione sono Calabria, Puglia e Sicilia. Per impatto, invece, Lombardia, Lazio e Campania.  Gli evasori sottraggono ...

Antibes, Confeuro: “Asse Italia-Francia primo passo per strategia agricola europea condivisa”

(ASI) “Confeuro accoglie con favore gli esiti del Vertice Intergovernativo Italia-Francia svoltosi ad Antibes, che rappresenta un importante momento di confronto tra due storiche potenze agroalimentari europee e un segnale ...