Il giro di affari complessivo si attesterà a circa la metà rispetto allo scorso anno. Ogni famiglia spenderà in media 119 Euro.
(ASI) Sono già iniziati in alcune regioni, nelle altre partiranno il 1 Agosto i saldi estivi 2020. In ogni caso, anche dove non sono ancora non hanno ufficialmente preso il via, vetrine e cartellini già riportano sconti e promozioni.
Sono sempre meno i cittadini che aspettano con ansia tale appuntamento: complessivamente, dalle stime effettuate dall’Osservatorio Federconsumatori, emerge che l’andamento delle vendite sarà estremamente contenuto. L'O.N.F. - Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha effettuato la consueta indagine per misurare il termometro degli acquisti nelle città di Roma, Milano e Napoli: secondo le intenzioni il 22% delle famiglie (pari a 5,4 mln di nuclei) è propenso ad acquistare a saldo, con una spesa media di 119 Euro a famiglia, per un giro di affari complessivo di 0,644 mld di Euro, poco più della metà rispetto allo scorso anno.
Nessuna corsa all’apertura, quindi: l’approccio più diffuso è quello “tardivo” o “occasionale”. I cittadini monitoreranno gli sconti per capire la loro reale convenienza, magari rimandando gli acquisti più in là, nella speranza che gli sconti aumentino. Oppure approfitteranno delle promozioni solo se vi si imbatteranno, senza andarle a cercare appositamente. Avverrà diversamente solo nei negozi di fascia medio-alta, in cui la ricerca all’occasione sarà più mirata
Continuano a crescere, invece, i cittadini intenzionati ad approfittare degli sconti online: pari al 39%, ormai avvezzi a tale modalità di acquisto all’indomani del lockdown.
Per chi si appresta ad effettuare acquisti, sia nei negozi fisici che sui portali online, è opportuno seguire alcuni consigli utili per ridurre il rischio di essere truffati, raggirati o di incorrere in finte promozioni che, purtroppo, potrebbero rivelarsi tutto fuorché degli affari.
Prezzi
Lo sconto deve essere espresso in percentuale e sul cartellino deve essere indicato anche il prezzo normale di vendita (art. 15 D.Lgs. n. 114/98). I prodotti in saldo dovrebbero essere ben separati da quelli non scontati al fine di evitare la possibile confusione con quelli non in saldo.
Il venditore è tenuto ad applicare lo sconto dichiarato: se alla cassa viene praticato un prezzo o uno sconto diverso da quello indicato, sarà bene comunicarlo al negoziante e non esitare, in caso di difficoltà, a contattare la Polizia Municipale.
I negozianti convenzionati con una carta di credito sono tenuti ad accettarla anche nel periodo dei saldi. Se si rifiutano, o richiedono per l’utilizzo un prezzo più elevato, sarà bene rappresentarlo alla società che ha emesso la carta.
È sempre opportuno verificare il prezzo dei prodotti che si intendono acquistare prima dell'avvio delle offerte e, se possibile, fotografare la cifra con il cellulare, in modo tale da ottenere una prova del prezzo di partenza e valutare la reale entità dello sconto.
È consigliabile non fermarsi al primo negozio che si incontra, ma confrontare i prezzi applicati in diversi punti vendita così da evitare truffe.
I negozi che non espongono la merce e quelli che applicano sconti eccessivi, pari o superiori al 60% (un onesto prezzo a saldo si attesta attorno al 40%) potrebbero nascondere dei tentativi di truffa. È meglio, quindi, non acquistare in negozi che non espongono il vecchio prezzo, la percentuale dello sconto ed il nuovo prezzo.
Molti negozi potrebbero non disporre più di alcune taglie o di alcuni capi perché hanno già effettuato vendite promozionali denominate pre-saldi, riservate spesso alla clientela più fedele: dei saldi a tutti gli effetti, mascherati dietro a vendite promozionali.
Prove e Cambi
Consentire la prova dei capi non è un obbligo, ma è rimesso alla discrezionalità del negoziante. Quando è possibile, sempre osservando le disposizioni tese ad evitare il contagio, è opportuno provare l’articolo scelto, ricordando che, in assenza di difetti, la possibilità di cambiare il capo o il prodotto non è imposta dalla legge (né durante i saldi né durante le vendite normali) ma è anch’essa rimessa alla discrezionalità del commerciante. Se si è incerti sull’acquisto sarà utile chiedere al negoziante se è possibile effettuare un cambio e il limite di tempo per farlo.
Non acquistare i capi d’abbigliamento che non abbiano, oltre all’etichetta di composizione, anche quella di manutenzione: eviterai incidenti durante la pulitura.
