(ASI) Puoi accedere al regime forfettario se sei una persona fisica ed eserciti un’attività d’impresa, di arte o professione (incluse le imprese familiari). Per godere delle agevolazioni devi essere un libero professionista o una ditta individuale. Società e associazioni professionali, invece, sono escluse.
Con la legge di stabilità ci si aspettava che il reddito soggetto ad imposta sostitutiva agevolata sarebbe salito da 85.000,00 euro a 100.000,00 ma questo non è avvenuto purtroppo. Un requisito nuovo che è stato introdotto è che si può accedere al regime forfetario avendo un reddito come lavoratore dipendente che non deve superare i 35.000,00 euro lordi annui. Prima il limite di lavoro dipendente era 30.000,00 euro lordi.L'incremento è stato previsto solo per il 2025.
Un altro requisito è che chi esercita attività in regime forfettario può avere spese per lavoro dipendente o per lavoro accessorio che non devono superare i 20.000,00 euro lordi annui.
Abrogato già dal 2019 che il costo complessivo dei beni strumentali non ha nessun limite.
Vediamo invece le cause di esclusione (art.1 comma 57, L.190/2014 modificata dalla L. 197/2022):
- se si sfora il limite di 85.000€, e non si va oltre i 100.000€, si rimane comunque nel regime forfettario nell'anno corrente e si verserà l'imposta sostitutiva prevista e continuare a godere delle semplificazioni e agevolazioni. L'anno successivo, invece, non si potrà aderire al regime forfettario e alla sua tassazione agevolata, ma si dovrà adottare il regime ordinario.
- se si supera la soglia dei 100.000€, invece, si esce immediatamente dal regime forfettario e si dovrà iniziare ad applicare l'imposta sul valore aggiunto (IVA) a partire dalle fatture successive. Se si torna a rispettare nei requisiti prescritti, si potrà rientrare nel regime agevolato dopo due anni.
- Soggetti non residenti ad eccezione del cittadino di altro stato membro che produca in Italia almeno il 75% del proprio reddito
- non si fattura prevalentemente (per più del 50% di quelle totali) nei confronti del tuo attuale datore di lavoro o di quello avuto nei due anni precedenti l’apertura della tua Partita Iva, o verso soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro;
- non si effettua in via esclusiva o prevalente cessione di fabbricati o porzioni di essi, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- non possono beneficiare del regime forfettario chi partecipa contemporaneamente a soggetti che dichiarano il reddito in trasparenza ex art. 5 TUIR
- non si fa parte di società di persone, associazioni professionali o imprese familiari;
- non si ha il controllo diretto o indiretto di una S.r.l. o di una associazione in partecipazione e nello stesso momento si fattura per attività economiche riconducibili (due attività sono economicamente riconducibili quando appartengono alla stessa sezione Ateco);
- non si applichi Regimi speciali Iva o di Regimi forfettari di determinazione del reddito.
Auriemma Maddalena - Agenzia Stampa Italia