(ASI) Orvieto. " La diffido a revocare immediatamente il punto 1 dell'Ordinanza n. 31739 del 15/10/2013 del tutto fuori legge e priva di ogni fondamento, caso contrario ne conseguirebbero possibili responsabilità di
ordine amministrativo, civile, contabile e penale che il sottoscritto si riserva eventualmente di sottoporre alle Autorità giurisdizionali competenti ". Parole durissime quelle di Enrico Rizzi, Capo Segreteria Nazionale del Partito Animalista Europeo e rivolte al sindaco di Orvieto Giuseppe Germani. Il primo cittadino infatti, lo scorso ottobre ha emesso un'ordinanza dove vieta l'accesso dei cani, tenuti pure al guinzaglio, in tutti i giardini pubblici, nelle aree verdi, in tutte le zone destinate ai bambini e addirittura in tutti i centri abitati del comune di Orvieto. Il motivo? Bisogna prevenire " inconvenienti igienici causati dalle deiezioni degli animali " - si legge nell'Ordinanza.
L'atto però ha mandato su tutte le furie i cittadini ed alcuni turisti che, ritenendolo assolutamente ingiusto, in questi giorni si sono rivolti al Partito Animalista Europeo, chiedendo al movimento di prendere gli opportuni provvedimenti.
Così Enrico Rizzi, Capo della Segreteria Nazionale del PAE, ha subito preso carta e penna ed in data odierna ha inviato un atto di significazione e diffida al sindaco, affinchè revochi immediatamente l'Ordinanza ritenuta dallo stesso Rizzi indegna e completamente fuori legge.
Dichiarazione di Enrico Rizzi, Capo Segreteria Nazionale del Partito Animalista Europeo:
" Quell'Ordinanza oltre ad essere indegna ed incivile, è assolutamente illegittima. Il sindaco, prima di firmare ed emettere atti pubblici, dovrebbe andare a consultare, o ancor meglio studiare, un pò di giurisprudenza. Se l'avesse fatto infatti, si sarebbe accorto che proprio di recente il TAR Piemonte, Sez. 2^, sent. 18 maggio 2012 n. 593, ha statuito che risulta illegittima l'ordinanza sindacale che – analogamente a quella emessa dal sindaco di Orvieto - vieti l'accesso ai cani, anche se al guinzaglio, in tutte le aree verdi pubbliche, in ragione del rischio sanitario derivante dalla mancata raccolta delle deiezioni da parte dei proprietari: a prescindere dalle carenze istruttorie, la situazione risulta infatti agevolmente fronteggiabile attraverso il controllo della polizia municipale. Infatti, il TAR ha affermato che "Non essendovi dati o accertamenti medico-veterinari a supportare la decisione del comune di vietare l'accesso dei cani alle aree verdi, tale ordinanza appare viziata da eccesso di potere per carenza di adeguata istruttoria. Inoltre, il sindaco tra i suoi motivi che hanno deciso di emettere quel divieto, ha citato l'Ordinanza del 3 marzo 2009 del Ministero della Salute sull'aggressività dei cani. Peccato per lui che quello era un provvedimento provvisorio che ha cessato di avere vigore il 13 maggio dello scorso anno ed il TAR Lazio con Sentenza 3966/2011 ha completamente cancellato non solo l'Ordinanza del 2009 ma tutte le integrazioni fatte successivamente.
Invito veramente il sindaco ad accogliere la mia richiesta di revoca di quell'assurdo divieto, evitando così all'Amministrazione comunale l'avvio di una procedura infondata con conseguente inutile dispendio delle risorse pubbliche, ovvero soldi degli onesti cittadini " .
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Diffida del Pae al Sindaco di Orvieto
Al Signor Sindaco del Comune di Orvieto
Dott. Giuseppe Germani
Via Garibaldi, 8
05018 – Orvieto
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Oggetto: ATTO DI SIGNIFICAZIONE E DIFFIDA – ILLEGITTIMITA’ ORDINANZA SINDACALE N. 31739 del 15/10/2013 punto 1 – RICHIESTA REVOCA URGENTE.
