Obbligo vaccinale. Avvocato perugino si oppone: Battaglia non soltanto legale ma anche democratica

bruni(ASI) Da qualche tempo è attivo un gruppo Telegram che raccoglie vari professionisti umbri accomunati da una linea di pensiero comune su quanto sta accadendo in Italia in tema di emergenza sanitaria.

Tra gli ideatori c'è Francesco Bruni, avvocato perugino classe 1985, che, per proprio conto, ha già messo a diposizione la sua professionalità per rappresentare legalmente diversi sanitari, che si sono rivolti a lui dopo aver ricevuto lettere di invito da parte delle rispettive aziende di appartenenza. Assolutamente non scoraggiato dalle decisioni fin'ora assunte dai diversi tribunali amministrativi chiamati a giudicare i ricorsi in varie parti d'Italia, l'Avvocato Bruni, che abbiamo contattato, ci ha spiegato le ragioni giuridiche della sua contrarietà all'obbligo vaccinale e al "green pass".

 

Avv. Bruni, benvenuto su Agenzia Stampa Italia. Da qualche settimana, assieme ad altri colleghi, Lei ha creato un gruppo Telegram con lo scopo di dare vita ad un luogo virtuale di idee e confronto tra professionisti: sanitari, avvocati e chiunque voglia aderire, che condividono la stessa linea di pensiero su temi legati a quello che stiamo vivendo. Com'è nata questa idea?

Grazie a Voi per l’invito. Io ed altri Colleghi del Foro di Perugia abbiamo trasposto i nostri recenti incontri di persona e le nostre riunioni in un canale social attraverso l'App di messaggistica “Telegram”, ritenendo utile e proficuo rimanere aggiornati, condividendo affinità di pensiero su tanti temi attuali che, ad oggi, ci coinvolgono sotto tanti punti di vista.

Non si tratta, beninteso, di un canale elitario: chi ha desiderio di condividere la propria esperienza ed i propri pensieri può chiedere di partecipare presentandosi: allo stato siamo per la maggior parte Avvocati ma sono presenti anche altri professionisti.

L’idea alla base è stata proprio quella di favorire lo scambio di vedute e, soprattutto, evitare di rimanere da soli a vigilare sul tempo presente.

È un caso, questo, in cui ritengo che l’uso del social possa certo divenire stimolante e far crescere gli aderenti, non rimanendo soltanto un divertissement relegato al tempo libero.

 

Il numero dei non vaccinati all'interno del personale sanitario in Umbria non è molto alto, eppure c'è ancora chi ritiene opportuno attendere o non vuole sottoporsi all'iniezione, anche a costo di mettere a rischio la propria posizione professionale. Fin'ora, quante persone si sono rivolte a Lei? Quali sono le principali motivazioni della loro scelta?

Diversi sanitari si sono rivolti a me dopo aver ricevuto soprattutto lettere di invito da parte della azienda sanitaria di appartenenza.

Il procedimento di sottoposizione alla vaccinazione del sanitario prevede diverse fasi: in questo periodo non posso che riscontrare le preoccupazioni che emergono a fronte dei moniti rivolti ai sanitari dall’azienda ospedaliera che, dal canto suo, si muove nel pieno rispetto del dettato normativo.

Avversare il provvedimento di sospensione o demansionamento che sia, è certo attività delicata ed occorre valutare ogni singolo caso, giacché vi sono da soppesare il diritto alla libera determinazione del singolo e le questioni che involgono la sanità o sicurezza pubblica. Ed il punto centrale è proprio questo.

Vi è da chiedersi se le misure pensate dal legislatore in tal senso possano per vero garantire l’estensione ed il mantenimento della sicurezza pubblica passando per la certezza scientifica di evitare o ridurre i contagi e, di riflesso, pretendendo venga in tal guisa pure scientificamente assicurata la protezione di soggetti fragili da parte dei sanitari.

Se la risposta, dati alla mano, è “Si”, o ragionevolmente “Si”, tutto l’impianto della Legge n. 76/2021 potrebbe essere legittimo (restando in ipotesi da discutere dell’adeguatezza e della proporzionalità delle sanzioni comminate al sanitario dissenziente).

Se la risposta, dati alla mano, è “No”, o ragionevolmente “No”, allora tutto questo impianto potrebbe essere apertamente discusso.

Si comprende, dunque, come l’Avvocato non possa da solo compiere questa battaglia che considero non soltanto legale ma certo democratica, indipendentemente dagli orientamenti personali di ciascuno.

Mi astengo dal riferire le motivazioni per le quali i sanitari hanno deciso di non sottoporsi a vaccinazione Covid-19: queste non possono che essere loro personali determinazioni scientifiche coltivate con il loro sapere e con la loro esperienza sul campo e, come tali, meritano di essere rispettate in ogni caso.

 

Fin'ora, tutti i tribunali amministrativi e i giudici del lavoro chiamati a decidere, in varie regioni italiane, hanno respinto i ricorsi presentati dai lavoratori sanitari restii all'inoculazione del vaccino. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo si è espressa in senso analogo di fronte al ricorso presentato da 672 vigili del fuoco francesi contro la decisione del presidente Emmanuel Macron di estendere l'obbligo vaccinale anche alla loro categoria. Alla luce di tutto ciò, per chi, come Lei, porta avanti una battaglia contro l'obbligo, le probabilità di avere ragione si riducono sensibilmente o restano le stesse?

