(ASI) La questione dei danni subiti dai familiari della vittima primaria di un evento dannoso ha sempre coinvolto i giuristi e i semplici cittadini, per i suoi innegabili risvolti di giustizia ed equità.

La giurisprudenza di legittimità non nega che sul piano pratico la sofferenza della persona lesa possa provocare anche la sofferenza dei prossimi congiunti, ma ritiene che, sul piano strettamente giuridico, si debbano considerare attentamente quali siano i soggetti aventi diritto alla liquidazione della pecunia doloris.

Questi, stante il richiamo operato dall’art. 1223 c.c. al solo danno diretto ed immediato, non può che essere colui che ha direttamente ed immediatamente subito la sofferenza, ossia il soggetto leso.
Emerge qui, in tutta la sua chiarezza, un’idea sostanzialmente materialistica del dolore, la sola a esser ritenuta idonea di venir considerata sotto l’aspetto giuridico, lasciando fuori tutto ciò che, in qualche modo, incide sull’io spirituale o metafisico del soggetto.
La giurisprudenza, su questa scia, sottolineò che in base all’art 1223 c.c. non fosse, per esempio, risarcibile il danno non patrimoniale del genitore per le lesioni da reato subite dal figlio minore, perché trattasi di una conseguenza mediata ed indiretta del fatto dannoso (Cass. 21 maggio 1976, n. 1845 in Giust. Civ., 1976).
Specificò inoltre che l’allargamento delle persone ammesse a lamentare l’affetto colpito ed il sentimento offeso dall’aggressione ai beni altrui, nonché delle categorie di tali beni, rischierebbe di gravare l’istituto del risarcimento di una serie infinite di pretese, dilatando la legittimazione ad agire in favore di soggetti estranei a detti beni ed estendendola ai beni più svariati.
In tale visuale, si colloca la limitazione al riconoscimento del diritto sotto l’aspetto soggettivo della categoria dei prossimi congiunti, e sotto il profilo oggettivo, al solo bene della vita del congiunto, con esclusione non solo dei beni di natura spirituale ma anche di quelli relativi all’integrità dell’essere fisico.
Un isolato e comunque soltanto parziale ripensamento dell’impostazione contraria alla tutela risarcitoria dei congiunti del macroleso si ebbe solo nel 1983, con la pronuncia della sezione penale della Cassazione del 2 novembre 1983, che affrontò il caso estremo della vittima principale ridotta in stato vegetativo (Cass. Sez. Penale, 2 novembre 1983, in Cass. Pen., 1985 pag. 97).
Nella suddetta pronuncia la Suprema Corte, pur ribadendo la fedeltà alla regola dell’irrisarcibilità del danno non patrimoniale conseguente alle lesioni subite da un congiunto, ritaglio la regola ad hoc per “i casi di eccezionale gravità delle lesioni e dei postumi che ne sono derivati, quando cioè la persona dell’offeso ha riportato danni permanenti di così grave rilevante entità, come la compromissione delle più importanti funzioni vitali da concretare uno stato simile alla morte. In casi del genere il dolore, la sofferenza, la pena continua ed immutabile, sono unicamente dei prossimi congiunti, specie di quelli più strettamente legati all’offeso dal vincolo familiare, come i genitori, in quanto essi pertanto direttamente e personalmente patiscono quel pregiudizio morale che merita congrua riparazione”.

Francesco Maiorca – Agenzia Stampa Italia

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