(ASI) La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che è legittimo chiedere alla compagnia aerea un doppio indennizzo per lo stesso viaggio quando un volo viene cancellato ed il volo sostitutivo accumula un notevole ritardo per cause prevedibili.

È quanto hanno stabilito i giudici in Lussemburgo, su un caso di viaggiatori che dovevano compiere la tratta Helsinki-Singapore, ma che hanno visto cancellato il loro volo per un problema tecnico ad un componente dell’aereo che necessitava di sostituzione. Non essendo un problema imprevedibile, la Corte ha ritenuto legittima la condanna ad un risarcimento-rimborso sul prezzo del biglietto. La Compagnia offriva un apparecchio sostitutivo, non più diretto, ma multiscalo.

Anche questo volo, però, subiva ritardi notevoli per problemi tecnici, anch’essi non eccezionali, ma di routine, per cui i passeggeri chiedevano un rimborso anche per questo inconveniente.

La Compagnia aerea, riconosceva il primo indennizzo ma era contraria alla concessione del secondo ed invocava la legislazione europea sul trasporto e sugli indennizzi, che prevedeva, secondo lei, la possibilità di un unico risarcimento per ogni viaggio.

La Corte, però, è stata di diverso avviso, giungendo ad affermare “Il regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, e segnatamente il suo articolo 7, paragrafo 1, deve essere interpretato nel senso che un passeggero aereo, che ha beneficiato di una compensazione pecuniaria a causa della cancellazione di un volo ed ha accettato il volo alternativo che gli è stato proposto, può pretendere che gli sia riconosciuta una compensazione pecuniaria per il ritardo del volo alternativo, qualora tale ritardo si sia protratto per un numero di ore tale da dar diritto a una compensazione pecuniaria e il vettore aereo del volo alternativo sia lo stesso del volo cancellato”.

Dal canto suo la Compagnia tentava di difendersi puntando molto l’accento sull’eccezionalità dei guasti, ma i giudici del Lussemburgo non hanno ritenuto che i guasti invocati dal gestore fossero di tale natura, precisando che “L'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che un vettore aereo non può invocare, per essere esonerato dal suo obbligo di compensazione pecuniaria, «circostanze eccezionali», ai sensi di tale disposizione, con riferimento al guasto di un pezzo cosiddetto «on condition», vale a dire un pezzo che viene sostituito soltanto in caso di guasto del pezzo precedente, allorché il vettore aereo tiene sempre un pezzo di ricambio a magazzino, tranne nell'ipotesi - che deve essere verificata dal giudice del rinvio - in cui un simile guasto costituisca un evento che, per la sua natura o per la sua origine, non è inerente al normale esercizio dell'attività del vettore aereo in questione e sfugge all'effettivo controllo di quest'ultimo, avuto riguardo tuttavia al fatto che, nei limiti in cui tale guasto sia - in linea di principio - intrinsecamente legato al sistema di funzionamento dell'apparecchio, esso non deve essere considerato un evento di questo tipo”.

Il cuore della sentenza risiede nel riconoscimento di quella che noi italiani chiamiamo la causa di non imputabilità, nei confronti del debitore, in questo caso la Compagnia, che tentava di non essere condannata, attribuendo ai problemi tecnici i caratteri dell’eccezionalità, che possono eliminare la responsabilità per danni. La Corte, però, non ha ritenuto dimostrato questi eventi eccezionali, anzi, li ha ritenuti tra quelli rientranti nella normale attività di manutenzione e proprio per questo motivo li ha ritenuti idonei a fondare il doppio indennizzo.

Francesco Maiorca – Agenzia Stampa Italia

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