(ASI) Strasburgo - La Corte europea dei diritti umani ha fissato alcune imposizioni riguardanti la sorveglianza delle comunicazioni dei propri dipendenti sul web prevedendone anche il licenziamento, se usano Internet per fini personali durante le ore di lavoro. Strasburgo ha dunque equiparato il rispetto della privacy digitale a quello che tutela la vita privata.
IL CASO
In una sentenza definitiva, la Corte ha condannato la Romania per violazione dell'articolo 8 ovvero per non aver difeso a sufficienza i diritti del lavoratore licenziato. Secondo la Corte di Strasburgo, i tribunali nazionali non si sono accertati che la privacy del lavoratore in questione fosse sufficientemente protetta da eventuali abusi da parte del datore di lavoro.
La Corte di Strasburgo è stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso di Bogdan Mihai Barbulescu, cittadino rumeno, che era stato licenziato dopo una verifica del contenuto delle sue email, negli anni tra il 2004 e il 2007, Barbulescu era stato impiegato in un'impresa come ingegnere, su richiesta del datore di lavoro, aveva creato un account con la piattaforma Yahoo Messenger per rispondere alle richieste dei clienti. Nel 2007, l'impresa aveva comunicato tramite avviso che l'uso di internet, telefono e fotocopiatrice poteva costituire causa di licenziamento. Pochi giorni dopo, Bogdan Mihai Barbulescu è stato licenziato per aver usato l’email perché comunicava con il fratello e la fidanzata.
All'epoca dei fatti i giudici avevano dato torto all'ingegnere, mentre ora la corte di Strasburgo ha affermato che è stato violato l'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, quello che tutela il rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza.
L’ex datore di lavoro di Barbulescu “non hanno protetto in maniera corretta il diritto di Barbulescu” e non ha gestito “in modo equilibrato gli interessi in gioco”. Infatti, dopo aver verificato il fatto, il datore di lavoro aveva salvato anche una trascrizione dei messaggi stessi, da esibire come prova. La sentenza di Strasburgo, ha riportato invece un maggiore equilibrio sul caso.
LE MISURE DELLA CORTE DI STRASBURGO
Per valutare se il monitoraggio delle comunicazioni di un lavoratore sono legittime, i tribunali nazionali devono stabilire se il lavoratore ha ricevuto dal suo datore di lavoro una comunicazione preventiva sulla possibilità che l'azienda prenda misure per controllare la sua corrispondenza e altre comunicazioni, e su come queste misure saranno messe in atto, e il loro scopo. Tale comunicazione deve essere chiara sulla natura dei controlli effettuati e data prima che questi siano effettuati
Strasburgo ha definitivamente chiarito che senza una notifica preventiva il datore di lavoro non può accedere al contenuto delle comunicazioni del lavoratore. Le autorità devono inoltre accertarsi che le misure di sorveglianza messe in atto siano utilizzate esclusivamente per gli scopi che il datore di lavoro ha dichiarato nella notifica.
Inoltre le autorità devono assicurarsi che il monitoraggio non superi un determinato grado d'intromissione nella privacy del lavoratore.
I giudici hanno dunque stabilito come "un datore di lavoro non possa ridurre a zero la vita sociale privata di un impiegato", si legge nella nota della Corte. "Il diritto al rispetto per la vita privata e alla privacy della corrispondenza continua a esistere, anche se sono previste delle restrizioni sul posto di lavoro". Per i giudici, le autorità nazionali hanno il dovere di trovare un equilibrio tra diversi interessi in competizione tra loro, cioè tra il diritto del lavoratore a mantenere la propria vita privata e quello dell'impresario di tutelare la propria attività, esigendo un coinvolgimento completo da parte del dipendente.
Edoardo Desiderio – Agenzia Stampa Italia