(ASI) Parabiago (Milano) - L'Amministrazione, di concerto con il Centro Operativo Comunale riunitosi nella giornata di ieri 20 marzo, ha ritenuto di introdurre ulteriori misure restrittive volte al contenimento della diffusione del COVID-19.
Pertanto, con ordinanza n.40 del 20 marzo 2020, il Sindaco ha emesso ordinanza che restringe ulteriormente gli spostamenti della popolazione sul territorio comunale e l'attivazione di alcune limitazioni preventive per le attività a contatto con il pubblico fino al 3 aprile prossimo.
"In questi giorni abbiamo ricevuto troppe segnalazioni di cittadini che, nonostante le molteplici comunicazioni e provvedimenti, hanno trovato modalità diverse per non rimanere a casa -commenta il Sindaco Raffaele Cucchi- Comprendendo il sacrificio che è chiesto a ciascuno di noi, è altrettanto importante capire che, se non evitiamo il più possibile i luoghi pubblici, aumentiamo il rischio del contagio, quindi delle persone malate, quindi dei morti. Faccio alcuni esempi: se esco tutti i giorni per fare la spesa o comprare le sigarette o una passeggiata al parco magari lontano da casa, aumento la possibilità di contagiare o essere contagiato dal virus, però non lo so subito perchè i sintomi si presentano dopo circa due settimane. Questo significa che le persone sane oggi, potrebbero aver contratto il virus inconsapevolmente chiacchierando al parco insieme ad altri e presentare sintomi tra due settimane. Capite bene che così facendo è più faticoso e lungo fermare l'epidemia.".
L'ordinanza è molto restrittiva, le misure in essa contenute sono emerse come necessità da un confronto fra quanto osservato durante i controlli da parte degli Agenti di Polizia Locale, Protezione Civile e quanto segnalato direttamente dai cittadini in merito a comportamenti poco consoni verso il rispetto delle misure contenute nei vari DPCM.
"Considerando la gravità della diffusione epidemiologica del virus -spiega il Sindaco- abbiamo ritenuto fosse davvero necessario intervenire con questa ordinanza prevedendo controlli e sanzioni per chi non rispetterà quanto predisposto. Siamo in guerra e dobbiamo agire come soldati se vogliamo salvare la vita di tutti.".
L'Amministrazione comunale ha anche previsto di destinare le somme riscosse a titolo di sanzione per le violazioni della presente ordinanza, a uno o più enti ospedalieri impegnati in prima linea per la tutela della salute pubblica.
Nello specifico l'ordinanza prevede:
LIMITAZIONI AGLI SPOSTAMENTI
È vietato, su tutto il territorio comunale, lo svolgimento di qualunque attività non di necessità:
- nel territorio comunale sono vietate tutte le attività sportive all’aperto (incluse quindi corse, escursioni in bicicletta, ecc.).
- Sono consentite solo le attività prescritte da certificati medici o indispensabili a causa di condizioni cliniche e psicologiche dimostrabili.
- Sono consentite le sole attività motorie che rientrano nella categoria delle passeggiate a piedi, e si possono ritenere tali solo se il tragitto che si percorre passeggiando è all’interno del raggio di 500 metri dal proprio domicilio, invitando ad indossare i presidi sanitari prescritti dal DPCM (esempio: mascherine e guanti). Dette attività sono consentite se vengono svolte da singoli o al massimo da un adulto che accompagna un minore o una persona diversamente abile;
- per le esigenze primarie degli animali d’affezione è consentita l’uscita dalla propria dimora, per il solo tempo strettamente necessario alla loro esplicazione, e comunque in aree contigue alla propria residenza, domicilio o dimora (ovvero nel raggio massimo di 500 metri) senza che ciò possa essere occasione di creazione di incontri con altri soggetti;
- in tutto il territorio comunale è vietato circolare a piedi o con velocipedi salvo i casi di spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di salute e di necessità, tra i quali rientra l’approvvigionamento alimentare, farmaci e altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali;
- la cittadinanza è sempre tenuta a rispettare il principio secondo il quale negli spostamenti deve essere percorso il tragitto più breve per raggiungere il luogo di destinazione.
- la cittadinanza è tenuta a effettuare l’approvvigionamento alimentare e non, e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali presenti in Città e nello specifico:
- È fatto obbligo di recarsi presso l’esercizio commerciale più vicino alla propria residenza, domicilio o dimora, salvo le ipotesi di acquisto dei soli beni e prodotti essenziali non presenti negli esercizi più prossimi. È consentito recarsi negli esercizi esistenti nelle immediate vicinanze del luogo in cui è svolta l’attività lavorativa o lungo il percorso ricompreso tra le sede di lavoro e la propria residenza o domicilio o dimora;
- Alla cittadinanza è consentita una sola uscita settimanale per l’acquisto di beni alimentari e di beni di non primaria necessità quali sigarette, giornali, ecc. Si precisa che non è ritenuto di necessità il recarsi giornalmente presso le tabaccherie per l’acquisto di sigarette, rimane consentito l’acquisto settimanale di una fornitura corrispondente alla necessità per nucleo familiare, ricordando che il fumo è dannoso alla salute;
- Per tutte le esigenze di approvvigionamento, alimentare e non, e di beni di prima necessità è consentita l’uscita dalla propria dimora di un solo componente del nucleo familiare
LIMITAZIONI E PRESCRIZIONI PER ATTIVITÀ
- I titolari e/o gestori delle attività commerciali di cui è consentita l’apertura dai DPCM in vigore, al fine di evitare assembramenti di persone, devono obbligatoriamente organizzare l’accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate in relazione delle superfici destinate agli avventori.
- All’interno dei locali aperti al pubblico deve essere rispettata la distanza di almeno un metro tra gli avventori. Il personale impiegato nelle attività a contatto con il pubblico deve essere protetto con appositi DPI. Saranno effettuate verifiche sulle autocertificazioni presentate al fine di controllare il rispetto delle limitazioni imposte. I contravventori alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di euro 250,00 ai sensi dell’art. 7-bis del D. lgs. n. 267/2000 e s.m.i., fatte salve ulteriori sanzioni comminate dalla legge.