(ASI) "È stata pubblicata la sentenza n. 419/2021 del Tribunale di Pisa, la quale conferma la piena illegittimità degli atti compiuti dal Governo italiano, nonché la palese violazione dei principi Costituzionali. A metterlo nero su bianco il Giudice Onorario Dr.ssa Lina Manuali. Riportiamo a seguire i contenuti più salienti della sentenza.
Si rileva che a causa della epidemia da COVID-19, sono state emanate disposizioni che hanno comportato la compressione di alcune libertà garantite dalla nostra Carta Costituzionale, com previsti dagli artt. 13 e seguenti della stessa. Si tratta di libertà che concernono i diritti fondamentali dell’uomo e costituiscono il “nucleo duro “ della Costituzione stessa, tanto che, secondo la dottrina maggioritaria, non sono revisionabili nemmeno con il procedimento di cui all’art. 138 Cost. - Revisione della Costituzione. Non v’è dubbio che i diritti fondamentali degli individui sono risultati compressi a seguito di delibere del Consiglio dei ministri e Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, dichiarativa dello stato di emergenza, quale atto non avente forza di legge.
Sul tema diversi Presidenti Emeriti della Corte Costituzionale hanno espresso pareri negativi, evidenziando l’incostituzionalità dei DPCM. Il Consiglio dei Ministri detiene il potere di ordinanza in materia di protezione civile all’art. 7 - Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile (Articolo 2, legge 225/1992) individua la tipologia degli eventi emergenziali, fra le quali rientrano, lettera c.), le: emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodo di tempo ai sensi dell’articolo 24”. A sua volta l’art. 24 disciplina la procedura di dichiarazione dello stato di emergenza e l’art. 25 stabilisce le ordinanze quali provvedimenti tesi a coordinare l’attuazione degli interventi necessari e da effettuare, che possono prevedere misure “in deroga ad oggi disposizione vigente ….”
Le richiamate disposizioni non hanno nulla a che vedere con situazioni di “rischio sanitario”, riguardando altri e diversi eventi di pericolo: “eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo”, recita l’art. 7 sopra citato. Anche nella stessa Costituzione non è riscontrabile alcuna disposizione che conferisca poteri particolari al Governo, tranne che venga deliberato dalle Camere lo stato di Guerra, nel qual caso, (le Camere) “conferiscono al Governo i poteri speciali" (art. 78 Cost.). Manca perciò, un qualsivoglia presupposto legislativo su cui fondare la delibera del Consiglio del Ministri del 31.1.2020, con consequenziale illegittimità della stessa per essere stat emessa in violazione dell’art. 78 non rientrando tra i poteri del Consiglio dei Ministri quello di dichiarare lo stato di emergenza sanitaria.
A fronte della illegittimità della delibera del CdM del 31.1.2020, devono reputarsi illegittimi tutti i successivi provvedimenti emessi per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Pertanto, con tale provvedimento, avente per altro natura meramente amministrativa, si è stabilito un divieto generale e assoluto di spostamento, salvo alcune eccezioni, divieto che si configura perciò, un vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare e come tale limitativo del diritto di libertà. Per la nostra Costituzione uno dei diritti fondamentali, il più importante, è costituito dalla libertà personale. Infatti, dopo l’art. 3, che sancisce la pari dignità sociale di tutti i cittadini, la Carta Costituzionale indica una serie di diritti inviolabili, fra i quali pone al primo posto quello della libertà personale, l’art. 13, il quale nei primi tre commi dispone: 'La libertà personale è inviolabile' ". Lo dichiara in esclusiva con una nota ad ASI il Coordinatore Nazionale dell’Organizzazione Politica Italia nel Cuore (MIC), Mauro Tiboni.
*Allegata Sentenza Tribunale di Pisa 419/2021