(ASI) Roma - Il Consiglio di Stato in data odierna ha respinto l’istanza cautelare presentata dai legali della Ternana contro Coni, Lega Nazionale Professonisti Serie B e Figc.

 

Qui di seguito il dispositivo:

Pubblicato il 29/09/2018

N. 04809/2018 REG.PROV.CAU.

N. 07615/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Il Consigliere delegato

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 7615 del 2018, proposto dalla società Ternana Calcio s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Rosario Spasiano, Fabio Giotti e Massimo Proietti, con domicilio eletto presso lo studio legale dell’avvocato Aristide Police in Roma, via di Villa Sacchetti, 11;

contro

Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Alberto Angeletti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giuseppe Pisanelli, 2;
Lega Nazionale Professionisti di Serie B, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Avilio Presutti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza San Salvatore in Lauro, 10;
Federazione Italiana Giuoco Calcio – FIGC, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giulio Napolitano, con domicilio eletto presso lo studio legale dell’avvocato Giorgio Vercillo in Roma, piazza di Spagna, 15;

per la riforma

dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 05690/2018, resa tra le parti, concernente istanza di annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della decisione prot. n. 676/2018 in data 11 settembre 2018 emessa dal Collegio di garanzia dello sport presso il CONI.

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, comma 2 e 98, comma 2, Cod. proc. amm.;

Impregiudicata ogni considerazione circa l’ammissibilità dell’appello, da risolvere nella pertinente sede di merito, alla luce delle eccezioni delle parti resistenti;

Considerato che l’avversata pronuncia del Collegio di garanzia dello sport, non avendo determinato l’estinzione del giudizio ma solamente la sua assegnazione al diverso giudice federale, non ha definito il contenzioso nell’ambito della giustizia sportiva, bensì ha rinviato la questione al giudice ritenuto competente (il Tribunale Federale Nazionale – TFN), innanzi al quale sono stati riassunti i ricorsi dichiarati inammissibili con il dispositivo n. 676 del 2018;

Considerato altresì che l’odierno ricorso cautelare non determinerebbe – ove in ipotesi accolto – l’immediato conseguimento da parte della società appellante dei beni della vita cui aspira, sia pure in via condizionata e provvisoria, ma solamente il blocco della celebrazione dell’udienza di discussione dei ricorsi riassunti innanzi al TFN;

Rilevato, al riguardo, che con questi ultimi sono stati impugnati i medesimi provvedimenti federali inizialmente gravati dinanzi al Collegio di garanzia dello sport e che il relativo giudizio sarebbe tuttora pendente, nulla risultando agli atti circa l’avvenuta celebrazione e l’esito dell’udienza fissata per il 28 settembre u.s.;

Considerato che, allo stato degli atti, non appaiono superate con immediata evidenza le ragioni ritenute dal primo giudice circa l’operatività, in materia, della c.d. pregiudiziale sportiva, giusta l’art. 2 (Autonomia dell’ordinamento sportivo) della legge n. 280 del 2003, per cui “In applicazione dei principi di cui all’articolo 1, è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive ed agonistiche […]”, tanto più ove si consideri che – ai sensi dell’art. 1, comma 2 del Regolamento adottato ai sensi dell’art. 54, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva – il ricorso al Collegio di garanzia dello sport “è ammissibile dopo l’esaurimento degli eventuali rimedi previsti dagli ordinamenti federali”;

Considerato, comunque, che la complessità – nel merito – delle questioni sollevate mal si concilia con la somma urgenza propria della presente situazione di domandata anticipazione di giudizio cautelare, non manifestandosi perciò i presupposti per misure cautelari monocratiche;

Considerato, infine, che le ragioni addotte potranno essere adeguatamente esaminate e vagliate, in pienezza di contraddittorio e di collegialità, mediante la fissazione in data ravvicinata della camera di consiglio per la decisione collegiale dell’istanza cautelare

P.Q.M.

Respinge l’istanza cautelare.

Fissa, per la discussione, la camera di consiglio dell’11 ottobre 2018.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 29 settembre 2018.

Il Consigliere delegato
Valerio Perotti

IL SEGRETARIO

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