(ASI) "Partendo dal presupposto che il "vaccino” è un "farmaco sperimentale" che acquisisce le proprie conoscenze attraverso l’osservazione dei fenomeni che lo stesso causa dopo la somministrazione, ci siamo chiesti se tutti coloro che si sottopongono alla vaccinazione, partecipano di fatto ad una "sperimentazione clinica".
Il diritto di un cittadino a permettere o meno qualsiasi accertamento o cura medica, ed in questo caso a prendere parte ad una sperimentazione clinica, si fonda, secondo la giurisprudenza, sull’art. 32 della nostra Costituzione. Tale articolo stabilisce che “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”
La stessa Corte costituzionale si è occupata del consenso informato con sentenza 438 del 2008, affermando che si configura come un vero e proprio diritto fondamentale della persona, fondato sugli articoli 2, 13 e 32 della Carta. Il Codice di Norimberga nel 1947 proclama in modo solenne che "il consenso volontario del soggetto è assolutamente necessario", riaffermando la diversità della pratica sperimentale da quella medico - assistenziale.
La medicina ha affermato la necessità del consenso del paziente, come requisito pieno e non sostituibile da altre forme di legittimazione, solo nei decenni successivi attraverso un percorso tutt'altro che uniforme nei vari paesi e certo non esente da contraddizioni. Attualmente la normativa di riferimento internazionale è espressa dalla dichiarazione di Helsinki, adottata dalla World Medical Association nel 1964 e periodicamente aggiornata. A tal riguardo riportiamo a seguire alcuni contenuti dello studio effettuato dall’Avv. Giovanna Maria Beretta il 29 novembre 2019 (di cui alleghiamo il documento*) sul “consenso informato” che ogni paziente deve rilasciare in ordine ad una "sperimentazione clinica”. Il riferimento legislativo è il D.L. 211/2003, il quale all’art.1 fornisce la definizione di «consenso informato», ossia: la decisione di un soggetto candidato ad essere incluso in una sperimentazione, scritta, datata e firmata, presa spontaneamente, dopo esaustiva informazione circa la natura, il significato, le conseguenze ed i rischi della sperimentazione e dopo aver ricevuto la relativa documentazione appropriata.
All’art. 3 dello stesso decreto si chiarisce quanto segue: La sperimentazione clinica può essere intrapresa esclusivamente a condizione che il soggetto che partecipa alla sperimentazione, o il suo rappresentante legale se il soggetto non è in grado di fornire il consenso informato, abbia avuto la possibilità, in un colloquio preliminare con uno degli sperimentatori, di comprendere gli obiettivi, i rischi e gli inconvenienti della sperimentazione, le condizioni in cui sarà realizzata, e inoltre sia stato informato del suo diritto di ritirarsi dalla sperimentazione in qualsiasi momento. Spiega il professionista che Il consenso informato deve quindi essere: scritto, datato e firmato; rilasciato liberamente, a seguito di completa informativa su tutti gli aspetti della sperimentazione, effettuata in termini comprensibili.
L'informativa deve essere completa e precisare bene: natura, importanza, possibili benefici e rischi della sperimentazione clinica, eventualmente evidenziando le altre possibili alternative diagnostiche. Lo scopo del consenso e quindi l’informativa deve essere quello di permettere la libera scelta del paziente. Nonostante ciò, in questi giorni abbiamo appreso dai giornali sia le dichiarazioni di Draghi volte al rendere obbligatoria la vaccinazione, che quelle del Ministro della Sanità Roberto Speranza. Il quale all'evento `Online Talk Sanità´ del Corriere della Sera ha aperto alla possibilità di adottare una norma che tuteli i medici che vaccinano. Le parole di Speranza sono state: “Pronti a valutare scudo legale per i medici ma pure obbligo vaccinazione per i sanitari”.
Viene spontaneo chiedersi: perché tutelare i medici con uno scudo penale? La tutela è forse legata al fatto che il vaccino un “farmaco sperimentale” e si inquadra pertanto l’obbligo al consenso informato? A tal proposito è opportuno ricordare che nel 1946 a Norimberga si tenne il Processo ai dottori (ufficialmente United States of America v. Karl Brandt, et al.). Fu il primo dei dodici "Processi secondari di Norimberga" che le autorità militari statunitensi indissero a Norimberga, Germania, dopo la seconda guerra mondiale contro i sopravvissuti appartenenti a organizzazioni militari, politiche ed economiche della Germania nazional-socialista. Durante la seconda guerra mondiale gli stessi medici condussero esperimenti pseudo-scientifici nei campi di concentramento sui prigionieri senza il loro consenso, la maggior parte morì o rimase permanentemente menomata." Lo dichiara in una nota il Coordinatore Nazionale dell’Organizzazione Politica Italia nel Cuore (MIC).
Note
*Allegato documento Avv. Giovanna Maria Beretta “Il consenso informato: il punto di vista legale" Il_consenso_informato_il_punto_di_vista_legale
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