L’INPS sta inviando ad anziani ed invalidi, a Verona, provvedimenti in cui dispone la restituzione di somme che sarebbero state suppostamente erogate in eccedenza. Ma dal 1 gennaio 2001 l'INPS, per i pagamenti effettuati per errore dello stesso Istituto e non determinati dal pensionato o invalido, non può pretenderne la restituzione.
(ASI) Veneto. Lettere in Redazione. L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale sta inviando ad anziani ed invalidi, a Verona, numerosi provvedimenti con i quali, senza indicare alcuna specifica motivazione, dispone la restituzione di somme, anche rilevanti, che sarebbero state suppostamente erogate, in eccedenza, dall’Istituto. Il beneficiante viene avvertito che, avverso questi provvedimenti, potrà proporre impugnazione sul sito dell’INPS, che consiste in realtà in una procedura piuttosto complessa, per la quale è richiesta non solo una preparazione giuridica, ma anche una buona capacità informatica.
Si avverte altresì che, in caso di mancato riscontro alla impugnazione da parte dell’Istituto entro 90 giorni dalla proposizione del reclamo, l’interessato potrà agire giudizialmente (proporre ricorso al Giudice del Lavoro) col patrocinio di un legale.
L’alternativa all’impugnazione “informatica” è rivolgersi ai patronati che però, in difetto di informazioni dettagliate sul caso specifico, si trovano in una inevitabile situazione di difficoltà. Ma cosa ancora più grave è che gli stessi addetti agli sportelli INPS non sanno dare spiegazioni in merito al contenuto dei suddetti provvedimenti.
E’ opportuno però che coloro che beneficiano di pensione, erogata da detto Istituto, sappiano che per i pagamenti effettuati, per errore, da INPS, dal 1 gennaio 2001, trova applicazione la disciplina di cui all’art.13 L.412/1991.
Detta norma, al comma 1, fa riferimento alla sanatoria, prevista dall’articolo 52 co. 2, L.9 marzo 1989 , n.88, secondo la quale le somme corrisposte dall’INPS, in base a formale definitivo provvedimento, (del quale sia data espressa comunicazione all’interessato) che risulti viziato da errore di qualsiasi natura, imputabile all’Ente erogatore, non sono ripetibili, salvo che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato o ad omessa o incompleta segnalazione, da parte del pensionato, di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall’ente competente.
Ciò significa che se l’INPS erroneamente versa somme in più e l’errore non è determinato dal pensionato, l’Ente non può pretenderne la restituzione.
Quello che lascia perplessi, nel caso di specie, è non solo la carenza o contraddittorietà della motivazione contenuta nei provvedimenti in questione, che non dà modo all’avente diritto di comprendere la ragione del provvedimento e di contestarlo puntualmente, ma soprattutto il fatto che le persone deboli, quali possono essere l’anziano o l’invalido, che non sono in grado di difendersi da sole, siano costrette a ricorrere ad un professionista, con aggravio di spese, per tutelare i propri sacrosanti diritti, da condotte che spesso rasentano l’abuso.
Avv. Paola Briani per L'Italia Vera
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