(ASI) Roma - La prima sezione del TAR del Lazio nella mattinata odierna ha respinto il ricorso presentato dalla Pro Vercelli, al quale si è collegata anche la Ternana.
Queste le motivazioni del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio:
“Premesso che la difesa di parte ricorrente, all’odierna camera di consiglio, a fronte di quanto esposto nella memoria depositata in giudizio lo scorso 24 settembre, ha dichiarato a verbale di non voler presentare formale istanza di ricusazione nei confronti del Presidente del collegio giudicante ai sensi dell’art. 18, comma 2, del CPA, e, pertanto, non si è resa necessaria l’attivazione della procedura prevista nei commi successivi della norma citata;
Considerato, al sommario esame degli atti di causa tipico della presente fase cautelare, che, in disparte l’eccezione di difetto di giurisdizione che dovrà comunque essere affrontata, in ragion della sua complessità, nella naturale sede di merito, non risultano comunque allo stato esauriti i gradi della giustizia sportiva, siccome previsto dall’art. 3, comma 1, del decreto legge n. 220 del 2003, atteso che le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia del Coni, nel dichiarare inammissibili i ricorsi (tra cui quello della Pro Vercelli 1892 srl), ha comunque riconosciuto la competenza degli organi della giustizia federale, ai quali “gli interessati” sono stati infatti invitati a rivolgersi;
– che, invero, la società ricorrente, pur non mostrando acquiescenza alla decisione del Collegio di Garanzia del Coni, si è comunque determinata nel senso di riassumere la controversia dinanzi al Tribunale Nazionale Federale della FIGC il quale, a sua volta, risulta aver fissato la relativa udienza di trattazione al prossimo 28 settembre;
– che, a fronte di una tale situazione (ovvero di un giudizio ancora in itinere dinanzi agli organi della giustizia sportiva), deve ritenersi preclusa al giudice statale la possibilità di adottare una qualche decisione di natura giurisdizionale posto che il suo intervento presuppone in ogni caso l’impugnazione di una decisione definitiva adottata dagli organi di giustizia sportiva;
– che, invero, la rimessione ad altro giudice sportivo della controversia (poi in effetti investito da parte ricorrente) determina che non si sia stata ancora adottata una decisione definitiva da parte della giustizia sportiva, posto che – come detto – i relativi gradi di giudizio non possono dirsi ancora esauriti;
– che, invero, le questioni sottese al giudizio in esame hanno ancora un rilievo interno alla giustizia sportiva che condiziona il ricorso alla giustizia statale, secondo quello schema confermato dalla giurisprudenza amministrativa che riconduce il rapporto tra giustizia sportiva e giurisdizione amministrativa ad un modello progressivo a giurisdizione condizionata, dove coesistono successivi livelli giustiziali, e che viene sintetizzato con il termine di “pregiudiziale sportiva” (cfr, per tutte, Cons. Stato, sez. V, n. 5046/2018);
– che, con riferimento al periculum in mora (altro presupposto che deve essere sussistente insieme al fumus boni iuris per poter concedere l’invocata misura cautelare), va rilevato che l’oggetto della richiesta cautelare (ovvero rimettere nuovamente la controversia dinanzi al Collegio di Garanzia per difetto di contraddittorio) non sembra in grado nell’immediato di far conseguire alla società ricorrente il bene della vita finale a cui aspira (ovvero il ritorno al format del campionato di serie B a 22 squadre e la conseguente iscrizione della Pro Vercelli a quel campionato) in quanto ciò presuppone il superamento della declaratoria di inammissibilità del ricorso da parte del Collegio di garanzia (nuovamente investito), l’accoglimento delle doglianze relative al format del campionato e, successivamente, l’accoglimento degli altri ricorsi con cui sono state impugnate le decisioni di annullamento della clausola preclusiva D4 riguardante le modalità di ripescaggio delle squadre interessate (ovvero n. 6 formazioni su – eventuali – tre posti disponibili);
– che tali richieste – che, come detto, alla luce dell’oggetto dell’odierna richiesta cautelare, costituiscono una mera chance di conseguimento del bene finale della vita – non sono affatto precluse dalle decisioni che potranno essere assunte dagli organi di giustizia federale ed, in ultima istanza, dal Collegio di garanzia del Coni;
– che, invero, l’eventuale ritardo nella decisione da parte degli organi federali presuppone – come detto – che il Collegio di Garanzia del Coni, chiamato a pronunciarsi in unica e, quindi, ultima istanza, dopo aver assicurato il contraddittorio tra le parti, riconosca la propria competenza in materia e accolga sia il ricorso della società ricorrente sul format del campionato di serie B sia quelli (diversi) sulla clausola preclusiva D4;
– che un tale scenario non sembra precluso dall’attuale grado di giudizio instaurato dinanzi al Tribunale Nazionale Federale della FIGC, laddove quest’ultimo si determini da subito in senso favorevole agli interessi della società ricorrente, ampliando, se ritenuti sussistenti i presupposti, il format del campionati di serie B;
– che, al contrario, nel caso in cui il Tribunale Federale Nazionale si determini nel senso di escludere la propria competenza in merito, la questione non potrà che essere risolta all’interno della giustizia sportiva, dinanzi al quale le parti interessate potranno contraddire e far valere quindi le proprie ragioni;
– che una tale diversità di possibili scenari convince il Collegio, anche con riferimento al profilo del periculum in mora, a rigettare la domanda cautelare proposta dalla società ricorrente ed attendere, proprio sulla base del vincolo della c.d. “pregiudiziale sportiva” imposto dal citato art. 3, comma 1, del decreto legge n. 220 del 2003, l’esaurimento di tutti i gradi della giustizia sportiva;
il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione prima ter) respinge la suindicata domanda cautelare”.
Edoardo Desiderio - Agenzia Stampa Italia