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Politica Nazionale

Trust, accordi extragiudiziali e tutela del credito: la lezione di Re Cross Transport Ltd per la giurisprudenza italiana

Di Mauro Norton Rosati di Monteprandone de Filippis Dèlfico 31 Agosto 2026 – 18:03 11 min di lettura

di Mauro Norton Rosati di Monteprandone de Filippis Delfico

Professor Emeritus  Trust's Law-albany International School-LONDON-UK

1. Quando la sostanza economica deve prevalere sull'automatismo formale

La decisione resa il 30 giugno 2026 dalla High Court of Justice, Chancery Division, in Re Cross Transport Ltd (In Administration) [2026] EWHC 1636 (Ch) merita un'attenzione che potrebbe andare ben oltre i confini del diritto concorsuale inglese.

Non perché la pronuncia riguardi direttamente il trust – affermazione che sarebbe tecnicamente inesatta – ma perché esprime un metodo di interpretazione del rapporto tra tutela del credito, autonomia gestionale e conservazione del valore economico che potrebbe rappresentare un importante riferimento culturale anche per la giurisprudenza italiana.

La High Court era chiamata a confrontarsi con una questione apparentemente semplice: la “super-priority” riconosciuta dalla legislazione inglese a determinati crediti sorti nel contesto del moratorium comportava necessariamente che tali creditori dovessero essere soddisfatti prima che gli amministratori potessero utilizzare risorse per finanziare azioni giudiziarie potenzialmente produttive di nuovi attivi?

La risposta della Corte è stata negativa.

La super-priority costituisce una priorità particolarmente intensa, ma non equivale a un diritto assoluto al preventivo pagamento capace di paralizzare l'attività degli amministratori. Una diversa interpretazione avrebbe potuto impedire il finanziamento delle azioni necessarie alla realizzazione di ulteriori attivi e, paradossalmente, avrebbe finito per danneggiare proprio i creditori che la norma intendeva maggiormente proteggere.

È questa la forza della decisione.

Ed è questo, soprattutto, il principio culturale sul quale anche la giurisprudenza italiana dovrebbe riflettere.

  1. La bontà della decisione inglese: proteggere il creditore senza distruggere il valore

La decisione inglese appare convincente perché rifiuta un'equazione troppo semplice:

priorità del creditore = indisponibilità assoluta delle risorse patrimoniali.

La High Court guarda invece al risultato.

Se per recuperare cento è necessario investire dieci, impedire quell'investimento in nome della priorità del creditore potrebbe significare lasciare al creditore zero anziché novanta.

Il formalismo, in tal caso, tradirebbe la stessa finalità protettiva della norma.

Il diritto non può ignorare questa elementare realtà economica.

Il merito di Cross Transport consiste quindi nell'avere distinto la priorità nella distribuzione dalla necessaria libertà di compiere quelle operazioni che consentono di creare, conservare o recuperare il valore destinato alla successiva distribuzione.

Non si sacrifica il creditore.

Si cerca, al contrario, di rendere effettiva la sua tutela.

  1. Una lezione importante anche per il giudice italiano

È precisamente questo modo di ragionare che potrebbe assumere importanza nel nostro ordinamento.

La decisione della High Court non costituisce naturalmente un precedente vincolante per il giudice italiano.

Ma il diritto comparato, soprattutto quando si affrontano istituti provenienti dalla tradizione di common law, non dovrebbe essere considerato un esercizio accademico privo di conseguenze pratiche.

La Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, ratificata dall'Italia con legge n. 364/1989, ha reso il trust una realtà con la quale il nostro ordinamento deve confrontarsi.

Da quel momento non è più sufficiente interrogarsi astrattamente sulla compatibilità del trust con le categorie civilistiche italiane.

Occorre comprenderne la funzione.

E proprio su questo terreno l'esperienza delle Corti inglesi può offrire indicazioni preziose.

  1. Il problema italiano: trust e tutela dei creditori

Nel nostro Paese il trust viene ancora frequentemente osservato, soprattutto nel contenzioso, partendo dall'effetto che maggiormente lo caratterizza: la segregazione patrimoniale.

