(ASI) I soggetti ammessi alla superdeduzione del costo di lavoro sono tutti i titolari di reddito d’impresa e esercenti arti e professioni anche in forma associata che conseguono un reddito di lavoro autonomo abituale. La circolare n. 1 dell’Agenzia delle Entrate a firma del nuovo direttore Vincenzo Carbone pubblicata il 20 Gennaio 2025 ha fornito chiarimenti in merito.
Tra i titolari di reddito d’impresa ammessi al beneficio rientrano:
- i soggetti passivi Ires di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del Tuir
- i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del Tuir, con riferimento alle nuove assunzioni dei lavoratori a tempo indeterminato impiegati in tutto o in parte nell’esercizio dell’attività commerciale (enti non commerciali residenti)
- le società e gli enti non residenti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del Tuir, con riferimento alle nuove assunzioni relative all’attività commerciale esercitata nel territorio dello Stato mediante una stabile organizzazione
- le società di persone ed equiparate di cui all’articolo 5 del Tuir
- le imprese individuali, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali.
- le persone fisiche non residenti che producono nel territorio dello Stato un reddito di lavoro autonomo determinato analiticamente ai sensi dell’articolo 54 del Tuir, per mezzo di una base fissa, e quelle che producono un reddito d’impresa determinato analiticamente ai sensi degli articoli 55 e seguenti del Tuir, per mezzo di una stabile organizzazione.
L’agevolazione spetta a condizione che i soggetti interessati abbiano esercitato effettivamente l’attività nei 365 giorni (ovvero nei 366 giorni se il periodo d’imposta include il 29 febbraio 2024) antecedenti il primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (per i soggetti con il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare l’attività deve aver avuto inizio in data non successiva al 1° gennaio 2023).
Tra i soggetti esclusi ci sono:
- i beneficiari dell’agevolazione i datori di lavoro titolari di redditi che non sono classificabili né come reddito d’impresa né come reddito di lavoro autonomo abituale, come, ad esempio, gli imprenditori agricoli che producono solamente reddito agrario ai sensi dell’articolo 32 del Tuir.
- i soggetti che si trovano in una procedura con finalità liquidatorie, mentre sono ammessi coloro che si trovano in una procedura di risanamento aziendale.
- i soggetti che non determinano il reddito in modo analitico (ad esempio, chi aderisce al regime forfetario o al regime della cosiddetta tonnage tax).
Ai fini dell’agevolazione occorre però verificare che ci sia stato un incremento occupazionale, che si realizza quando il numero dei dipendenti a tempo indeterminato è superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d’imposta precedente a quello agevolato; in sostanza, per fruire dell’agevolazione, l’aumento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nel periodo agevolato deve essere accompagnato dall’aumento del numero dei lavoratori dipendenti anche a tempo determinato, rispetto alle medie occupazionali del periodo precedente.
L’incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
La circolare spiega anche le modalità di calcolo dell’incremento occupazionale in presenza di determinate fattispecie.
L’agevolazione consiste nella maggiorazione del 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale ai fini della deducibilità dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo. Tale costo è pari al minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti, come risultante dal conto economico ai sensi dell’articolo 2425, primo comma, lettera b), n. 9), del Codice civile e l’incremento del costo complessivo del personale, classificabile nelle medesime voci, relativo all’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, rispetto a quello relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023. Per calcolare la maggiorazione occorre far riferimento al dato contabile delle già menzionate voci, fatte salve le specifiche deroghe di cui si tratta nella circolare.
La maggiorazione è, inoltre, aumentata al 30% per determinate categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela, indicate nell’Allegato 1 al decreto, come per esempio: le persone con disabilità, le donne con almeno due figli di età minore di diciotto anni, le donne vittime di violenza inserite nei percorsi di protezione e i giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile.
Con la circolare sono precisate le modalità di determinazione della maggiorazione in presenza di neoassunti riferibili a categorie di lavoratori meritevoli di maggior tutela e sulle modalità di calcolo per il gruppo interno, in cui ogni soggetto deve ridurre il costo da assumere ai fini della maggiorazione in base a un rapporto che tiene conto dei decrementi occupazionali che si sono verificati in altre società del gruppo.
Sono inoltre illustrate le modalità di calcolo per gli enti non commerciali residenti che si avvalgono di dipendenti sia nell’attività istituzionale sia in quella commerciale e le modalità di calcolo per i soggetti che svolgono anche attività il cui reddito non è determinato in modo analitico.
Alla luce della proroga dell’agevolazione disposta con la legge di bilancio 2025 per i periodi d’ imposta 2025, 2026 e 2027, si chiarisce che ai fini del calcolo degli acconti i beneficiari della misura non devono considerare la maggiorazione nella determinazione dell’imposta.
Auriemma Maddalena – Agenzia Stampa Italia