Comunicazione Integrativa da inviare fino al 2 dicembre per il Credito d’Imposta Zes. 

(ASI) Con il Decreto del Ministro degli Affari europei, Sud, Politiche di coesione e PNRR, del 17 maggio 2024, sono state dettate le disposizioni applicative per l'attribuzione del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno,

denominata “ZES che ricomprende i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo degli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Tuttavia, non risultano agevolabili gli investimenti il cui costo complessivo sia di importo inferiore a 200mila euro.
Ai fini del riconoscimento del credito è necessario nominare un revisore legale dei conti, il quale dovrà, certificare l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa.
Entro il 15 novembre 2024 le imprese hanno completato gli acquisti di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive all’interno della ZES unica del Mezzogiorno.
La comunicazione integrativa per attestare la realizzazione degli investimenti dovrà essere inviata all’agenzia delle Entrate tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2024.
Al suddetto credito d’imposta possono accedere tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già stabilite o che si insediano nella ZES unica, per investimenti iniziali tra i 200 mila e 100 milioni di euro.
Risultano agevolabili le spese relative all’acquisto, o leasing, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature, l’acquisto di terreni e l’acquisto, la realizzazione o l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell’investimento agevolato.
La misura del contributo, che viene determinato dall’Agenzia delle entrate, varia in misura percentuale a seconda della zona (o Regione) dove è ubicata la struttura produttiva che effettua l’investimento, della dimensione dell’impresa beneficiaria e dell’entità dei costi ammissibili.
Il credito d’imposta ZES Unica non è cumulabile con quello del Piano Transizione 5.0, mentre la cumulabilità è prevista con altri incentivi che non sono aiuti di Stato, con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che hanno ad oggetto i medesimi costi, purché non vengano superati i limiti massimi di aiuto consentiti dalle regole UE.
I soggetti beneficiari che possono accedere al credito d'imposta in esame sono tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato già operative o che si insediano nella ZES unica, in relazione all'acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone Zes
L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.
Ai fini dell’individuazione del settore di appartenenza si tiene conto del codice attività, compreso nella tabella ATECO 2024, indicato nel modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica, riferibile alla struttura produttiva presso la quale è realizzato l'investimento oggetto dell'agevolazione richiesta.
L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà.
Sono agevolabili gli investimenti:
- di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti;
- effettivamente utilizzati per l'esercizio dell’attività nella struttura produttiva insediata nella ZES Unica.
Sono esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita, come pure quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita nonché i materiali di consumo.
Gli investimenti in beni immobili strumentali sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica.
Sono agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non debbono sussistere rapporti di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato.
Il credito d’imposta ZES Unica richiede, pertanto, non soltanto la semplice acquisizione di beni strumentali nuovi ma anche che tali investimenti facciano parte di un “progetto di investimento iniziale”.
Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni agevolabili, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni al netto delle spese di manutenzione.
Requisito necessario ai fini del riconoscimento del credito d’imposta è che i beni siano strumentali rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria del credito d’imposta.
L’agevolazione è riservata alle piccole, medie e grandi imprese “nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027”.
Il credito d’imposta è determinato nella misura massima per le grandi imprese, consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, e varia:
- a seconda della zona (o Regione) dove è ubicata la struttura produttiva che effettua l’investimento;
- in base alla dimensione dell’impresa beneficiaria;
- e all’entità dei costi ammissibili.
Con riferimento a macchinari, impianti e attrezzature si deve trattare di beni nuovi.
Come attestare l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili?
Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all' art. 8 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell' art. 10 del citato D. Lgs. n. 39/2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC).
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui all'art. 5, comma 4, del D.P.C.M. 17 maggio 2024 e, comunque, non prima della data di realizzazione dell'investimento.
Il maggior credito risultante a seguito della rideterminazione della percentuale ai sensi del comma 5 dell'art. 5 del D.P.C.M. 17 maggio 2024 è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del medesimo provvedimento.
Relativamente alle comunicazioni per le quali l'ammontare del credito d'imposta fruibile sia superiore a 150.000 euro il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal D. Lgs. n. 159/2011 (si tratta, in particolare, di verifiche previste dal Codice delle leggi antimafia).
L'Agenzia delle Entrate comunica l'autorizzazione all'utilizzo del credito d'imposta qualora non sussistano motivi ostativi.
L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo fruibile, determinato ai sensi dell'art. 5 del D.P.C.M. 17 maggio 2024, pena lo scarto dell'operazione di versamento, e l'importo maturato in relazione agli investimenti realizzati al momento della compensazione.
Il credito d'imposta ZES Unica deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale lo stesso è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.
Il codice tributo da utilizzare in compensazione è “7034” denominato “credito d’imposta investimenti ZES Unica - articolo 16, del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124”.
Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 9 settembre 2024, prot. n. 350036, è stato approvato il nuovo modello per la trasmissione della comunicazione integrativa relativa al credito d'imposta ZES unica, di cui all’art.1 del D.L. n. 113/2024, attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti nella ZES unica, con le relative istruzioni e le relative modalità di trasmissione telematica.
La comunicazione integrativa dovrà essere inviata dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.
La comunicazione integrativa, a pena dello scarto della comunicazione stessa, deve recare l’indicazione dell’ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche ed è corredata dagli estremi della certificazione.
Il credito d’imposta, nella misura spettante ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 113/2024, è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento ministeriale che individua la percentuale ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative.
Ai fini contabili il credito d’imposta ZES Unica rappresenta un provento non ricorrente, o straordinario, che consiste nell’attribuzione di un credito tributario in relazione ad investimenti in nuovi beni strumentali materiali. Si tratta, di conseguenza, di un credito d’imposta qualificabile come contributo in conto impianti.
I contributi in conto impianti, secondo l’OIC 16, par. 87, sono rilevati nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo siano soddisfatte e che i contributi saranno erogati. Si iscrivono infatti in bilancio quando si tratta di contribuiti acquisiti sostanzialmente in via definitiva.
La contabilizzazione del contributo in conto impianti, in conformità a corretti principi contabili, avviene a conto economico con un criterio sistematico, gradualmente lungo la vita utile dell’immobilizzazione immateriale, secondo una delle seguenti modalità:
a) con il primo metodo (metodo indiretto) i contributi sono portati indirettamente a riduzione del costo in quanto imputati al conto economico nella voce A5 “Altri ricavi e proventi”, e quindi rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l’iscrizione di “Risconti passivi”;
b) con il secondo metodo (metodo diretto) i contributi sono portati a diretta riduzione del costod elle immobilizzazioni immateriali cui si riferiscono.

Maddalena Auriemma - Agenzia Stampa Italia

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