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Dall’Ambasciata d’Ungheria in Italia chiarimenti e precisazioni nuova Costituzione

(ASI) In seguito a numerose affermazioni riscontrate nei media italiani circa alcuni aspetti della nuova legislazione ungherese, l’Ambasciata d’Ungheria in Italia è lieta di offrire i seguenti chiarimenti e precisazioni.
La Legge Fondamentale dell’Ungheria (ossia la nuova costituzione) è stata adottata dal Parlamento ungherese nell’aprile 2011 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2012. Essa ha come scopo principale quello di completare la transizione democratica, iniziata nel 1989/1990, sostituendo una costituzione che è stata espressamente prevista come transitoria (cfr. Preambolo L. XX/1949).


COMUNICATO DELL’AMBASCIATA D’UNGHERIAIn seguito a numerose affermazioni riscontrate nei media italiani circa alcuni aspetti della nuova legislazione ungherese, l’Ambasciata d’Ungheria in Italia è lieta di offrire i seguenti chiarimenti e precisazioni.

La Legge Fondamentale dell’Ungheria (ossia la nuova costituzione) è stata adottata dal Parlamento ungherese nell’aprile 2011 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2012. Essa ha come scopo principale quello di completare la transizione democratica, iniziata nel 1989/1990, sostituendo una costituzione che è stata espressamente prevista come transitoria (cfr. Preambolo L. XX/1949).



La Commissione di Venezia del Consiglio d’Europa ha seguito con molta attenzione l’adozione della Legge Fondamentale ungherese ed ha espressamente dichiarato di apprezzare “il fatto che questa nuova Costituzione stabilisce un ordine costituzionale basato sulla democrazia, lo stato di diritto e la protezione di diritti fondamentali quali principi basilari. … Uno sforzo particolare è stato fatto per seguire strettamente il contenuto della Convenzione Europea sui Diritti Umani e, in certa misura, la Carta dell’UE” (Opinione N. 621/2011 del 20 giugno 2011, n. 18.). La Legge Fondamentale è completata da una serie di leggi organiche (c.d. leggi cardinali), le quali regolano le materie più importanti.

La riforma della legge elettorale ungherese (L. CCIII/2011) ha, di fatto, dimezzato il numero dei parlamentari (riducendo da 386 a 199), nonché ristabilito il criterio di proporzionalità per quanto riguarda le circoscrizioni elettorali, andata persa nel tempo. Resta il modello maggioritario uninominale, corretto da liste proporzionali (seggi distribuiti con il metodo D’Hondt), con l’abolizione del doppio turno. Importante novità è l’introduzione della rappresentanza parlamentare agevolata delle minoranze etniche presenti in Ungheria (per quelle che non entrassero nonostante tali agevolazioni, è previsto un seggio parlamentare simbolico, senza diritto di voto). I cittadini ungheresi potranno votare, anche se non residenti in Ungheria, proprio come avviene in 24 su 27 Paesi UE.

Per quanto riguarda l’indipendenza della Banca Centrale Ungherese (MNB), la nuova legge (L. CCVIII/2011) dichiara espressamente che la Banca stessa ed i suoi dirigenti sono indipendenti e non possono accettare istruzioni dal Governo, dai partiti politici, o da qualsiasi altra organizzazione, con l’eccezione della Banca Centrale Europea (Art.1). L’Art. 15 della legge richiama espressamente la normativa UE. I membri del Consiglio Monetario sono nominati dal Presidente della Repubblica su proposta della competente commissione parlamentare (non del Governo, il quale anzi in questi casi non deve neanche controfirmare l’atto del Presidente della Repubblica – v. Art. 46, §1, §14.). La nomina del presidente della Banca Centrale avviene su proposta del primo ministro, sentito il parere della competente commissione parlamentare. La legge è al vaglio della Commissione Europea, alla quale il Governo ungherese ha fornito sin da subito i necessari chiarimenti, assicurandola, allo stesso tempo, della propria disponibilità ad eventuali modifiche se ritenute necessarie.

La Legge Fondamentale garantisce l’indipendenza e l’inamovibilità dei giudici (Art. 26.), la cui nomina spetta al Presidente della Repubblica. La riforma del sistema giudiziario – concordata con le competenti associazioni di categoria della magistratura, tenendo conto delle loro osservazioni professionali – ha istituito l’Ufficio Nazionale della Magistratura (OBH) quale organo amministrativo del sistema giudiziario. Esso è, a sua volta, sottoposto al controllo del Consiglio Nazionale della Magistratura (OBT), quale organo elettivo di autogoverno della magistratura stessa. Il presidente del Ufficio Nazionale della Magistratura (OBH) ungherese viene eletto dal parlamento, su proposta del Presidente della Repubblica. Il governo quindi non ha alcuna competenza, né opportunità di intervento in merito (cfr. L. CLXI/2011 e L. CLXII/2011).

Per quanto riguarda la norma sulla Corte Costituzionale (L. CLI/2011), due sono le novità sostanziali: da una parte la Corte potrà giudicare anche sulla costituzionalità delle sentenze dei tribunali, dall’altra la possibilità di richiedere un giudizio sulla costituzionalità delle leggi viene limitata al garante delle libertà fondamentali (ombudsman), quale filtro preliminare competente. Anche il Parlamento o il Presidente della Repubblica possono richiedere il giudizio di costituzionalità di una legge. I giudici della Corte Costituzionale vengono eletti dal Parlamento con la maggioranza dei 2/3 (come prima), ed è il Parlamento ad eleggere anche il presidente della Corte Costituzionale. La Legge Fondamentale (Art. 37 §4) stabilisce che fino a quando il debito pubblico superi il 50% del PIL, la Corte può giudicare circa le leggi in materia di bilancio, di finanze e di tasse solo per quanto riguarda il rispetto dei diritti fondamentali della persona (vita, dignità, tutela dei dati personali, libertà di coscienza e di religione, diritti civili e politici). E, naturalmente, può intervenire anche qualora tali leggi siano viziate dal punto di vista procedurale o siano in contrasto con il diritto internazionale.

Il nome costituzionale dello Stato, chiamato “Ungheria” (Legge Fondamentale, Art. “A”), consacra la forma comunemente utilizzata da sempre per designare il nostro Paese, la cui forma di Stato è quella democratica e di diritto, mentre la forma di governo è la repubblica (Legge Fondamentale, Art. “B” §1-2).

Per volontà degli elettori il Governo ungherese è appoggiato da una maggioranza parlamentare di due terzi. Forte di tale mandato, esso ha iniziato a compiere quelle riforme che si sono rese necessarie dopo due decenni dal cambio di regime. L’Ungheria è un Paese democratico, membro a pieno diritto dell’Unione Europea, di cui accetta le regole ed i valori (cfr. Legge Fondamentale, Art. “E”).

Così, sulla base del diritto comunitario, il Governo ungherese ritiene del tutto legittimo lo scrutinio della legislazione ungherese da parte degli organi dell’Unione. Ove essa risultasse non conforme, è disposta a modificarla. Così è stato, per esempio, nel caso della legislazione sui media, in quanto le modifiche, ritenute necessarie della Commissione, sono state sollecitamente adottate dal Parlamento ungherese (per i dettagli circa la legislazione sui media si veda l’allegato).

L’Ambasciata d’Ungheria è grata a quanti sta a cuore la democrazia ungherese, segno di un’amicizia che gli italiani da sempre portano verso l’Ungheria. Quest’Ambasciata continua ad essere disponibile al dialogo, nonché ad offrire informazioni e chiarimenti a tutti gli interessati.

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