Il ragionamento rischia allora di diventare:

esiste un credito;

successivamente vengono destinati determinati beni a un trust;

il patrimonio disponibile del debitore diminuisce;

quindi il trust deve essere considerato pregiudizievole.

Ma una simile sequenza, se trasformata in automatismo, rischia di essere troppo semplice.

Naturalmente nessuno può negare la necessità di contrastare trust simulati, abusivi o istituiti con finalità fraudolente.

L'art. 2901 c.c., la disciplina concorsuale, le norme sulla tutela dei legittimari e gli altri strumenti predisposti dall'ordinamento devono continuare ad operare pienamente.

Il punto è diverso.

Non ogni segregazione equivale economicamente a una sottrazione.

Una segregazione può anche rappresentare una destinazione funzionale all'adempimento.

  1. Il trust inserito nell'accordo extragiudiziale

Questa distinzione emerge con particolare evidenza quando il trust non nasce unilateralmente come operazione difensiva del debitore, ma costituisce parte di un più ampio accordo extragiudiziale o transattivo.

Si immagini una controversia nella quale il debitore e il creditore raggiungano un'intesa.

Il debitore potrebbe semplicemente promettere il pagamento futuro.

Oppure le parti potrebbero stabilire che determinati beni vengano destinati a un trust e che il trustee debba amministrarli, venderli o utilizzarne i redditi secondo un programma diretto all'esecuzione dell'accordo.

Nel primo caso il creditore rimane esposto al rischio futuro del debitore.

Nel secondo, determinate risorse vengono sottratte persino alla libera disponibilità del debitore e destinate all'esecuzione di un programma prestabilito.

È dunque corretto affermare automaticamente che la seconda situazione sia più pericolosa per il creditore?

Non necessariamente.

Potrebbe essere vero esattamente il contrario.

  1. Cross Transport come “faro metodologico”

Qui emerge il collegamento con Re Cross Transport.

La sentenza inglese insegna qualcosa di più generale della soluzione della specifica controversia.

Una regola destinata a proteggere il creditore non dovrebbe essere interpretata in maniera tale da impedire quelle operazioni che, economicamente, possono migliorare proprio la possibilità di soddisfacimento del creditore.

Trasposto prudentemente nel tema del trust, ciò significa che il giudice italiano dovrebbe domandarsi non soltanto se si sia verificato un effetto segregativo, ma:

quale risultato abbia concretamente prodotto quella segregazione?

Ha sottratto beni alla garanzia patrimoniale?

Oppure ha vincolato quei beni all'esecuzione di un accordo che offre al creditore maggiori probabilità di soddisfacimento?

Ha impoverito il patrimonio disponibile senza contropartita?

Oppure ha creato una struttura di gestione indipendente destinata a realizzare e distribuire valore?

È stato istituito dopo l'insorgenza della crisi esclusivamente per impedire l'aggressione?

Oppure è parte integrante di una transazione mediante la quale le parti hanno composto la controversia e programmato l'adempimento?

Sono domande profondamente diverse.

  1. Dalla fotografia alla sequenza economica dell'operazione

La giurisprudenza italiana dovrebbe quindi evitare di limitarsi a fotografare il patrimonio nel momento immediatamente successivo alla costituzione del trust.

Occorrerebbe osservare il film dell'intera operazione.

Quando nasce il credito?

Quando emerge la controversia?

Quando iniziano le trattative?

Quali reciproche concessioni vengono effettuate?

Quale accordo viene raggiunto?

Per quale motivo viene istituito il trust?

Quali beni vengono conferiti?

Quali obblighi assume il trustee?

Chi può sostituirlo?

Il disponente conserva poteri sostanziali?

Il trustee è realmente autonomo?

Quale patrimonio rimane esterno al trust?

Quali creditori vengono soddisfatti attraverso il programma?

Qual è la posizione dei creditori estranei all'accordo?

Quale valore economico viene preservato o creato attraverso l'operazione?

Solo dopo avere risposto a queste domande può essere formulato un giudizio serio sulla natura dell'operazione.

