(ASI) Molti insigni giuristi si sono interrogati sull’equiparazione dei famigliari delle vittime di incidenti stradali o fatti illeciti che siano rimasti gravemente feriti con quelli i cui congiunti siano defunti.

Secondo questi autori, anche i suddetti parenti avrebbero diritto al ristoro dei danni iure proprio, in virtù della, spesso esaltata, intangibilità degli affetti, della solidarietà vicendevole, della piena e libera esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana. Gli interpreti più attenti non rintracciano differenze tra le persone che soffrono per la perdita di un loro congiunto e quelle che convivono con un caro che abbia subito un danno da fatto illecito. Tutti concordano che il discernimento debba essere operato con riguardo alla prova che, direttamente e concretamente, come previsto dall’art. 1223, le lesioni di natura biologica subite dal congiunto abbiano comportato la violazione dei diritti dei famigliari assistenti.La giurisprudenza, purtroppo, con una certa costanza negli ultimi dieci anni, richiede, oltre alla prova di cui abbiamo appena detto, anche la gravità delle lesioni subite dal danneggiato primario, come sbarramento da superare per vedere ammessi i congiunti ad un giusto ristoro. Il pretendere che la ferita, il vulnus, per così dire, superi una certa soglia, pone non pochi problemi di uniformità, dato che, nelle sentenze della Cassazione, i criteri utilizzati per valutare la gravità della lesione non sono univoci.

Ad aggiungere complessità alla vicenda, ma al contempo a dare anche speranza di un’evoluzione positiva per i danneggiati, ci si è messa una recente pronuncia degli Ermellini[1], che sgancia il diritto al risarcimento dei danni dei parenti, dalla gravità della lesione dello sfortunato familiare.

Cerchiamo di approfondire le ragioni di quella corrente togata che richiede un vulnus ponderale per consentire il ristoro in famiglia. I tradizionali barrage dell’ordinamento italiano iniziarono a cadere a decorrere dagli anni ottanta quando, con la famigerata sentenza S. contro Clinica Stabia[2] , si dichiarò con sicurezza che, per ciò che concerneva la causalità, “il rapporto esistente tra il fatto del terzo ed il danno risentito dai prossimi congiunti della vittima è identico, sia che da tale fatto consegua la morte, sia che da esso derivi una lesione personale.” I giudici della Suprema Corte riflettono sulla totale equiparabilità dei casi in cui la vittima primaria muoia e quelli in cui la vittima primaria rimanga lesionata. Non vi sono, secondo loro, differenze sostanziali. L’illecito, o l’inadempimento contrattuale, dispiega i suoi effetti negativi nei confronti di un soggetto e, direttamente, nei confronti dei suoi familiari, anche se va a ledere diversi diritti o li lede in modo diverso. Si pensi al caso di un familiare che si ammali gravemente per lo sforzo, fisico e psichico, dovuto alle cure che deve prestare al proprio congiunto, vittima di un incidente stradale. La lesione è sempre nell’àmbito del diritto alla salute, il primo in seguito ad un evento traumatico, il secondo, sempre eziologicamente riconducibile al sinistro, ma non traumatico.

Chiarita l’ammissibilità del risarcimento, la sentenza si occupa dei soggetti tutelabili, i cosiddetti legittimati attivi, per i quali detta dei criteri guida, identificando due grandi filoni per orientare gli interpreti: a) il riferimento ai rapporti familiari, che non esauriscono il novero dei beneficiari per il cenno a situazioni meritevoli di tutela, come la convivenza more uxorio e b) l’apertura alla considerazione del rapporto affettivo, da valutare di volta in volta, per selezionare quei legami, probabilmente al di fuori della famiglia tradizionale, o all’interno di essa, ma troncati magari sul nascere, con un conseguente sguardo capace di simulare tutti i riflessi che il danno potrà produrre, e forse in parte ha già prodotto, sulla vita dei danneggiati.

Anche nel caso, quindi, di ferimento di un congiunto, si tratterebbe di dimostrare l’esistenza di un legame affettivo, meritevole di custodia, compromesso, in tutto o in parte, dall’evento lesivo. Tanto è vero che, con una pronuncia del 2013[3], la Corte ha riconosciuto il risarcimento del danno, iure proprio, ad una ragazza, per il ferimento del suo fidanzato.

Francesco Maiorca – Agenzia Stampa Italia

 


[1] Cass. civ., sez. III, 4 giugno 2013, n. 14040.

[2] Cass. civ., sez. un., 1 luglio 2002, n. 9556.

[3] Cass. civ., sez. III, 21 marzo 2013, n. 2013, n. 7128.

 

 

 

 

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