(ASI) Perugia – La terza sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10375 Anno 2020, ha rigettato il ricorso di un ristoratore che era stato denunciato per tentata frode in commercio, secondo l’art. 515 del codice penale, per aver esposto, e conservato in cucina pronti all’uso, cornetti, fagotti e strudel, senza indicare che i prodotti fossero all’origine surgelati.
Il commerciante si difendeva dicendo che non vi fosse la prova che avrebbe effettivamente offerto al pubblico tale merce, ma sia il Tribunale, sia, in seguito la Corte di Appello, lo condannavano per la “potenziale compromissione della salute pubblica conseguente alla messa in commercio di alimenti celandone la provenienza dalla surgelazione”.
Condannato, quindi, in tutti i gradi, non si dava per vinto e ricorreva agli Ermellini, per sentirsi accogliere le sue doglianze, ma, ahimé, anche al Palazzaccio le cose non andavano come sperava.
La Corte, infatti, dopo attenta disamina degli atti processuali pregressi afferma “Va ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che il Collegio condivide e ribadisce, la disponibilità di alimenti surgelati, non indicati come tali nel menù o negli espositori nei quali gli stessi siano esposti a disposizione della clientela, integra il reato di tentativo di frode in commercio, indipendentemente dall'inizio di una concreta contrattazione con il singolo avventore, in quanto tale comportamento è univocamente rivelatore della volontà dell'esercente di consegnare ai clienti una cosa diversa da quella pattuita”.
Anche la teoria della difesa, secondo la quale i cibi non erano stati messi effettivamente in commercio e non sarebbero stati venduti senza indicazione della provenienza o che questa sarebbe stata indicata, non trovano accoglimento, anzi, vengono respinti sul presupposto “che la condotta sia diretta in modo idoneo e non equivoco a realizzare il reato di frode in commercio, essendo chiara la destinazione di detti alimenti surgelati alla preparazione di cibi, cosicché l'eventuale mancata offerta di tali pietanze potrà, semmai, essere qualificata come desistenza, essendo stata superata la fase degli atti preparatori. Ciò, a maggior ragione, vale per gli alimenti (cornetti, strudel, fagottini) esposti nella parte dell'esercizio commerciale destinata a bar, a disposizione dei clienti, stante l'assoluta inequivocità di tale condotta, proseguita fino all’offerta al pubblico, che consiste in un inizio di contrattazione, sia pure non individualizzata (cfr. art. 1336 cod. civ.)”.
Nulla da fare, quindi, per il nostro ristoratore amante dei climi artici, alla Cassazione, i cornetti surgelati, non piacciono proprio.
Francesco Maiorca – Agenzia Stampa Italia