(ASI) Quando si vuole aprire una partita IVA, o passare a un nuovo regime fiscale, l’entità delle imposte da versare all’erario diventa una delle maggiori preoccupazioni per imprenditori e professionisti. Anche in questo caso il regime forfettario presenta alcuni vantaggi, soprattutto durante i primi anni di un’attività economica.
A questo proposito tale regime prevede l’applicazione del cosiddetto principio di cassa: grazie ad esso l’ammontare dei ricavi di un anno d’imposta viene determinato in base all’effettivo flusso di cassa, tenendo conto quindi delle sole fatture che sono state incassate. Il reddito imponibile lordo viene poi stabilito applicando ai ricavi il coefficiente di redditività che, come abbiamo visto in precedenza, è una percentuale variabile (dal 40% all’86%) in base al codice ATECO dell’attività svolta. La percentuale residua costituisce invece la spesa forfettaria e le spese non sono deducibili in quanto, appunto, calcolate forfettariamente.
Il reddito imponibile lordo si ottiene moltiplicando i ricavi per il coefficiente di redditività. Successivamente, si individuano i contributi previdenziali versati nell’anno da sottrarre dal reddito ricalcolato, applicando il citato coefficiente di redditività, al fine di ottenere il reddito netto su cui applicare l’imposta sostitutiva. A titolo d’esempio, per le attività professionali, scientifiche e tecniche il coefficiente di redditività è pari al 78%. Supponendo che i compensi incassati dal professionista siano stati pari a 20.000 euro, a questi compensi si deve moltiplicare la percentuale sopra individuata.
Il risultato è di 15.600 euro (20.000*78%) che rappresenta l’imponibile lordo. Una volta ottenuto l’imponibile lordo occorre determinare il reddito imponibile netto su cui applicare l’imposta sostitutiva. Per determinarlo occorre tener conto dei contributi versati nell’anno, ad esempio, se dal professionista sono stati versati 1.000 euro di contributi, l’imponibile netto sarà pari a 14.600 euro (15.600 -1000). Da ultimo, si procede ad applicare l’imposta sostitutiva che, nel caso del regime forfettario, è rappresentata da un’aliquota fissa del 5% per i primi 5 anni di attività e del 15% per gli anni successivi.
Venendo all’esempio, moltiplicando un imponibile netto di 14.600 euro per l’aliquota del 5%, avremmo un’imposta sostitutiva da versare all’erario pari a 730 euro (14.600 x 0.05). Invece, applicando l’aliquota del 15% l’imposta sostitutiva da versare è pari a 2.190 euro (14.600 x 0.15).
È bene precisare che non tutti i contribuenti che aderiscono al regime forfettario possono avvalersi di un’aliquota del 5% durante il primo quinquennio di attività. Per accedere a tale beneficio sono infatti previsti dei requisiti:
- non aver esercitato nei tre anni precedenti alcuna attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività che si desidera intraprendere non deve rappresentare la prosecuzione di un’altra svolta in precedenza sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, salvo il caso del periodo di pratica obbligatoria per l’esercizio di arti o professioni;
- se si rileva un’attività avviata da altri essa non deve aver generato più di 85.000 euro di ricavi nell’anno precedente.
Maddalena Auriemma - Agenzia Stampa Italia