  1. Revocatoria: evitare automatismi anche nell'applicazione dell'art. 2901 c.c.

Ciò non significa affatto neutralizzare l'azione revocatoria.

Al contrario significa applicarla con maggiore precisione.

L'art. 2901 c.c. richiede la verifica dei suoi specifici presupposti.

Il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore deve essere accertato concretamente.

Ed è proprio qui che il ragionamento economico suggerito dall'esperienza inglese può risultare utile.

Se attraverso il trust un immobile viene sottratto alla disponibilità del debitore ma contemporaneamente affidato a un trustee indipendente con l'obbligo di venderlo e destinare parte del ricavato al pagamento del creditore secondo una transazione, l'effetto economico dell'operazione non può essere valutato come se il bene fosse stato semplicemente trasferito gratuitamente a un familiare.

La forma dispositiva può apparire simile.

La causa concreta è radicalmente diversa.

  1. La tutela dei creditori estranei

Naturalmente rimane un limite essenziale.

L'accordo tra debitore e alcuni creditori non può trasformarsi in strumento per pregiudicare illegittimamente gli altri.

È quindi necessario verificare la posizione dei creditori anteriori ed estranei alla transazione.

È questo uno dei punti sui quali il controllo giudiziale deve essere particolarmente rigoroso.

Il trust funzionale all'accordo merita una valutazione diversa dal trust meramente difensivo soltanto quando la sua architettura dimostri una reale funzione economica e non rappresenti un espediente per creare artificialmente una segregazione opponibile ai terzi.

La comparazione con Cross Transport, dunque, non conduce verso una minore tutela dei creditori.

Conduce verso una tutela più intelligente e sostanziale.

  1. Il principio della conservazione del valore

La decisione inglese potrebbe essere letta, in termini economici, attraverso un principio di conservazione e massimizzazione del valore.

Quando esistono più alternative giuridicamente lecite, dovrebbe essere privilegiata quella capace di preservare maggiormente il valore destinato alla soddisfazione degli interessi protetti.

Questo principio può trovare applicazione anche negli accordi extragiudiziali.

La vendita immediata e forzata di un patrimonio non sempre massimizza il risultato.

In determinate situazioni può essere economicamente preferibile affidare temporaneamente determinati beni a una gestione indipendente, produrre reddito, completare un progetto, recuperare crediti, attendere condizioni di mercato più favorevoli oppure procedere alla vendita secondo tempi e modalità programmati.

Il trust può diventare uno degli strumenti attraverso i quali realizzare tale programma.

  1. Dal trust “contro” il creditore al trust “per” l'adempimento

Occorre quindi operare una distinzione concettuale che potrebbe diventare importante anche nella futura giurisprudenza italiana.

Esiste il trust contro il creditore, istituito essenzialmente per rendere più difficile l'aggressione patrimoniale.

Ma può esistere anche il trust per il creditore o per l'adempimento, mediante il quale determinati beni vengono segregati proprio affinché non possano essere utilizzati per finalità diverse dall'esecuzione dell'accordo.

Confondere le due fattispecie significa giudicare attraverso il nome dell'istituto anziché attraverso la sua funzione.

Ed è precisamente questo il rischio che il metodo espresso da Cross Transport invita ad evitare.

  1. Il giudice come interprete anche della realtà economica

La decisione inglese contiene, sotto questo profilo, un messaggio culturale importante.

Il giudice delle controversie patrimoniali complesse non può essere soltanto interprete della sequenza formale degli atti.

Deve comprenderne anche gli effetti economici.

Ciò non significa sostituire l'economia alla legge.

Significa applicare la legge conoscendo la realtà sulla quale essa deve produrre effetti.

Una decisione formalmente impeccabile che distrugga il valore destinato alla soddisfazione dei creditori può finire per realizzare il contrario della finalità perseguita dall'ordinamento.

Cross Transport ha avuto il merito di cogliere questo rischio.

  1. Perché la decisione inglese è convincente

La bontà della pronuncia risiede quindi in tre passaggi fondamentali.

In primo luogo, la High Court riconosce pienamente la tutela rafforzata attribuita ai creditori interessati.

