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Italia

Fondi di solidarietà bilaterali, nuovo assegno ordinario

(ASI) Con la circolare Inps n. 201 vengono disciplinati gli aspetti normativi, amministrativi ed operativi legati alla gestione del nuovo assegno ordinario previsto dall'art. 30 del Decreto legislativo n. 148 del 14/9/2015.

Di Redazione ASI 18 Dicembre 2015 – 14:36 2 min di lettura

Con questa circolare si aggiunge un importante tassello al quadro normativo delle integrazioni salariali in costanza di rapporto di lavoro. L'assegno ordinario è un trattamento di integrazione salariale assicurato dai Fondi di solidarietà bilaterali in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa - per le stesse causali previste per la cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) o straordinaria (CIGS) – in favore dei lavoratori operanti in settori che non rientrano nel campo di applicazione della CIG, e il nuovo decreto ne ha modificato in modo sostanziale la disciplina per quanto attiene il termine di presentazione della domanda, la durata della prestazione, il termine per il rimborso o il conguaglio da parte dei datori di lavoro e le causali che ne giustificano il ricorso.

La principale novità è l'ampliamento della platea dei beneficiari delle prestazioni dei Fondi di solidarietà, obbligatori per tutti i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione della CIGO/CIGS, in relazione a datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti.

Un'altra novità riguarda la durata dell'assegno, che l'attuale sistema lega alle singole causali. Mentre prima la durata della prestazione era ricalcata sulla normativa della cassa integrazione guadagni ordinaria e pertanto non potevano essere autorizzate sospensioni eccedenti i 12 mesi, oggi la durata complessiva può raggiungere, nel caso della causale contratto di solidarietà, i 36 mesi.

Rispetto al sistema previgente, l'attuale assetto normativo introduce, inoltre, due differenti termini, uno iniziale, prima del quale non può essere presentata la domanda, ed uno finale. Si tratta di termini ordinatori, il cui mancato rispetto non determina la perdita del diritto alla prestazione, ma, nel caso di presentazione prima dei 30 giorni, l'irricevibilità della stessa e, nel caso di presentazione oltre i 15 giorni, uno slittamento del termine di decorrenza della stessa e la decadenza dal trattamento per i periodi anteriori.

La nuova disciplina trova applicazione per le domande presentate dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto (24/09/2015), anche se hanno ad oggetto eventi di sospensione o riduzione antecedenti o comunque iniziati prima di tale data. Pertanto, per consentire alle aziende e all'Istituto di adeguare le relative procedure di invio online delle istanze, sarà neutralizzato il periodo di tempo intercorrente tra la data di decorrenza del decreto e la pubblicazione della circolare: per gli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa intervenuti in tale periodo, la decorrenza dei quindici giorni utili per la presentazione della domanda è la data di pubblicazione della circolare 201/2015.

I Fondi già costituiti che presentano disposizioni difformi rispetto a quanto previsto dal decreto – che limitano dunque il loro campo di applicazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, come previsto dalla previgente disciplina - devono necessariamente adeguarsi alle nuove disposizioni entro il 31 dicembre 2015. Per tutti gli altri Fondi già conformi alle nuove norme non è necessario alcun adeguamento.

Nota della Redazione

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