Ecco le sentenze che smontano questa tirannia politico-sanitaria
(ASI) Aprite e tenete aperte tutte le attività, bar, pizzerie, negozianti, ambulanti, attività commercianti, palestre ecc. anche se inizialmente ci potrà essere poca affluenza, rendetelo noto in rete, non dobbiamo avere paura di difende i nostri diritti Costituzionali.
I Tribunali confermano che i DPCM sono illegittimi e violano libertà ed i diritti costituzionalmente garantiti. Passiamo da “io apro” a “io ho aperto”. Riportiamo due recentissime sentenze che fanno da linee guida (stampatele, esponetele nel negozio e portale sempre con voi).
1° Sentenza: Autocertificazione imposta D.P.C.M. 8 marzo 2020
Con sentenza 54/2021 del 27/01/2021 il Tribunale di Reggio Emilia ha rigettato la richiesta di emissione di decreto penale di condanna in ordine ad una falsa dichiarazione, oltretutto considerata un falso inutile perché trattasi di un’autocertificazione incompatibile con lo stato di diritto del nostro Paese e dunque illegittima, rilasciata a seguito dell’autocertificazione imposta dal DPCM 08/03/2020. Il giudice nelle conclusioni conferma tre aspetti fondamentali:
1) infatti, l’art. 13 Cost. stabilisce che le misure restrittive della libertà personale possono essere adottate solo su «…atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge»; primo corollario di tale principio costituzionale, dunque, è che un DPCM non può disporre alcuna limitazione della libertà personale, trattandosi di fonte meramente regolamentare di rango secondario e non già di un atto normativo avente forza di legge; secondo corollario dei medesimo principio costituzionale è quello secondo il quale neppure una legge (o un atto normativo avente forza di legge, qual è il decreto-legge) potrebbe prevedere in via generale e astratta, nel nostro ordinamento, l’obbligo della permanenza domiciliare disposto nei confronti di una pluralità indeterminata di cittadini, posto che l’art. 13 Cost. postula una doppia riserva, di legge e di giurisdizione, implicando necessariamente un provvedimento individuale, diretto dunque nei confronti di uno specifico soggetto, in osservanza del dettato di cui al richiamato art. 13 Cost.
2) Non può neppure condividersi l’estremo tentativo dei sostenitori, ad ogni costo, della conformità a Costituzione dell’obbligo di permanenza domiciliare sulla base della considerazione che il DPCM sarebbe conforme a Costituzione, in quanto prevederebbe delle legittime limitazioni della libertà di circolazione ex art. 16 Cost. e non della libertà personale. Infatti, come ha chiarito la Corte Costituzionale la libertà di circolazione riguarda i limiti di accesso a determinati luoghi, come ad esempio, l’affermato divieto di accedere ad alcune zone, circoscritte che sarebbero infette, ma giammai può comportare un obbligo di permanenza domiciliare (Corte Cost., n. 68 del 1964). In sostanza la libertà di circolazione non può essere confusa con la libertà personale: i limiti della libertà di circolazione attengono a luoghi specifici il cui accesso può essere precluso, perché ad esempio pericolosi; quando invece il divieto di spostamento non riguarda i luoghi, ma le persone allora la limitazione si configura come vera e propria limitazione della libertà personale. Certamente quando il divieto di spostamento è assoluto, come nella specie, in cui si prevede che il cittadino non può recarsi in nessun luogo al di fuori della propria abitazione è indiscutibile che si versi in chiara e illegittima limitazione della libertà personale. In conclusione, deve affermarsi la illegittimità del DPCM indicato per violazione dell’art. 13 Cost., con conseguente dovere del Giudice ordinario di disapplicare tale DPCM ai sensi dell’art. 5 della legge n. 2248 del 1865 All. E.
3) Poiché, proprio in forza di tale decreto, ciascun imputato è stato “costretto” a sottoscrivere un’autocertificazione incompatibile con lo stato di diritto del nostro Paese e dunque illegittima, deriva dalla disapplicazione di tale norma che la condotta di falso, materialmente comprovata come in atti, non sia tuttavia punibile giacché nella specie le esposte circostanze escludono l’antigiuridicità in concreto della condotta e, comunque, perché la condotta concreta, previa la doverosa disapplicazione della norma che imponeva illegittimamente l’autocertificazione, integra un falso inutile,
Sentenza 54/2021 del 27/01/2021 Tribunale di Reggio Emilia:
Sentenza_54_2021_del_27_01_2021_Tribunale_di_Reggio_Emilia.pdf
2° Sentenza: Reato penale di condanna art. 650 c.p. per violazione D.P.C.M. 8 marzo 2020
Con sentenza 7988 del 1/3/2021 la Corte Suprema di Cassazione conferma la non applicabilità dell’art. 650 c.p. e stabilisce di fatto che non si può cadere nel penale.
Con questa recentissima pronuncia la Quarta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza con cui il Tribunale di primo grado aveva applicato a due coimputati la pena concordata anche in relazione alla contravvenzione di cui all’art. 650 c.p., richiamata dal D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 4, comma secondo, secondo cui ‘Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autotrità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’ignee, è punito, se il fatto non sussiste in più grave reato (337,338,339,509), con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206’.
Sentenza 7988 del 1/3/2021 Corte Suprema Cassazione:
https://www.arclex.it/wp-content/uploads/2021/03/Cass.-7988.2021-650-cp.pdf
L'Art. 54 Codice Penale - stabilisce inoltre che non si può cadere nel penale quando si agisce per “ stato di necessità”, in quanto lavorare è uno "stato di necessita", ovvero di sopravvivenza (lavorare per non morire di fame). Le sentenze sopra riportate dimostrano tutta la incostituzionalità di questa finta Pandemia."
Lo dichiara in esclusiva con una nota ad Agenzia Stampa Italia (ASI) il Coordinatore Nazionale del Movimento Italia nel Cuore (MIC) Mauro Tiboni.
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