(ASI) "'Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservarne la Costituzione e le leggi e di adempiere con disciplina ed onore tutti i doveri del mio stato per la difesa della Patria e la salvaguardia delle libere istituzioni'.
È questa la formula di giuramento dei nostri militari. Il giuramento è un 'vincolo personale' che impegna ciascun cittadino che presta un servizio per lo Stato e, per il personale militare, riveste un ruolo fondamentale ai fini dell’assunzione dello 'status militis' che trova collocazione normativa nell’articolo 621, comma 5, del Codice dell’ordinamento militare, in virtù del quale costituisce una delle condizioni che devono realizzarsi per acquisire definitivamente lo status di militare. L'art. 1349 del Codice di Ordinamento Militare stabilisca al comma 2 quanto segue: Gli ordini devono, conformemente alle norme in vigore, attenere alla disciplina, riguardare le modalità di svolgimento del servizio e non eccedere i compiti di istituto. Il militare al quale è impartito un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente reato, ha il dovere di non eseguire l’ordine e di informare al più presto i superiori.’
I Dpcm di Conte prima e di di Draghi ora, violano appieno i diritti Costituzionali. Su questo aspetto ricordiamo che il Tribunale di Roma, Sezione 6° Civile, nella ordinanza n. 45986/2020 R.G. del 16 dicembre 2020 (di cui alleghiamo il link*) volta a dirimere una controversia inerente la richiesta di convalida di sfratto per morosità di un esercizio commerciale nel periodo di emergenza Covid-19, è entrato appieno nella questione della pandemia dichiarando la piena illegittimità dei DPCM di Conte e del suo Governo. Il Giudice romano spiega chiaramente che i DPCM hanno imposto la compressione dei diritti fondamentali degli Italiani in palese violazione della Carta Costituzionale, dichiarando quando segue: “Appare evidente che la limitazione ai diritti fondamentali e costituzionalmente garantiti che si è verificata nel periodo di emergenza sanitaria è dovuta, quindi, non all’intrinseca diffusione pandemica di un virus ex se, ma alla adozione “esterna” dei provvedimenti di varia natura (normativi ed amministrativi) i quali, sul presupposto della esistenza di una emergenza sanitaria, hanno compresso o addirittura eliminato alcune tra le libertà fonfamentali dell’Uomo, cosi come riconosciute sia dalla Carta Costituzionale che dalle Convenzioni Internazionali.
Dichiara il giudice; ‘va rammentato infatti che con deliberazione del 31.1.2020 il Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, pubblicata in G.U. Serie generale n. 26 del 1.2.2020, ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario, derivante da agenti virali trasmissibili: “ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 7, comma 1,
Ma nulla delle fattispecie di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c) del D.Lgs n. 1/18 è riconducibile al “rischio sanitario. Da ciò consegue la illegittimità di tutti gli atti amministrativi conseguenti. Anche i DPCM che disciplinano la cd. Fase 2 sono, ad avviso di questo giudicante, di dubbi costituzionalità poiché hanno imposto una rinnovazione delle limitazioni dei diritti di libertà che avrebbe invece richiesto un ulteriore passaggio in Parlamento diverso rispetto a quello che si è avuto per la conversione del decreto “Io resto a casa” e del “Cura Italia” (cfr. Marini). Si tratta pertanto di provvedimenti contrastanti con gli articoli che vanno dal 13 al 22 della Costituzione e con la disciplina dell’art. 77 Cost. Come rilevato da autorevole dottrina costituzionale’. A ciò si aggiunge la legge antiterrorismo che in base all'art. 85 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) stabilisce che è vietato circola travisati ovvero con il volto non identificabile e, pertanto la piena illegittimità dell’imposizione della mascherina.
Chiediamo ad ogni singolo appartenente alla nostre FF.AA. di applicare l'art. 1349 Codice Ordinamento Militare in forza della sentenza Tribunale di Roma 45986/2020 R.G." Lo dichiara con una nota in esclusiva ad Agenzia Stampa Italia (ASI) il Coordinatore Nazionale del Movimento Italia nel Cuore (MIC).
*Alleghiamo l’ordinanza n. 45986/2020 R.G. del 16 dicembre 2020 Tribunale_di_Roma_Ordinanza_n_45986_2020_R.G, del_16_dicembre_2020.pdf
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