Online
A differenza del negozio fisico, in Internet non è possibile leggere tutte le informazioni presenti in etichetta, ma solo alcune e per determinati prodotti. Attenzione, quindi, che le descrizioni siano complete ed esaustive di tutte le informazioni necessarie per capire la qualità di quello che stai acquistando. Anche le immagini dei prodotti non devono lasciar dubbi al consumatore che acquista online. Le foto devono essere di buona qualità e inquadrare il prodotto nel suo complesso.
È possibile acquistare online direttamente dal sito dell'azienda (se questa opzione è prevista) oppure su siti web di intermediari digitando il nome del prodotto sul motore di ricerca. In quest'ultimo caso, è necessario verificare da chi si sta effettivamente acquistando e da chi proviene il prodotto.
Ci sono 14 giorni di tempo dalla consegna del prodotto per ripensarci e restituire quanto acquistato online. Questo è quanto stabilito dal Codice del Consumo, ma è bene ricordare che ci sono delle eccezioni: verificare sempre sul sito le indicazioni del venditore sul diritto di recesso.
Sono tanti i modi per pagare online, dalle carte di credito ai bonifici: l'importante è farlo in sicurezza. Usa una connessione protetta, verifica che l'indirizzo web inizi per HTTPS (e non HTTP) e accertati sempre che durante la transazione in basso a destra della finestra compaia l'immagine di un lucchetto.
È bene controllare sempre che sul sito sia presente l'informativa dedicata alla privacy, obbligatoria per i venditori e-commerce, con le modalità di trattamento e l'eventuale trasmissione a terzi delle informazioni personali.
Garanzie
È opportuno conservare sempre lo scontrino, perché se un difetto si palesa dopo l’acquisto, anche nel periodo dei saldi la legge garantisce all’acquirente il diritto di cambiare la merce difettosa. Il D.Lgs. n. 24/2002 ha infatti introdotto alcuni articoli poi inseriti nel Codice del Consumo, in base ai quali ogni bene acquistato da un consumatore per uso proprio e della propria famiglia, gode di una garanzia piena ed assoluta di due anni, e di almeno un anno quando si tratta di un bene usato.
Obbligato per legge a fornire questa garanzia è il venditore. Il negoziante è quindi obbligato a sostituire l’articolo difettoso anche se dichiara che i capi in saldo non si possono cambiare. Se non è possibile la sostituzione, il cliente avrà diritto di scegliere se richiedere la riparazione del bene senza alcuna spesa accessoria, una riduzione proporzionale del prezzo o addirittura la risoluzione del contratto. Ovviamente il rimedio scelto non deve essere oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso per il venditore.
La garanzia si può far valere entro due anni dall’acquisto, occorre quindi non solo conservare gli scontrini ma anche prestare attenzione a quelli di carta chimica, che sbiadiscono dopo qualche mese, eventualmente fotocopiandoli per poterli esibire al momento opportuno. La garanzia copre qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene o insorto nei 24 mesi successivi, il che vuol dire che il venditore deve porre rimedio a qualunque difetto, sorto nei primi due anni di vita del bene, che non lo renda più idoneo all’uso per cui era stato acquistato.
Il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita, ovvero beni conformi alle descrizioni rilasciate, in caso contrario si potrà chiedere il rimborso della spesa sostenuta. Anche la pubblicità è considerata una dichiarazione efficace ai sensi di questa normativa, e quindi anche una promessa fatta attraverso di essa e non corrispondente alla realtà, potrà essere fronte di problemi per i venditori.
Le garanzie convenzionali, ovvero gli impegni che vengono offerti solitamente dal produttore, costituiscono un vincolo per chi li offre, ma non possono sostituire assolutamente la garanzia del venditore. Gli interventi devono essere richiesti dal consumatore direttamente al venditore per evitare ogni possibile confusione, sarà poi il venditore, nel caso il difetto sia anche coperto dalla garanzia convenzionale, ad indirizzare il consumatore ai servizi di assistenza del produttore. Come forma di tutela, dopo aver segnalato il difetto entro i sessanta giorni previsti, potrà essere utile fare una nuova segnalazione al venditore, con lettera raccomandata A/R con ricevuta di ritorno, per ribadire il difetto di conformità, elencando minuziosamente il problema insorto e la richiesta (ripristino delle condizioni del bene, riduzione del prezzo, risoluzione del contratto).
Nel caso in cui il negoziante dimostri di non voler adempiere ai propri doveri o il centro assistenza del produttore richieda il pagamento delle riparazioni sostenendo che la garanzia non copre il difetto riscontrato, ma non sia in grado di dimostrare opportunamente le proprie dichiarazioni, ci si potrà rivolgere al Giudice di Pace del Tribunale più vicino, o chiedere consiglio ad uno degli sportelli della Federconsumatori presenti sul territorio, per risolvere il problema." Così in una nota Federconsumatori Nazionale.