(ASI) Nata dopo vari tentativi nel 2011 la S.T. P. è rimasta nel limbo giuridico!
Infatti la regolamentazione di tale “particolare struttura” da applicare all’esercizio di una attivita’ professionale,mal si concilia con la normativa tipica e propria delle attivita’ “liberali” con quelle”d’impresa”.
I motivi:
1°- non precisa la natura e qualificazione del reddito prodotto a fini fiscali
2°- nulla prevede per gli aspetti “previdenziali”
La leva fiscale è ben decisiva: la scelta di una o diversa, tipologia giuridica fiscale , è della massima rilevanza con conseguenze naturalmente “catastrofiche” nella opzione effettuata.
Una semplice circolare ministeriale non potra’ essere sufficiente a spostare l’ago della bilancia nella valutazione degli effetti prodotti da una scelta non corretta!
Infatti è intervenuta la agenzia delle entrate che fa un “dietrofront” rispetto ad un orientamento amministrativo gia’ espresso.
In breve, il reddito della STP è esclusivamente “reddito d’impresa” in quanto si deve valutare la “veste giuridica” e quindi la forma piuttosto che la “sostanza”, ovvero, nel caso della STP, l’oggetto sociale!
Il legislatore, nei disegni di legge in Parlamento, precisa che è pur sempre “attivita’ di lavoro autonomo”: allora come ci si deve comportare !
Allora i “professonisti” sono “imprenditori”. Via il criterio di cassa e ben venga ! quello di “competenza”!
E per l’IRAP? Non piu, il “metodo fiscale” (arrt.8 del Dlgsv.446/97) a seconda dei casi, ma “metodo del bilancio”(art.5 dlgsv.446/97), nessuna ritenuta fiscale, se è veramente “reddito di impresa” rispetto al 20% se si accede alla tesi del “lavoro autonomo”!
Ed alora! In mezzo al solito “pressapochismo italiano” siamo in balia di un Fisco sempre meni rispettoso dello “statuto del contribuente” di un fisco vessatorio che presta il fianco a condotte “difensive”!
Prof. Mauro Norton Rosati di Monteprandone – Agenzia Stampa Italia