(ASI) Approfondiamo il discorso relativo al ristoro dei danni alle vittime secondarie di un illecito constatando che. la liquidazione dei danni non pecuniari, nella sua fase embrionale, era pertanto strettamente connessa al riconoscimento ed accertamento di un reato .
E’ poi agli inizi del Novecento che si fece strada una parte autorevole della dottrina che, perorando la concezione della causalità giuridica, iniziò a delineare un catalogo decisamente ampio di familiari ammessi alla tutela risarcitoria per l’uccisione di un loro caro.
In particolare, tale dottrina apprestò un elenco di congiunti legittimati alla pretesa risarcitoria iure proprio: legittimando dapprima coloro che fanno parte della famiglia, conviventi col capo della medesima ovvero separatamente, e quindi il coniuge, tanto in nome proprio che dei figli minorenni, i figli maggiorenni (anche usciti dalla famiglia), e subito dopo, tutti quei congiunti come gli ascendenti del danneggiato, i collaterali, gli affini in linea retta e in linea collaterale, i nipoti, e cioè tutte quelle persone della famiglia sulle quali siasi direttamente o indirettamente ripercosso il danno, quand’anche non vi fosse tra loro obbligo reciproco di alimenti.
La giurisprudenza successiva alla Prima Guerra Mondiale, sul tema dei familiari legittimati attivi, prese invece ad oscillare vieppiù tra tesi assolutamente restrittive (che vincolavano l’azionabilità delle pretese risarcitorie da uccisione soltanto a chi avesse diritto a ricevere gli alimenti dal soggetto poi deceduto) e tesi molto aperte ( che sostenevano che la tutela risarcitoria dovesse accordarsi a qualsiasi stretto congiunto fosse stato danneggiato dalla morte del suo parente), ad una varietà di impostazioni intermedie che affermarono la titolarità in capo ai parenti in grado di comprovare di avere effettivamente risentito un danno per la morte del loro caro.
Alla fine degli anni Trenta quindi, di fatto, l’azionabilità delle pretese risarcitorie per la giurisprudenza costante risultava in linea di massima circoscritta ai soli “ prossimi congiunti”, restrittivamente intesi (genitori, figli, fratelli e sorelle), dunque con un netto ridimensionamento delle proposte avanzate dalla predetta dottrina.
Il passaggio dal codice civile del 1865 a quello del 1942 non mutò invero questo quadro generale, in quanto venne ripresa l’impostazione restrittiva dell’art. 2059 c.c., protesa a circoscrivere il risarcimento del danno non patrimoniale alle sole ipotesi di reato.
Tra l’altro sin dai primi contributi dottrinali successivi all’emanazione del nuovo codice civile, si continuò ad insistere molto chiaramente per la chiusura e cristallizzazione del catalogo dei familiari legittimati attivi ai soli prossimi congiunti, intesi come quei congiunti legati all’ucciso da un vincolo di carattere giuridico, cioè fonte di reciproci diritti e doveri, escludendosi pertanto tutela alla fidanzata e/o alla convivente more uxorio (De Cupis).
Anzi, la dottrina dell’epoca pervenne a stringere del tutto le maglie del sistema risarcitorio, circoscrivendo il novero dei congiunti legittimati ad agire, ai soli soggetti recanti “un interesse pubblicisticamente protetto dall’ordinamento” (Gentile).
Più nello specifico, questa dottrina sosteneva che per contenere il danno risarcibile nei limiti dell’art 1223 c.c. esso dovesse “trovare il suo limite giuridico in quella cerchia di rapporti previsti e regolati dalla legge, opponibili erga omnes: e così a quei soggetti ai quali la legge attribuisce un diritto indisponibile agli alimenti”.
Secondo questa impostazione, dunque, la legittimazione attiva poteva ipotizzarsi esclusivamente per il coniuge, i genitori, i figli, gli affini immediati ed i fratelli, e non per gli altri parenti e affini.
Per il diverso caso dell’azionabilità delle pretese risarcitorie da parte dei congiunti per i pregiudizi non pecuniari da loro subiti in conseguenza delle lesioni personali riportate da un famigliare sopravvissuto all’illecito, la situazione era ancora più blindata: dottrina e giurisprudenza negavano in radice ogni prospettiva quanto alla risarcibilità dei danni non patrimoniali in favore di questi.
Tale posizione in tutto e per tutto negativa si mantenne saldissima fino agli anni Ottanta, spesso ricorrendo ad un utilizzo marcatamente strumentale dell’art 1223 c.c. che, come noto, prescrive la risarcibilità del solo danno diretto ed immediato (De Cupis).
In base a tale orientamento il risarcimento del danno non patrimoniale spetterebbe soltanto a chi ha direttamente e immediatamente subito la sofferenza, cioè al soggetto leso, non potendosi considerare tali i propri familiari, pur soffrendo per le sofferenze del congiunto.
La giurisprudenza di legittimità non nega che sul piano pratico la sofferenza della persona lesa possa provocare anche la sofferenza dei prossimi congiunti, ma ritiene che, sul piano strettamente giuridico, si debbano considerare attentamente quali siano i soggetti aventi diritto alla liquidazione della pecunia doloris.