(ASI) Firenze – A distanza di tre anni, dall’infausto anniversario dell’imposizione del Green Pass come strumento obbligatorio per lavorare, e per sopravvivere, seguono fortunatamente delle vittorie che ribaltano la realtà distopica in cui abbiamo vissuto. Il tempo è galantuomo, e ora, vengono finalmente riconosciuti i diritti naturali, in spregio ai quei governanti che li volevano stravolgere.
Dopo il caso dell’avvocato che si è vista annullare d’ufficio direttamente dal Ministero della Salute la multa di 100 euro comminatadall’ Agenzia delle Entrate agli over 50, per aver violato l’obbligo vaccinale, un nuovo tassello fa scricchiolare l’impianto delle norme varate per sottoporre la popolazione alla vaccinazione obbligatoria.
Il Giudice di Pace di Firenze, si è mosso in due direzioni: nella stessa sentenza, ha annullato la sanzione amministrativa comminata a una donna non vaccinata, difesa dall’avvocato Emanuele Fusi, e ha altresì espresso i propri dubbi circa la “ritenuta costituzionalità” dell’obbligo vaccinale per gli ultra cinquantenni.
A pubblicizzare quanto accaduto, è propriol’Avvocato Fusi, che mi ha girato cortesemente la sentenza. La parte più interessante del dispositivo è nel punto ove si afferma che “la stessa Pubblica Amministrazione non avallava alcuna presa di posizione sulla legittimità della normativa relativa all’obbligo vaccinale over 50, posto che la stessa Pubblica Amministrazione non avallava alcuna presa di posizione sulla legittimità della normativa relativa all'obbligo vaccinale over 50, tant’è che disponeva la sospensione dell’invio delle cartelle di pagamento, dapprima fino al 1.7.2023 e successivamente con la proroga fino al 30.6.2024 depone in favore della evidente ed indiscutibile illegittimità dell'obbligo vaccinale, con l'augurio che si chiudano definitivamente le tristi pagine di un periodo cli storia oscurantista”.
Inutile sottolineare che le parole utilizzate nel dispositivo succitato siano forti, e che vadano direttamente a colpire l’impianto normativo che aveva privato delle libertà fondamentali i cittadini, fino a sanzionarli per il mancato rispetto dell’obbligo vaccinale, che suona come illegittimo nelle parole del giudicante.
Ricordiamo infatti che tuttora, senza una apposita delibera, l’Agenzia delle Entrate potrebbe riscuotere la sanzione notificata agli italiani “inadempienti”, rei di aver voluto salvaguardare la propria salute dagli affetti avversi o mortali di un farmaco secretato nei contenuti in prima battuta, e in secundis la propria libertà.
L’illegittimità dell’obbligo vaccinale si poneva come una delle motivazioni avanzate dalla ricorrente, insieme alla decadenza della pretesapecuniaria da partedell’Agenzia delle Entrate per aver notificatol’avviso di addebito oltre i termini di legge previsti: tesi accolta dal Giudice, che ritiene i termini “perentori”, e pertanto prescritti, poiché volti a garantire il diritto del cittadino “di non essere soggetto a procedimenti sanzionatori oltre un tempo ragionevole”.
L’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Toscana è stata pertanto condannata a risarcire alla ricorrente le spese di lite. Una vittoria dei diritti naturali, una sconfitta per i nemici delle libertà del cittadino.
Valentino Quintana per Agenzia Stampa Italia