Come il sistema dei controlli fiscali massacra il cittadino

 – Parere Pro Veritate –
Fatto
marcogiordano(ASI) Dal luglio 2012 Il Dott. Marco Giordano è titolare della Ditta Individuale Marco Giordano Group con cui svolge “servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacoli in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi.
Ai sensi del combinato disposto degli art. 134 del Testo Unico della legge di pubblica sicurezza (TULPS) e del comma 7 dell’art. 3 della Legge 94 del 2009, lo svolgimento della suddetta attività è consentito previo ottenimento di licenza investigata o di vigilanza rilasciata dal Prefetto competente.
Il Dott. Marco Giordano presentava al Prefetto della Provincia di Roma istanza con la quale chiedeva al medesimo il rilascio della licenza e in data 10/07/2012, il Prefetto della Provincia di Roma autorizzava il ricorrente ad esercitare la suddetta attività su tutto il territorio nazionale, dove veniva specificato che era fatto obbligo allo stesso di richiedere l’iscrizione del proprio personale nell’apposito elenco istituito presso la Prefettura della Provincia di Roma e che, in caso di impiego esterno all’ambito territoriale della stessa, i nominativi degli operatori iscritti dovevano essere comunicati alla Prefetture ed alle Questure nel cui territorio gli stessi sarebbero stati chiamati ad operare. Da ultimo, veniva fatto presente al Dott. Giordano che la licenza poteva essere sospesa o revocata per inosservanza di anche soltanto uno dei suddetti obblighi.
Inizialmente, il Dott. Marco Giordano provvedeva personalmente, prima di ogni singolo evento, a comunicare alla Prefettura della Provincia di Roma nonché a quella della Provincia in cui si trovano i clienti abituali (Livorno, Pisa, Siena, Lucca), i nominativi dei lavoratori che avrebbe prestato servizio in occasione dello stesso.
Se, per qualsiasi motivo avesse omesso tale invio, a causa di una banalissima dimenticanza, il Dott. Marco Giordano sarebbe stato punito con una sanzione amministrativa compresa da € 1.500,00 ad € 5.000,00 (su singola violazione) nonché con la sospensione della licenza che gli avrebbe causato un grave danno economico in quanto non avrebbero potuto svolgere la propria attività d’impresa per un determinato periodo di tempo. E se mai ad una tale dimenticanza ne fossero seguite delle altre – eventualità tutto fuorché remota alla luce del gran numero di eventi e lavoratori coinvolti – il Dott. Marco Giordano si sarebbe visto revocare la licenza e non avrebbe più potuto svolgere la propria attività d’impresa; pertanto al fine di evitare di incorrere anche soltanto in una di tali sanzioni, decideva di procedere con un invio continuo di comunicazioni delegando ad un soggetto terzo - la Video Service di Collodi Gabriele - tale trasmissione.
Il ricorrente, pertanto, delegava alla Video Service l’attività di invio delle singole comunicazioni preventive e rettificative, chiedendo alla medesima di inviare costantemente alla Prefettura della Provincia di Roma, nonché a quelle delle Province (Livorno, Pisa, Siena, Lucca) nelle quali erano siti i locali in cui i suoi dipendenti prestavano la loro attività lavorativa.
Tali comunicazioni contenevano tutti i nominativi dei dipendenti a chiamata in forza alla società (sicuramente più di 100 persone) a prescindere dal fatto che vi fossero eventi in programma in quanto il costo sostenuto per tale servizio era infinitamente inferiore al pregiudizio che avrebbe subito nel caso in cui fosse stato punito con una delle suddette sanzioni, una fra tutte la revoca della licenza.
Tale attività, infatti, veniva concordata alla cifra di € 0,83 per invio di ogni singola comunicazione (sia fax, sia pec) per un costo mensile medio che oscillava tra i 200 e i 250 euro. Tale costo, evitava certamente una potenziale sanzione per omessa comunicazione (da 1.500 a 5.000 euro, su singola violazione oltre il ritiro della licenza).
Tanto è vero che tali comunicazioni contenevano la seguente dicitura: “Comunicazione dei nominativi del personale che potrà essere impiegato nei locali presenti nella Provincia” e l’elenco completo dei dipendenti a chiamata del Dott. Giordano.
Tali comunicazioni preventive afferivano infatti solo ed esclusivamente all’ordine pubblico e non avevano chiaramente alcun rilievo nella sfera fiscale; tanto è vero che tali comunicazioni – proprio per il loro carattere meramente preventivo e non consuntivo – non sono assoggettate ad alcuna verifica.
In data 8 aprile 2015 veniva avviata una verifica nei confronti del Dott. Marco Giordano relativa ai periodi di imposta dal 2011 al 2015, a seguito di una più ampia verifica nel corso di un controllo di diverse società cooperative, tra cui la Overnight Soc. Coop. Presso cui il Dott. Giordano era stato socio-dipendente.
Tale verifica proseguiva, per il medesimo periodo sulla ditta individuale Marco Giordano, la quale durava quasi 2 anni (!) con ben 39 riaperture delle operazioni di verifica. In tutto questo periodo, le scritture contabili, in originale, sono rimaste presso i verificatori.
