(ASI) Perugia - La Suprema Corte di Cassazione torna sulle vexata questio della responsabilità per i danni causati dagli animali randagi.

Con l’ordinanza 22522 del 10 settembre 2019, gli Ermellini hanno focalizzato l’attenzione su un percorso argomentativo che prende le mosse dalla produzione normativa risalente al decreto legislativo numero 502 del 1992, che ha attribuito alle Regioni molteplici competenze, anche legislative e amministrative, in àmbito sanità, privata e pubblica.

Secondo i giudici del Palazzaccio, punto d’arrivo e, a sua volta, premessa per i futuri giudicanti di prime cure, è il riconoscere che bisogna “radicare la responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi nell'ente o enti cui è attribuito dalla legge (ed in particolare dalle singole leggi regionali) il dovere di prevenire il pericolo specifico per l'incolumità della popolazione, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi”.

Alla loro attenzione si poneva, in particolare, la questione se vi fosse responsabilità solidale tra Asl e Comune, per i danni causati da un animale randagio.

Il fatto originava dai danni prodotti a un’autovettura, circa € 4.000, da un cane randagio che attraversava improvvisamente la carreggiata stradale, lungo la direttrice Caianello-Benevento. Lo sfortunato automobilista (non che la povera bestiola lo sia stata di meno) citava in giudizio la Asl di Benevento, per chiedere il ristoro dei danni materiali subiti.         

L’Azienda Sanitaria Locale, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, chiamava in causa il Comune di Benevento, che, secondo lei, aveva il còmpito di predisporre l’organizzazione e il controllo dei cani vaganti.

Il Giudice di Pace chiamato a decidere condanna, effettivamente, in solido sia la Asl di Benevento sia il Comune. Ma la Asl non condivide l’operato del giudicante di prime cure e ricorre in appello, subendo un’ulteriore sconfitta. Non paga delle due sentenze negative predispone e deposita ricorso in Cassazione.

Tra i principali motivi sostenuti dall’Azienda, possiamo annoverare la tesi secondo cui ella sarebbe tenuta soltanto alla profilassi e ai compiti di polizia veterinaria. È pur vero che tra gli incarichi di polizia veterinaria ci sarebbe l’accalappiamento dei randagi, ma, dice la Asl, solo su segnalazione e non anche  in seguito a costante e capillare controllo del territorio.

La Struttura sanitaria eccepiva anche i diversi giudicati, sullo stesso oggetto, da parte del medesimo ufficio giudiziario e che, nel caso di specie non vi era stata la prova di alcun comportamento omissivo, neppure in seguito a eventuali segnalazioni.

 La Suprema Corte, quindi, si è trovata a discernere se vi fosse o meno la responsabilità di uno dei due enti o quella di entrambi in solido.

Gli Ermellini, procedendo con rigore metodico e argomentativo, partono dal dato normativo e rilevano come la materia sia regolata dalla legge quadro numero 281 del 14 agosto 1991 (Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo), che ha demandato alle Regioni il potere di legiferare sulla materia del randagismo e in particolare, quindi, dalla legge regionale numero 16 del 24 novembre 2001, che identificava i servizi veterinari della Asl quale quelli deputati alla vigilanza e al controllo del fenomeno.

Tra i còmpiti di questo Ente, dice la Cassazione, troviamo, esplicitamente, quello di accalappiare e trasferire nei canili pubblici gli animali randagi, conferendo ai Comuni il dovere di provvedere ai canili nei quali ricoverare e custodire i detti animali.

Da qui la responsabilità solidale delle due persone giuridiche pubbliche, passando attraverso l’enumerazione di numerose pronunce della Corte stessa, che avevano affermato la responsabilità solidale o, addirittura, la responsabilità esclusiva della Asl (Cass. civ., sez. III, 3 aprile 2009 n. 8137; Cass. civ., sez. III, 23 agosto 2011 n. 17528; Cass. civ., sez. III, n. 20 giugno 2017 n. 15167).

I Supremi giudici argomentano in modo chiaro e ordinato per identificare quella responsabilità che la legge assegna agli Enti cui è attribuito il controllo il dovere di prevenire il pericolo specifico all’incolumità delle persone, che passa, non solo dal controllo del fenomeno attraverso il monitoraggio del territorio, ma che arriva anche alla cattura e alla custodia dei cani vaganti e dei cani randagi e non solo, quindi, controllo e interventi sulla fertilità, per evitare l’eccessiva riproduzione. In virtù, pertanto, del combinato disposto tra legislazione nazionale e quella regionale, la Asl emerge quale responsabile per i danni causati alle persone  e alle cose.

Per quanto riguarda il fondamento normativo per la domanda di risarcimento, alcuni autori propendono per l’invocazione dell’art. 2043 e non per l’art. 2052 codice civile, perché pare non possa addebitarsi agli Enti pubblici quel controllo diretto che la norma pone a base della responsabilità.

Francesco Maiorca – Agenzia Stampa Italia

              

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