Diritto all’oblio: una sentenza europea sancisce il diritto dei cittadini  a veder cancellate  dai motori di ricerca informazioni sul loro conto non adatte o irrilevanti

(ASI) I motori di ricerca sono tenuti a cancellare dai loro archivi, su richiesta degli interessati,  le informazioni “non adatte, irrilevanti o non più rilevanti”, in pratica  inadeguate o eccessive, che possano ledere il diritto alla riservatezza dei cittadini.

Lo ha deciso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con una sentenza del 13 maggio scorso, che molti osservatori hanno già definito storica. Il procedimento era stato promosso da un cittadino spagnolo, Mario Costeja Gonzalez che nel 2010 aveva chiesto la rimozione dalla rete dell’articolo di un quotidiano spagnolo, La Vanguardia, che riferiva il pignoramento e la vendita all’asta di suoi beni, avvenuto nel 1998.  Gonzalez si era rivolto all’Agenzia spagnola di protezione dei dati personali (ANPD, l’equivalente spagnolo del nostro garante della Privacy) contro il quotidiano,  e contro Google, motore di ricerca che, digitando il suo nome, consentiva ancora, a distanza di dodici anni, la visualizzazione dell’articolo.

I dati possono restare nei siti che li hanno messi, ma i motori di ricerca non li possono “pescare”.   La  ANPD spagnola ha respinto la domanda per la cancellazione dall’archivio del quotidiano, mentre l’ha accolta con riferimento al motore di ricerca. Google ha allora chiesto l’annullamento della sentenza alla giustizia spagnola, la quale si è rivolta alla Corte Europea. Questa ha definitivamente confermato l’obbligo di Google di non far comparire più l’articolo del 1998 associato al nome del signor Gonzalez, ritenuto non più rilevante alla luce del tempo trascorso, visto anche che il ricorrente aveva nel frattempo sistemato le sue pendenze con il fisco spagnolo.

La riservatezza viene prima dell’informazione.  La Corte europea nella circostanza  ha dunque giudicato il diritto alla riservatezza delle persone prevalente su quello generale dell’accesso alle informazioni.  Ciò, come detto, solo con riguardo ai motori di ricerca,  perché le stesse  informazioni  sono lecite e possono restare leggibili on line sui siti che li hanno divulgati originariamente: in questo senso, tra l’altro,  si era già espressa, nel 2005, una famosa sentenza del Garante per la privacy italiano. Ora, dopo la sentenza europea,i motori di ricerca saranno obbligati a togliere, come logico, non tutti i contenuti “non rilevanti” (il che sarebbe impossibile e gravoso) ma solo quelli che gli interessati richiederanno espressamente di cancellare.

…Ma non per i personaggi pubblici.   Anche nella sentenza del 13 maggio, come già avviene nel diritto o nella giurisprudenza in materia di informazione di molti Stati, tra cui l’Italia, il “diritto all’oblio” risulta meno tutelato per i personaggi famosi. La Corte europea ha infatti stabilito che nel caso in cui siano coinvolti “personaggi pubblici”, i motori di ricerca abbiano la facoltà di opporsi alla richiesta di rimozione e di rinviare il caso al tribunale nazionale competente o una autorità per la tutela della privacy.

I commenti positivi. La sentenza, che non è appellabile  e costituirà d’ora in poi un riferimento per tutti i tribunali nazionali, ha aperto un vivace dibattito e  molti interrogativi a livello mondiale. Positivo il commento di Viviane Reding, commissario della Giustizia dell’Unione Europea, che, con un post pubblicato su un social network, ha parlato di “una chiara vittoria per la protezione dei dati personali”. Reding aveva proposto già ad inizio 2012 una piano di indirizzi per la tutela della privacy degli utenti sul web, da tradurre in  legge in tutti gli stati membri entro il 2015. In base ad esso, i fornitori di servizi online sarebbero obbligati a passare dalla regola dell’opt-out (i dati dell’utente, a meno di una sua esplicita richiesta, appartengono al fornitore) a quella dell’opt-in (i dati appartengono solo all’utente, è lui a decidere come usarli).

…E quelli negativi dei motori di ricerca.   Diversa l’opinione dei fornitori dei motori di ricerca e degli operatori che archiviano i datii quali dovranno ora stare attenti a distinguere quelli che potrebbero essere “non rilevanti”, da quelli che è legittimo mantenere nei propri archivi. Di fatto, la sentenza rende Google e gli altri motori di ricerca responsabili della visibilità dei contenuti che circolano online, anche se li hanno solo selezionati dai vari siti in cui sono stati pubblicati, per inserirli nei loro indici e nelle loro pagine dei risultati. Ciò obbligherà Google, Yahoo, Altavista e compagnia, ad inventare  nuovi algoritmi di indicizzazione e  di ricerca dei links con i siti cui rimandano, con ricadute non indifferenti sui costi di gestione.

I dubbi degli operatori dell’informazione. Il mondo dell’informazione, dal canto suo,  si preoccupa della minor reperibilità di dati e informazioni che conseguirà dalle “ripuliture” e selezioni  che i motori di ricerca attueranno. Diversi analisti, poi,  si interrogano sulla reale applicabilità pratica della sentenza, visto che si preannuncia, per i cittadini che vorranno invocare il “diritto all’oblio”, un percorso lungo di richieste e ricorsi, specie se la stessa informazione che intendono far cancellarie fosse reperibile attraverso più motori di ricerca.  Inoltre, la sentenza non specifica cosa sia esattamente da ritenere “non più rilevante”, e questa genericità potrebbe dare la stura ad innumerevoli e variegate richieste di cancellazione di link da parte dei cittadini. Qualcuno ha anche già ipotizzato una casistica: per esempio,  documenti privati e di lavoro, foto private, riferimenti ingiuriosi pubblicati sui social networks, condanne giudiziarie già scontate, allusioni a dati sensibili come quelli sanitari o sessuali.

Daniele Orlandi – Agenzia Stampa Italia

 

 

 

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