(ASI) L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato due procedimenti istruttori per presunte pratiche commerciali scorrette e possibili violazioni dei diritti dei consumatori nei confronti di SKY Italia S.r.l. e di Perform Investment Limited e Perform Media Services S.r.l. (ovvero Gruppo Perform con nome commerciale DAZN). Le istruttorie sono state innescate dalle segnalazioni di singoli consumatori e di alcune Associazioni di consumatori con riferimento alla commercializzazione dei pacchetti delle partite di calcio per la stagione 2018/2019.
Secondo l’Autorità, la società SKY avrebbe adottato modalità di pubblicizzazione dell’offerta del pacchetto calcio per la stagione 2018-2019 che, in assenza di adeguate informazioni sui limiti dell’offerta relativi alle fasce orarie, potrebbero avere indotto i nuovi clienti ad assumere una decisione di acquisto non consapevole. Per quel che poi riguarda i clienti già abbonati al pacchetto calcio, la condotta di SKY, secondo l’Autorità, potrebbe presentare profili di aggressività in quanto. Ciò in quanto le piattaforme avrebbero indotto i clienti a rinnovare l’abbonamento nell’erroneo convincimento che l’offerta non fosse mutata a fronte, invece, di un significativo ridimensionamento del pacchetto delle partite trasmesse (sette a giornata, invece delle 10 precedenti) e in assenza dell’informativa sulla possibilità di recedere dal contratto senza penali, costi di disattivazione e senza la restituzione degli sconti fruiti.
SKY potrebbe inoltre avere violato l’articolo 65 del Codice del consumo, non avendo acquisito il consenso del consumatore rispetto alla nuova opzione del pacchetto calcio 2018/2019. Quanto alle società del gruppo Perform (anche DAZN) è stata messa sotto esame dall’Autorità l’enfasi data al claim “quando vuoi, dove vuoi”, che farebbe intendere al consumatore di poter utilizzare il servizio ovunque si trovi, omettendo le limitazioni tecniche che potrebbero impedirne o renderne difficoltosa la fruizione. Ma, anche, i messaggi che indicherebbero la possibilità di poter fruire di un “mese gratuito” di offerta del servizio “senza contratto”, mentre, in realtà, il consumatore stipula un contratto per il quale è previsto il rinnovo automatico, con conseguente esigenza di esercitare l’eventuale recesso per non rinnovarlo. Inoltre, l’iscrizione per la fruizione gratuita del primo mese comporta l’automatico addebito dell’importo per i mesi successivi, in quanto il consumatore, creando l’account, darebbe inconsapevolmente il proprio consenso all’abbonamento al servizio, dovendosi attivare per esercitare il recesso e quindi evitare gli addebiti automatici. Tali comportamenti potrebbero integrare distinte pratiche commerciali scorrette in violazione degli artt. 21, 24 e 25 del Codice del Consumo. In sostanza, potrebbe esserci una duplice violazione. Da un lato, sotto il profili dell’ingannevolezza delle informazioni comunicate dalle piattaforme circa le caratteristiche tecniche di fruibilità del pacchetto e le modalità di adesione all’offerta. Dall’altro, per profili di aggressività, in quanto il venditore potrebbe aver esercitato un indebito condizionamento nei confronti dei consumatori che, accettando l’offerta per fruire gratuitamente il primo mese del servizio, potrebbero subire un addebito automatico quale conseguenza della sottoscrizione inconsapevole di un contratto.
Daniele Orlandi – Agenzia Stampa Italia