(ASI) - Il modello 730 serve a lavoratori dipendenti e pensionati, per presentare in maniera semplificata la dichiarazione dei redditi. Quando nel corso dell’anno di imposta, sono presenti delle spese che hanno carattere di deducibilità (sottratte direttamente dal reddito complessivo) o detraibilità (sottratte in percentuale dall’imposta lorda), il vantaggio di presentare il modello 730 è quello di ottenere direttamente in busta paga o sulla pensione il rimborso dell’imposta ricalcolata, sulla base della spese presentate dal lavoratore o dal pensionato.
La presentazione del modello 730 generalmente, non è obbligatoria per tutti i contribuenti. L’obbligatorietà nasce quando si è in presenza di più redditi percepiti contemporaneamente, come nel caso di contratti multipli sottoscritti nell’anno precedente da diversi datori di lavoro oppure nel caso di un reddito derivante da lavoro dipendente che si somma a un reddito proveniente da una locazione di un immobile di proprietà.
ESONERO ED ESCLUSIONE
Riguardo al 730/2025, la normativa effettua una distinzione tra contribuenti esonerati e contribuenti esclusi: i primi sono quelli che non hanno l’obbligo di presentazione, mentre gli esclusi non possono utilizzare il 730, ma devono servirsi obbligatoriamente di altri modelli per la dichiarazione dei propri redditi.
CASI DI ESONERO
Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione, i contribuenti che possiedono esclusivamente le seguenti tipologie di reddito: reddito da abitazione principale, pertinenze ed altri fabbricati purché non locati; redditi da lavoro dipendente o pensione; redditi da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavori a progetto compresi; redditi esenti (quali borse di studio, indennità di accompagnamento, pensioni sociali e così via); redditi soggetti ad imposta sostitutiva (cedolare secca esclusa); redditi soggetti a ritenuta alla fonte.
Esistono poi dei limiti correlati a limiti reddituali: sono esonerati redditi da terreni e fabbricati inferiore a 500€; redditi da lavoro dipendente, pensioni o assimilato inferiori a 8.000€; assegno periodico del coniuge, inferiore agli 8.000€; redditi assimilati (attività commerciali occasionali o lavoro autonomo occasionale) inferiori ai 4.800€; compensi da attività sportive dilettantistiche con importo inferiore ai 28.158,28€
CASI DI ESCLUSIONE
Sono esclusi i contribuenti che nell’anno d'imposta hanno percepito redditi d'impresa, redditi da lavoro autonomo per i quali è necessaria la partita IVA e redditi cosiddetti diversi (quelli non riconducibili ad attività abituali o professionali). Sono esclusi anche coloro tenuti a presentare dichiarazioni IVA o IRAP, così come i non residenti in Italia nel corso dell’anno di imposta
Carlo Armanni - Agenzia Stampa Italia