(ASI) La Corte di Cassazione, con una recente sentenza del marzo 2020, mitiga il principio di esclusione del tenore di vita e valorizza altre componenti della precedente relazione.

In tema di separazione e divorzio, con la sentenza Cass. 11504 del 10/05/2017, gli Ermellini abbandonavano il criterio in base al quale, al coniuge più debole economicamente, spettasse il diritto di conservare il medesimo tenore di vita di cui aveva goduto in costanza di matrimonio, e applicavano il principio delle condizioni di vita dignitose.

Con il provvedimento di cui ci occupiamo in questa sede, i giudici del Palazzaccio, senza negare il revirement del 2017, danno valore ad altri aspetti, sempre molto rilevanti per il membro della famiglia che, dopo la disgregazione, si trova in grave svantaggio rispetto all’altro.

Veniamo ai fatti della vicenda. Un marito ricorreva alla Corte di Appello di Genova per chiedere la riduzione dell’assegno di mantenimento che versava mensilmente alla moglie, alla luce della sentenza della Corte di cassazione sopra citata, del maggio 2017, in quanto si riteneva che il criterio del mantenimento del tenore di vita non fosse più consono a supportare l’emolumento. I giudici d’appello accoglievano la domanda e riducevano l’assegno mensile ad € 1.600 ma l’ex marito, non pago né della vittoria né della decurtazione, ricorreva in Cassazione.

Il supremo Consesso, però, rigettava la domanda, con una serie di argomentazioni di notevole interesse, che vanno a valorizzare ogni tipo di lavoro, in ossequio ai dettami dell’art. 1 della Costituzione della Repubblica Italiana, in base al quale l’intero Paese è fondato sul lavoro di tutti i cittadini.

Gli Ermellini concordano con i giudici d’appello in quanto “il criterio del medesimo tenore di vita avuto in costanza di matrimonio dai coniugi non appare più rispondente ad una corretta valutazione tesa alla concessione dell'assegno divorzile" ma precisano che se "da un lato non possono esser tollerate le rendite parassitarie in presenza di capacità lavorativa acclarata e di una breve durata del matrimonio, dall'altro occorre evitare di incidere in maniera punitiva con riguardo a quei casi in cui il coniuge economicamente più debole sia rimasto sposato per lungo tempo dedicando tempo alla famiglia e al partner e incrementando le risorse economiche familiari sia col proprio lavoro fuori casa o anche con il lavoro di casalinga".

Per meglio mettere a fuoco la vicenda, i magistrati operano le necessarie distinzioni tra matrimoni di lunga o breve durata, età del soggetto debole, capacità lavorativa e scelte operate congiuntamente dai coniugi per il bene della famiglia. Da qui evidenziano come il coniugio in oggetto fosse durato per venti anni e che il marito fosse la parte economicamente forte, con notevole disparità di capacità reddituale e sottolinea come, dagli atti processuali fosse emerso che la moglie avesse rinunciato alla propria carriera per dedicarsi alla cura della famiglia e che ora si trovasse disoccupata e senza concrete possibilità, data l’età anagrafica, di reperire una nuova occupazione. Senza sottacere che, comunque, con la quota destinata al mantenimento avrebbe dovuto pagare l’affitto e tutte le spese connesse alla nuova abitazione e alle spese ordinarie.

La Corte conclude, respingendo la domanda del marito parsimonioso, dichiarando che la Corte d’appello bene faceva a non ridurre ulteriormente e che la decisione ricorsa in Cassazione “non deflette perciò in tal modo dallo schema di una ponderazione meditata dei valori in gioco secondo l'innovativa lettura compiutane dalle SS.UU. e, pur muovendo in uno scenario interpretativo non più attuale nelle sue premesse di principio, declina, alla luce della realtà processuale concretamente valorizzata, una lettura dell'istituto che ne ricalca, sia pur se inconsapevolmente, le linee e rende perciò la decisione da essa assunta immune dalle sollevate censure cassatorie”.

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