In secondo luogo, rifiuta di trasformare quella tutela in un automatismo capace di paralizzare l'amministrazione.

Infine, considera legittimo sostenere i costi necessari alla produzione o al recupero del valore quando proprio da tale attività può derivare una maggiore soddisfazione dei creditori.

È un approccio equilibrato.

Non sacrifica la legge all'efficienza economica.

Interpreta la legge affinché la sua applicazione non distrugga il risultato economico che essa stessa intende proteggere.

  1. Un possibile principio per la giurisprudenza italiana

Naturalmente non si può estrarre dalla decisione inglese una regola direttamente applicabile nel nostro ordinamento.

Si può però ricavarne un criterio metodologico che potrebbe essere formulato nei seguenti termini:

“Nella valutazione di un trust inserito in un accordo extragiudiziale, l'effetto segregativo non dovrebbe essere considerato isolatamente, ma nell'ambito dell'intero programma negoziale, verificando se la destinazione patrimoniale determini concretamente una diminuzione della garanzia dei creditori oppure costituisca uno strumento ragionevole, proporzionato e verificabile di conservazione, realizzazione e destinazione del valore all'adempimento.”

Sarebbe un'evoluzione significativa.

  1. Un faro, non un precedente

È in questo senso che Re Cross Transport Ltd può essere considerata un faro per la giurisprudenza italiana.

Non perché il giudice italiano debba applicare la soluzione inglese.

Non perché il caso riguardi direttamente il trust.

E neppure perché le regole dell'Insolvency Act 1986 possano essere automaticamente trasferite nel nostro sistema.

Il valore della pronuncia è più profondo.

Essa dimostra come sia possibile proteggere rigorosamente i creditori senza trasformare tale protezione in un meccanismo economicamente autodistruttivo.

Ed è questa la lezione che dovrebbe interessare l'Italia.

  1. Conclusioni

La moderna giurisprudenza sul trust dovrebbe progressivamente superare due estremi ugualmente pericolosi.

Da un lato, l'idea che la segregazione patrimoniale sia di per sé sufficiente a legittimare qualsiasi operazione.

Dall'altro, il pregiudizio opposto secondo cui ogni segregazione successiva all'insorgenza di un rapporto obbligatorio debba essere guardata come un tentativo di sottrazione patrimoniale.

Tra questi due estremi esiste lo spazio della valutazione concreta della funzione economico-giuridica dell'operazione.

La decisione della High Court del 30 giugno 2026 indica precisamente questo metodo.

Il creditore deve essere protetto.

Ma proteggere il creditore non significa necessariamente immobilizzare il patrimonio.

Può significare, in determinate circostanze, consentire che esso venga amministrato, valorizzato, segregato e destinato secondo un programma capace di assicurare un risultato migliore rispetto all'aggressione immediata e disordinata.

È qui che trust e accordi extragiudiziali possono trovare uno dei loro più interessanti terreni di sviluppo.

Ed è qui che Re Cross Transport Ltd (In Administration) [2026] EWHC 1636 (Ch) può diventare, pur nella diversità degli ordinamenti e delle fattispecie, un autorevole faro metodologico per la giurisprudenza italiana: guardare oltre la forma, comprendere la funzione, verificare gli effetti e proteggere il credito attraverso la conservazione del valore, non attraverso la sua distruzione.

Questa impostazione, a mio giudizio, è più forte della precedente perché non forza Cross Transport dentro la materia del trust: ne ricava invece un principio di metodo. È inoltre aderente alla decisione: la High Court ha riconosciuto la super-priority, ma ha escluso che essa imponesse un pagamento anticipato assoluto o un ring-fencing tale da impedire le spese necessarie a realizzare gli attivi; l'esito poteva anzi beneficiare gli stessi creditori protetti. 

Per la pubblicazione manterrei proprio l'espressione «un faro metodologico, non un precedente»: evita qualsiasi obiezione sulla non vincolatività della High Court e rende più autorevole il richiamo comparatistico.

*Prof.Mauro Norton Rosati di Monteprandone de Filippis Dèlfico

Professor di Diritto del Trust Albany international School-UK

 

Nota della Redazione

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