(ASI) Viene introdotto l’obbligo di tracciabilità per le spese di vitto, alloggio, trasporti non di linea e spese di rappresentanza, pena la mancata deducibilità per imprese e professionisti, e la mancata non imponibilità in capo al lavoratore subordinato che con riferimento alle medesime spese, sostenute in ragione di una trasferta ne richiede il rimborso al datore di lavoro.
Ma analizziamo bene gli articoli 51-54-95 del Tuir per comprendere l’ambito di applicazione a partire dall’anno 2025, nel caso di lavoro dipendente (art.51), di lavoro autonomo (art.52) o reddito d’impresa (art.95).
In base all’art. 51 del Tuir, non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente i rimborsi spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporti mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e noleggio) se queste non vengono sostenute con mezzi tracciabili.
L’art. 54 del Tuir è fondamentale per determinare correttamente il reddito imponibile di lavoratori autonomi e di professionisti e il Dlgs del 13 dicembre 2024 ha sostituito completamente l’art. 54 con gli attuali articoli da 54 a 54 octiesaggiungendo il comma 6-ter all’art. 54 del TUIRin riferimento alla deducibilità delle spese relative a prestazioni alberghiere, somministrazioni di alimenti e bevande, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e noleggio) nonché rimborsi analitici relativi a spese per le trasferte dei dipendenti solo se pagati con mezzi tracciabili(carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari, bonifici bancari o postali, strumenti di pagamento elettronici quali Pos, Paypalecc), mantenendo ferme le particolari limitazioni previste dai criteri di determinazione dei redditi di lavoro autonomo con riferimento alle spese di vitto e alloggio, che fissano la deducibilità massima al 75%, ulteriormente ricondotta ad un tetto massimo calcolato in rapporto all’ammontare complessivo degli onorari conseguiti, pari al 2% se trattasi di spese di viaggio e trasferta e del 1% se trattasi di spese di rappresentanza, limitazioni che non valgono nel caso di spese di trasferta sostenute dall’artista o professionista ed analiticamente riaddebitate in capo al committente.
La lettera c) dell’art. 1, comma 81, della legge di Bilancio 2025 introduce il comma 3-bis all’art. 95 del TUIR, estendendo l’obbligo di pagamenti tracciabili per la deducibilità delle spese di vitto, alloggio e trasporto con servizi non di linea, anche quando riferibili a trasferte di dipendenti e a compensi corrisposti a lavoratori autonomi.In tal modo, a partire dal 2025, anche per i soggetti che determinano il reddito di impresa, è imposto l’uso di strumenti di pagamento diversi dal contante come condizione necessaria per dedurre tali costi.
Laddove il lavoratore dipendente sostenga in contanti le spese per le quali è ora richiesta la tracciabilità, e ne ottenga il rimborso, la somma sarà assimilata ai redditi di lavoro dipendente e pertanto tassata in capo al lavoratore stesso. Il soggetto che rimborsa tali somme (lavoratore autonomo o impresa) potrà dedurre la spesa a titolo di spesa per il personale.
Se, invece, la spesa viene sostenuta in contanti dal lavoratore, e erroneamente rimborsata senza applicazione di tassazione in capo a quest’ultimo, il relativo costo sarà indeducibile per il lavoratore autonomo / impresa datore di lavoro.
Auriemma Maddalena - Agenzia Stampa Italia