(ASI) In un mondo sempre più attento alla sicurezza stradale e alla prevenzione degli incidenti, una recente e significativa decisione della giustizia amministrativa ha chiarito un confine giuridico fondamentale tra la prevenzione dei rischi e l'effettiva violazione delle norme, stabilendo il principio cardine secondo cui trovarsi nell'abitacolo di un veicolo non equivale necessariamente a esercitare l'attività di guida se il mezzo è fermo e non inserito nel flusso del traffico.
Il caso, segnalato dalla Redazione di Ius, che ha attirato l'attenzione di giuristi ed esperti del settore, ha visto protagonista un automobilista che era stato fermato dai Carabinieri presso un'area di servizio proprio mentre stava consumando una birra all'interno della propria vettura regolarmente parcheggiata. I militari, notando l'uomo intento a bere seduto al posto di comando, avevano deciso di sottoporlo immediatamente al test dell'etilometro, riscontrando un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro; sulla base di questo accertamento, era stata contestata la guida in stato di ebbrezza con la conseguente sospensione cautelare della patente di guida disposta dalla Prefettura. Tuttavia, i Giudici Pugliesi hanno radicalmente ribaltato questa decisione con la sentenza numero 10 pubblicata il 5 gennaio 2026, accogliendo il ricorso dell'interessato e sottolineando come per configurare l'illecito previsto dal Codice della Strada sia assolutamente indispensabile che vi sia una reale e provata "condotta di guida", intesa non come semplice stazionamento ma come la movimentazione del veicolo o comunque un'azione dinamica che possa mettere a repentaglio la pubblica sicurezza. Le Toghe Apule, analizzando nel dettaglio la dinamica dei fatti, hanno evidenziato che l'uomo si trovava in un'area non soggetta al pubblico transito e che il motore non risultava attivo in funzione della marcia, rendendo dunque l'intero accertamento svolto dalle forze dell'ordine privo del suo presupposto logico e giuridico fondamentale, ovvero l'effettiva circolazione stradale. Secondo quanto stabilito solennemente presso Palazzo Filo della Torre, il semplice fatto di sostare all'interno dell'abitacolo, sebbene si occupi il posto riservato al conducente, non può essere sanzionato come se si stesse percorrendo una strada o un'autostrada, poiché la norma penale e amministrativa mira specificamente a punire il pericolo concreto derivante dal movimento di un mezzo meccanico sotto l'effetto dell'alcol e non la mera presenza fisica di una persona in un'auto ferma. Di conseguenza, i magistrati hanno proceduto all'annullamento sia del provvedimento iniziale di sospensione che della successiva revoca della patente, ordinando all'amministrazione di restituire immediatamente il documento di guida e di procedere alla cancellazione di tutte le sanzioni irrogate illegittimamente. Questa pronuncia rappresenta un precedente di grande rilievo nel panorama giurisprudenziale italiano perché tutela i cittadini da interpretazioni eccessivamente rigide o estensive delle norme di legge, ribadendo con forza che la sanzione deve sempre essere collegata a un comportamento effettivamente vietato e chiaramente provato sul piano dei fatti, evitando automatismi punitivi che finirebbero per colpire paradossalmente anche chi, pur avendo assunto una bevanda alcolica, ha dimostrato un alto senso di responsabilità decidendo deliberatamente di non mettersi in viaggio e di restare in sosta in un luogo sicuro. In conclusione, la sintesi della decisione del tribunale amministrativo sottolinea che, in assenza di un atto concreto di movimentazione o di messa in moto finalizzata alla marcia, non sussiste la violazione contestata, garantendo così che il necessario rigore della legge sulla guida in stato di ebbrezza resti confinato ai casi di effettivo rischio per la pubblica incolumità derivante dalla reale circolazione dei veicoli.
Filippo Maria Maiorca – Agenzia Stampa Italia
^Immagine generata con intelligenza artificiale ChatGPT.