Un ricorso può essere respinto per tanti e diversi motivi, ma non vale nel nostro sistema giuridico il “precedente vincolante” come nei Paesi di Common law.

Ogni causa dovrebbe avere la sua personale storia ed il suo personale destino, anche perché “sentenza” deriva da “sentire”.

Evidentemente diversi magistrati hanno ritenuto che l’interesse pubblico e la sanità pubblica debbano prevalere sulla libera autodeterminazione del singolo.

Mi auguro soltanto che decisioni di tal fatta si siano basate sul raggiungimento di una certezza scientifica o su di una evidentissima e comprovata causalità scientifica per scongiurare il rischio che il libero convincimento non riposi su convinzioni meramente prudenziali.

Il tempo ce lo dirà, del resto ogni decisione ha carattere provvisorio fino alla definitività del provvedimento che preclude la proposizione di impugnazioni.

Nel caso dei 672 vigili del fuoco francesi, il ricorso col quale è stata domandata una doppia sospensione (dell’obbligo di vaccinazione e delle sanzioni interdittive per i soggetti inottemperanti l’obbligo) non è stato neppure esaminato, poiché la Corte Edu ha riscontrato che i provvedimenti richiesti non rientrano nei casi disciplinati dall’art. 39 del regolamento della Corte medesima, secondo cui le richieste formulate in via cautelare e d’urgenza vadano esaminate in via eccezionale soltanto nel caso in cui i soggetti destinatari delle misure possano subire danni irreparabili.

Non siamo quindi entrati nel merito della questione inerente la sussunta violazione di diritti fondamentali ed inalienabili della persona quali il diritto alla vita ed il diritto al rispetto per la vita privata e famigliare.

 

L'introduzione dell'ormai celebre Green Pass come condicio sine qua non per poter accedere a luoghi o attività che il CTS ritiene particolarmente sensibili alla trasmissione del virus, secondo alcuni giuristi presenta profili di incostituzionalità. Qual è il Suo parere in merito? Cosa potrebbe accadere se l'obbligo fosse esteso anche al mondo della scuola?

Mi lasci dire che non credo affatto alla “celebrità” della certificazione verde.

È sufficiente, a riprova, constatare quanti Paesi nel globo terrestre abbiano adottato la certificazione verde ovvero misure assolutamente comparabili e soppesabili a questa.

Ritengo che chi oggi faccia parte di questo lato della storia, un domani si affretterà a dire che non ne abbia mai fatto parte né come protagonista né come comparsa.

I nostri padri costituenti, redigendo la nostra Carta fondamentale, ebbero a pensare ad un perfetto meccanismo che prevede tutte le sfumature possibili che il Paese si sarebbe trovato ad affrontare nel corso della storia, ivi compresa una situazione pandemica.

Se la libertà di circolazione del singolo fosse compressa per ragioni di salute con criteri di ragionevolezza e, soprattutto, basati su certezze scientifiche che rasentano il 100%, allora un atto avente forza di legge potrebbe essere sufficiente - per quanto limitato nel tempo sino ad eventuale conversione - a limitare la circolazione del singolo nel territorio della Repubblica.

Le fonti su cui riposa il c.d. “green pass” si adagiano però anche su D.P.C.M e circolari ministeriali, del che rischiamo di avere soltanto una confusione para-normativa che non si presta né ad essere ragionevole né quindi a poter comprimere fondatamente gli spostamenti delle persone.

Vale anche notare che gli spostamenti delle persone e ciò che è a questi connesso, come l’attività sportiva, culturale e sociale, ineriscono il principio di solidarietà e di uguaglianza, sempre protetti dalla Costituzione come principi fondamentali.

Discorso ulteriore concerne poi la c.d. “privacy”, che non può rimanere deteriore vista la portata dei dati sensibili che si pretenderebbe vengano trasmessi dal singolo.

Ricordo anche l’art. 36 del Reg. Ue n.953/2021, ove si dispone testualmente: “È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate […] Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati”.

I regolamenti comunitari sono direttamente applicabili negli Stati membri ed una norma di tale tenore, unitamente ad altri atti di diritto derivato (penso anche al Reg. Ue. n.954/2021 od alla Risoluzione n.2383/21 del Consiglio d’Europa), dovrebbero portare il pensiero del Magistrato a optare per una auspicabile disapplicazione dell’atto normativo che importa un obbligo di vaccinazione giacché questo è contrastante col diritto dell’Unione (già dalla sentenza della Corte giust. 9 marzo 1978, causa 106/77, Amministrazione delle finanze dello Stato c. Simmenthal), e ciò anche per il principio di leale cooperazione tra Stato membro e Comunità Europea.

Non so cosa potrebbe accadere con l’estensione dell’obbligatorietà del vaccino al personale scolastico, trovo però significativa questa maniera di estendere qualsivoglia obbligo secondo il costume della “rana bollita”.

Forse uno Stato etico, padrone delle proprie convinzioni e certo sapientemente convinto delle proprie risultanze tecnico-scientifiche, avrebbe ben potuto emanare misure assai più decisorie ed immediate, senza alcun aut-aut che, giustamente, non può che ingenerare sempre più dubbi e perplessità nei governati.

Da queste considerazioni si dovrà partire per leggere gli avvenimenti futuri.

 


Redazione - Agenzia Stampa Italia

 

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