Il sottoscritto Enrico Rizzi, Capo Segreteria Nazionale del Partito Animalista Europeo con sede a Roma in Via Casole d’Elsa 11, domiciliato presso lo studio legale dell’Avv. Alessio Cugini con studio in Roma nella Via San Saba 7,
a seguito delle innumerevoli proteste giunte da diversi suoi concittadini al nostro movimento, i quali chiedono esplicitamente un nostro intervento in merito alla sua Ordinanza n. 31739 del 15/10/2013 relativa al divieto di condurre cani, anche a guinzaglio, all’interno di alcune aree del comune di Orvieto;
PREMESSO CHE
- Nel merito e circa la validità giuridica del punto 1 dell’ordinanza sindacale n. 31739/Sin. del 15/10/2013 si rileva che la giurisprudenza è intervenuta in materia proprio di recente. Ed infatti, il TAR Piemonte, Sez. 2^, sent. 18 maggio 2012 n. 593, ha statuito che risulta illegittima l’ordinanza sindacale che – analogamente a quella da Lei emessa - vieti l’accesso ai cani, anche se al guinzaglio, in tutte le aree verdi pubbliche, in ragione del rischio sanitario derivante dalla mancata raccolta delle deiezioni da parte dei proprietari: a prescindere dalle carenze istruttorie, la situazione risulta infatti agevolmente fronteggiabile attraverso il controllo della polizia municipale. Infatti, il TAR ha affermato che “Non essendovi dati o accertamenti medico-veterinari a supportare la decisione del comune di vietare l'accesso dei cani alle aree verdi, tale ordinanza appare viziata da eccesso di potere per carenza di adeguata istruttoria”;
- sotto altro aspetto, si rileva che l’ Ordinanza del Ministero della Salute emarginata nelle premessa della Sua ordinanza e che quindi ne costituisce la base giuridica di riferimento, non è assolutamente applicabile in quanto:
a) l’ORDINANZA del 3 Marzo 2009 - Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani - come modificata e integrata dall’ORDINANZA 22 marzo 2011 - Differimento del termine di efficacia e modificazioni, dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani - era un provvedimento provvisorio che ha cessato di avere vigore il 13/05/2013;
b) inoltre,il TAR Lazio, con ordinanza n. 3966/2011 reg. prov. cau., ha sospeso cautelativamente l'efficacia dell'Ordinanza ministerile 3 marzo 2009. Il provvedimento impugnato è stato quello del 22 marzo 2011, con il quale il Ministero della salute prorogava di ulteriori 24 mesi l'ordinanza del 2009; il Tar ha così sospeso tutte le misure derivanti dall'ordinanza del 2009, sia la proroga che le sue integrazioni del 4 agosto 2011;
CONSIDERATO CHE
- il presente atto di diffida, consente - senza oneri per l'amministrazione - di far valere le proprie ragioni, mediante un riesame della questione da parte della S.V. , ove verificato un eventuale errore, può porvi rimedio in autotutela, rimuovendo il provvedimento medesimo riconosciuto illegittimo, senza alcun ulteriore intervento esterno;
- l’accoglimento del presente atto comporterebbe di evitare all’Amministrazione Comunale l’avvio di una procedura infondata con conseguente inutile dispendio delle risorse pubbliche;
- viceversa, qualora il Comune di Orvieto intendesse dare ulteriore corso all’Ordinanza in oggetto, nonostante i vizi di legittimità ed i motivi di nullità di cui sopra, ne conseguirebbero possibili responsabilità di ordine amministrativo, civile, contabile e penale – sia dell’Ente sia personali dei soggetti coinvolti - che il sottoscritto si riserva eventualmente di sottoporre alle Autorità giurisdizionali competenti;
P.T.Q.M.
C H I E D E
che la S.V. disponga, ex art. 21-nonies L. n. 241/90, l’annullamento ovvero la revoca in autotutela del punto 1 dell’Ordinanza Sindacale n. 31739 del 15/10/2013, accertata l’inesistenza, l’inefficacia e, comunque, l’illegittimità dello stessa e degli atti ad esso relativi e presupposti.
Si rimane in attesa di conoscere le determinazioni assunte ex Legge 241/90 entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della presente.
Con osservanza
Enrico Rizzi
Capo Segreteria Nazionale
Partito Animalista Europeo
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Orinanza del Sindaco Orvieto
Redazione Agenzia Stampa Italia