A conclusione di tale verifica fiscale, veniva consegnato un Processo Verbale di Constatazione con cui sono state rilevate alcune presunte violazioni formali e sostanziali, sulla scorta del quale l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate notificava due avvisi di accertamento, con cui si è contestato un maggior reddito ai fini IRPEF, Addizionale Regionale e Comunale, nonché ai fini IVA.
Tali Avvisi di accertamento, oltre a riprendere a tassazione alcune voci di bilancio, di modesta rilevanza, contestavano, in particolare che per l’anno 2015 erano state trasmesse n. 2.811 comunicazioni e per l’anno 2016 n. 1.623 comunicazioni dei “nominativi del personale che poteva essere impiegato nei locali presenti nella Provincia” alla Prefettura, come previsto per legge. Ciò era sufficiente per l’Ufficio (che riprendeva pedissequamente il PVC) per sostenere che tali comunicazioni corrispondessero ad altrettante prestazioni di servizi non dichiarati.
A seguito della notifica di tali avvisi di accertamento, veniva instaurata la procedura di accertamento con adesione, dove, dopo il primo contraddittorio avvenuto in data 18 aprile 2019 Il Dott. Giordano produceva tutta la documentazione a supporto e a dimostrazione della propria attività, in particolare venivano prodotte le buste paga con le specifiche relative alle presenze dei dipendenti le fatture verso clienti.
Tuttavia, nonostante la stessa Agenzia delle Entrate avesse riscontrato irragionevolezza del PVC (ad es. per l’anno 2015 il sig. Giordano avrebbe prestato servizio - secondo la GDF – per una media di 8 eventi al giorno per 365 giorni senza contare gli eventi che risultavano da contabilità) l’accertamento con adesione dava esito negativo
Considerazioni in DIRITTO
Aspetto normativo
Com’è noto, l’art. 1 del D.M. 6 ottobre 2009 prevede che “In ciascuna Prefettura - Ufficio territoriale del Governo è istituito l'elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi anche a tutela dell'incolumità dei presenti. Le prefetture si avvalgono del collegamento informatico di cui all'art. 252-bis, comma 3, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. L'iscrizione nell'elenco istituito presso una prefettura autorizza a svolgere le attività di cui all'art. 5 del presente decreto in tutto il territorio nazionale, previa comunicazione, da parte dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, alle prefetture e questure delle altre province in cui l'addetto deve operare. L'iscrizione nell'elenco è condizione per l'espletamento dei servizi predetti”.
Tali comunicazioni vengono effettuate per garantire che il personale presente e/o potenzialmente impiegato nei locali notturni nei concerti/eventi sia regolarmente iscritto all'albo prefettizio e che in caso di controlli i nomi dei dipendenti presenti nel locale risultino dalla comunicazione inviata.
È prassi, non essendoci alcuna sanzione per “il surplus” di comunicazioni (ma solo per la mancata comunicazione) inviare ogni settimana l’intera lista di tutti i dipendenti su tutte le province dove generalmente prestava la propria attività, al fine di essere certi che:
Si poteva decidere in qualsiasi momento quale dipendente inviare in ogni provincia,
in caso di assenza del dipendente potesse essere inviato anche all’ultimo un sostituto qualsiasi tra i dipendenti,
in caso di numero superiore di frequentatori del locale potessero essere inviati anche all’ultimo altri uomini per la sicurezza,
in caso di chiamata all’ultimo da parte di un gestore si potessero inviare tutti gli uomini necessari,
ovviamente, accade anche che in un locale vengano richiesti all’ultimo meno uomini, o se il locale non si fosse riempito, i gestori tendono a mandare via gli uomini in più, per ridurre i costi,
a causa del maltempo (molti dei locali sono stagionali e completamente all’aperto) gli eventi potevano non essere effettuati.
Pertanto, il Dott. Giordano, per eccessivo scrupolo, onde evitare di incappare nel ritiro della licenza per un’omessa comunicazione, con cui poi non avrebbe più lavorato, in buona fede, trasmetteva, ogni settimana tali comunicazioni, per tutti i dipendenti per tutte le province, al di là dell’effettivo svolgimento della prestazione.
In questo modo, il Dott. Giordano era certo che per qualsiasi imprevisto sarebbe stato tutelato dalle comunicazioni massive (per le quali non esiste divieto), dato che, diversamente il prezzo da pagare sarebbe stato alto (ad es. una sola omessa comunicazione avrebbe portato al ritiro della licenza).
Dunque, è normale che vi siano tante comunicazioni. Tali comunicazioni preventive afferiscono solo ed esclusivamente all’ordine pubblico e non hanno chiaramente rilievo nella sfera fiscale.
Non c’è alcuna sanzione per le comunicazioni che venivano fatte tutte le settimane per tutti i dipendenti, per tutte le province, ciò per prevenire il rischio di sanzione o peggio la revoca della licenza.
Tali comunicazioni preventive afferiscono solo ed esclusivamente all’ordine pubblico e non hanno chiaramente rilievo nella sfera fiscale.
Non è prevista alcuna sanzione per le comunicazioni fatte, in surplus, inerenti all’ordine pubblico, nel caso specifico è prevista solo la sanzione in difetto di comunicazione da un minimo di 1.500 euro a un massimo di 5.000 euro per ogni operatore impiegato in caso di controlli e verifiche ad opera della polizia di stato sezione amministrativa.

