(ASI) La materia della responsabilità medica ha subito, negli ultimi anni, una importante evoluzione. I progressi si sono registrati, non solo nel numero di azioni intentate nei confronti di medici e strutture ospedaliere, pubbliche e private, ma anche nella prospettiva giuridica che sorregge le suddette azioni. Agli inizi del fenomeno, il danneggiato doveva dimostrare il danno e la colpa del medico. Questo poneva non poche difficoltà di ordine probatorio.
L’attore nel giudizio era obbligato a provare che il nocumento fosse derivato dal trattamento medico e che questo fosse sbagliato. Nel corso degli anni la stretta collaborazione tra la dottrina, l’avvocatura e la giurisprudenza ha cambiato l’impostazione dell’assetto istruttorio, rivoluzionando il comparto.

Con l’introduzione del concetto del “contatto sociale”, la Corte di Cassazione ha equiparato il rapporto intercorrente tra paziente e struttura ospedaliera, soprattutto pubblica, ad un vero e proprio contratto. Questo ha comportato un mutamento radicale nell’onere della prova. Mentre prima il danneggiato doveva dimostrare sia il danno, sia la colpa, ai sensi dell’art. 2043 del codice civile, ora deve “soltanto” provare, ai sensi degli artt. 1218 e 1228, di aver subito un danno o un aggravamento, in seguito all’intervento dell’operatore sanitario. Prima facie potrebbe sembrare questione di sfumature, ma così non è. Basti pensare a quanto possa essere complesso entrare in possesso di tutta la documentazione sanitaria, se chi la detiene non collabora onestamente. O a quanto sia impossibile ricostruire cosa sia successo durante un intervento, per il semplice fatto che nella quasi totalità dei casi l’operando sia sotto anestesia ed in sala operatoria non sono ammesse terze persone.

La persona che si assume lesionata da un intervento ora, alla luce del nuovo assetto, dovrà convincere il giudice principalmente su tre aspetti: 1) che prima del trattamento non aveva il problema che lamenta; 2) che è stata in cura dal soggetto al quale chiede il risarcimento; 3) che durante o dopo l’operato medico è insorto il danno di cui si duole. A ben vedere emerge chiaramente che chi agisce non deve andare a cercare la colpa o il dolo della controparte, proprio perché, trattandosi di rapporto contrattuale, basterà allegare l’inadempimento ed il danno, non il motivo di questo. Per fare un esempio che possa illustrare chiaramente il problema. Se ho pagato una ditta per farmi recapitare un pacco ed il pacco non mi viene consegnato, il vettore è inadempiente, perché non ha rispettato il contratto, mentre io ho regolarmente pagato il prezzo. Sarà la ditta, se vuole essere scagionata, a dover dimostrare che non ha potuto adempiere il contratto per una causa esimente prevista dalla legge.

Proprio per i motivi appena esposti il nuovo orientamento della Cassazione ha rappresentato una vera e propria rivoluzione per gli addetti ai lavori e forse, il conseguente dilagare di domande riparatorie, ha indotto il legislatore a tentare di arginare il fenomeno con interventi di dubbia correttezza legislativa. Uno per tutti il famoso Decreto Balduzzi, che ha cercato esonerare dalla responsabilità penale i medici che si fossero attenuti alle linee guida ed alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica e, così facendo, avessero sbagliato per colpa lieve. Pur essendo l’intento meritorio, in quanto sollevava la categoria da una miriade di azioni penali per fatti in cui l’elemento colposo era minimo, il redattore del decreto, poi convertito, ha introdotto, in fase di conversione, un obiter dictum, che ha messo in grave difficoltà gli interpreti. Mentre, infatti, scagionava il medico in àmbito penale, per le motivazioni appena esposte, confermava la loro responsabilità civile, ma facendo esclusivo riferimento all’art. 2043 del codice civile, senza menzionare gli artt. 1218 e 1228. La cosa ha generato un vero e proprio terremoto, in quanto ha indotto alcuni operatori del diritto a ritenere l’intervento normativo un salto nel buio passato, in cui i malati a causa di trattamenti errati, dovevano dimostrare l’impossibile. Grazie al cielo, in tempi rapidissimi, a ripristinare lo status quo ante è intervenuta, quasi come un deus ex machina, l’immancabile terza sezione della Corte di Cassazione che, con una pregevole sentenza del 2013 (Cass. civ. sez. III, 19 febbraio 2013, n. 4030) ha messo ben in chiaro la corretta interpretazione che debba darsi all’obiter dictum del Decreto Balduzzi.

Data la vastità e la complessità dell’arresto giudiziario, che merita una trattazione separata, dedicheremo un altro articolo alla questione, ritenuta talmente importante dal nostro legislatore che, con la legge Gelli-Bianco, si è nuovamente pronunciato sulla materia, con l’intento di sistemare definitivamente ogni dubbio.

Francesco Maiorca – Agenzia Stampa Italia

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