(ASI) La Crevit intende rispondere all’Avv. Patrizia Polliotto sulla moneta compolementare intervenendo sulla questione in oggetto attraverso Agenzia Stampa Italia.
Spett.le Redazione, in riferimento all'articolo: Patrizia Polliotto (Unione Nazionale Consumatori) "Moneta complementare: caso Crevit, Consumatori perplessi chiedono spiegazioni"
Gentilissimo Avvocato,
Come ufficio stampa della società Crevit Le trasmettiamo questa breve ed informale nota della suddetta Società, che speriamo possa far luce sull'interrogativo che Ella giustamente pone come legale del Comitato Regionale del Piemonte dell'Unione Nazionale Consumatori.
Crevit, nella ricerca della massima disciplina e correttezza fiscale da trasmettere agli utenti del circuito, ha optato per la FATTURAZIONE DEI BUONI SPESA VIRTUALI CREVIT secondo il DPR 633/72 art.2 comma 3, lettera a (citato nel comunicato stampa); estratto del DPR che riportiamo in calce.
Nel Suo testo leggiamo "….in quanto per la Legge italiana qualsivoglia attività è sempre soggetta ad Iva…".
Con l'esclusione di quanto all'art.2 comma 3: "Non sono considerate cessioni di beni: a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro.” Sottolineiamo che tale codice è SOLO ED UNICAMENTE APPLICATO ALLA FATTURAZIONE DEI BUONI SPESA CREVIT MOVIMENTATI, OVVERO EMESSI IN PAGAMENTO PER L’’ACQUISTO NEL CIRCUITO DI BENI E SERVIZI, i quali, invece, verranno ovviamente fatturati osservando l’’applicazione del codice IVA di competenza come da normativa vigente.
La scelta di emettere fattura contestualmente all’emissione di BUONI SPESA VIRTUALI CREVIT consente la compensazione legale bilaterale in ogni operazione di compravendita, favorendo altresì la corretta imputazione nelle contabilità degli utenti convenzionati, unitamente alla massima tracciabilità e trasparenza di ogni operazione effettuata tramite la piattaforma CREVIT.
Crevit vuole operare nel pieno rispetto della Legge e nella più totale trasparenza nei confronti dei consumatori, verso i quali intende offrire un servizio che ritiene utile ed importante in questo difficile periodo storico.
Pertanto resta a Vostra completa disposizione per il necessario chiarimento verso l'opinione pubblica ed i consumatori.
Per maggiore chiarezza, in allegato una fattura fac-simile ed un importante articolo del Sole 24 Ore del 27/04/10.
In attesa di un Vostro graditissimo riscontro, i più cordiali saluti.
Estratto documento Crevit allegato 1 della presente mail
CONTABILITA’ E FISCALITA’ DI CREVIT™
Aspetto contabile: al momento della concessione del FIDO, Crevit Italia Srl emetterà una fattura per la cessione di “buoni spesa virtuali del circuito CREVIT™ all’utente convenzionato al circuito. Al ricevimento della fattura di acquisto occorre rilevare, al Passivo, un debito nei confronti di Crevit Italia Srl per l’importo dei “buoni spesa del circuito CREVIT™ ricevuti e, all’Attivo alla voce Crediti, un conto denominato “Buoni spesa del circuito CREVIT™ o semplicemente “Conto CREVIT” o “Cassa CREVIT”. Il conto “Buoni spesa del circuito CREVIT” sarà movimentato in “Dare” per le vendite effettuate all’interno del circuito CREVIT™ e il corrispondente incasso dei buoni spesa mentre sarà movimentato in “Avere” per le cessioni dei buoni spesa a seguito degli acquisti di beni e servizi effettuati all’interno del circuito. Il fornitore Crevit Italia Srl potrà essere saldato tramite il pagamento con banca e/o tramite la richiesta di nota di credito relativa al credito residuo di “Buoni spesa virtuali” che risulterà sul proprio conto CREVIT al momento della richiesta.
Aspetto fiscale: Ogni movimentazione, cessione, acquisto di “buoni spesa virtuali del circuito CREVIT” e’ un’operazione “fuori campo IVA” (art. 2 comma 3^ lettera a del DPR 633/72) e per convenzione viene disciplinata tra gli utenti e da/per Crevit Italia srl mediante fatturazione degli stessi.
Un esempio: l’utente 1 acquista dall’ utente 2 un prodotto o servizio valorizzato 100+iva 22% pagandolo al 100% in Crevit. L’utente 1 emette fattura per il prodotto/servizio all’utente 2 di 122,00. L’utente 2 emette all’utente 1 fattura con codice IVA DPR633/72 art.2 comma 3 lettera a, per la cessione di 122 Crevit. Utente 1 e Utente 2 compensano contabilmente le fatture ed azzerano le reciproche posizioni.
DPR 633/72 Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Operazioni imponibili
1. L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate.
Articolo 2
Cessioni di beni
1. Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere.
2. Costituiscono inoltre cessioni di beni:
1) le vendite con riserva di proprietà;
2) le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti;
3) i passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione;
4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore a lire cinquantamila e di quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell'articolo 19, anche se per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis;
5) la destinazione di beni all'uso o al consumo personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o ad altre finalità estranee alla impresa o all'esercizio dell'arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell'attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'imposta di cui all'articolo 19;
6) le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo e oggetto nonché le assegnazioni o le analoghe operazioni fatte da altri enti privati o pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica.
3. Non sono considerate cessioni di beni:
a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro;
b) le cessioni e i conferimenti in società o altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami di azienda;
CONTABILITA_ E_FISCALITA_ DI_CREVIT.pdf