***
In conclusione, dovranno ritenersi illegittima e annullabile la verifica basata su presunzioni semplici, quando l’Amministrazione non sia in grado di confutare con dati di fatto la veridicità della documentazione contabile perfettamente regolare prodotta dal contribuente (Commissione Tributaria Centrale, 15 febbraio 1988 n. 1398; Commissione Tributaria Centrale 1988 n. 5291).
I militari della Guardia di Finanza si sono focalizzati sulla rilevanza di un’attività di accertamento fondata su mere presunzioni, volte a trovare a tutti i costi una violazione dell’attività svolta dal Dott. Giordano.
La Circolare Ministeriale 23 maggio 1978 n. 29 (parte 5) ha evidenziato e chiarito:”il fondamento delle presunzioni semplici non deve essere il risultato di un’induzione arbitraria di sospetto o di semplici indizi concorrenti, ma bensì la valutazione complessiva e globale di tutti gli elementi certi che, danno origine alla presunzione stessa, permettendo di risalire dal fatto noto al fatto ignoto”.
Bisogna tenere, anche, conto che le presunzioni legali relative invertono l’ordinaria regola dell’onere probatorio addossandolo, nel rapporto tributario, sul contribuente.
Pertanto la base di ogni ragionamento presuntivo deve essere un fatto noto, quindi un fatto accertato e verificato nella sua realtà storica.
Risulta palesemente infondata l’attività di accertamento condotta dagli uffici, che, non si sono avvalsi di tutti gli elementi utili di cui erano in possesso per procedere ad un eventuale accertamento ANALITICO e non induttivo, della gestione contabile/fiscale del Giordano.
La Corte Costituzionale con la storica sentenza n. 6033 del 1994 ha sancito, oltre al divieto di praesumptum de praesumpto (divieto di presunzioni in serie), la necessità che l’ufficio indichi esplicitamente gli elementi concreti su cui è stato fondato l’accertamento affinché vi siano indizi gravi, precisi e concordanti per poter elevare la presunzione semplice a rango di prova.
Mancato rispetto, nella verifica, dell’art. 41 Costituzione dato che il Giordano, nell’ambito della libera iniziativa economica si è limitato ad esercitare correttamente e professionalmente la propria attività.
La sentenza è illegittima per violazione e falsa applicazione degli articoli 3,24,53 e 111 della costituzione – carenza e genericità della motivazione della sentenza impugnata dal Giordano stesso.
Resto a disposizione per ogni chiarimento e invio i migliori saluti.
Marco Giordano

 

 

 

 

 

 

 

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