(ASI) Roma - Con la sentenza 11504 del 10 maggio 2017, la Corte di Cassazione ha inaugurato un nuovo indirizzo in tema di assegno di divorzio. Con la rivoluzionaria pronuncia, si è passati dal mantenimento del tenore di vita all’autosufficienza economica.

 

In dettaglio si è trattata di una riflessione giuridica apparentemente motivata da considerazioni che risentono di tutti gli elementi di cui si compone la nostra società degli ultimi venti anni. Ma veniamo alle differenze innovative. La legge sul divorzio del 1970 prevedeva che, in caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio, uno dei due coniugi dovesse versare all’altro un assegno, nel caso in cui il beneficiario non avesse i mezzi adeguati o non potesse procurarseli per ragioni oggettive.

Ma come determinare l’importo dell’emolumento? La norma indicava al giudice dei criteri basati sulla condizione dei coniugi, le ragioni del divorzio, il contributo che ciascuno aveva dato alla conduzione della famiglia, alla formazione del patrimonio individuale e comune. Bisognava tenere conto del patrimonio e del reddito di ognuno nonché della durata del rapporto matrimoniale.

Il testo era molto chiaro ma di non facile applicazione, per il riferimento alla generica mancanza di mezzi, definiti adeguati, e per il riferimento alle difficoltà che potrebbe incontrare il coniuge in difficoltà in cerca di lavoro per ragioni oggettive.

Data l’epoca in cui venne emanata la legge, si crearono due distinti schieramenti, maschi e femmine. Mariti che lavoravano e godevano di un reddito maggiore e donne che, per accudire la famiglia, avevano scelto, in ossequio alle perduranti prassi sociali, di non lavorare o di impegnarsi in occupazioni senza troppe prospettive di carriera, per non trascurare soprattutto i figli. Alla luce di queste condizioni socio-economiche, la giurisprudenza degli anni successivi, sviluppò ed attuò il concetto del mantenimento del medesimo tenore di vita goduto in pendenza di matrimonio. Si diceva, in sostanza, che il coniuge meno abbiente avesse diritto, anche dopo lo scioglimento del matrimonio, a non veder peggiorare il proprio status economico. Il coniuge più ricco doveva versare un assegno, nel rispetto dei parametri previsti dalla legge 898 del 1970 poco sopra indicati, che potesse consentire a quello più povero di vivere la stessa vita di prima.

Recentemente la Corte di Cassazione ha messo in discussione questo orientamento, introducendo il principio dell’autosufficienza economica. In pratica il coniuge che vuole ricevere il cosiddetto assegno di mantenimento, deve dimostrare di non essere autosufficiente economicamente e di non esserlo per motivi oggetti e non perché non abbia voglia di lavorare.

Una volta dimostrata la non autosufficienza, il giudice potrà procedere alla quantificazione dell’assegno sulla base dei criteri indicati dalla legge 898/1970, utilizzando tutti i parametri ivi esposti, ma non per giungere al medesimo tenore di vita, ma per somministrare mezzi adeguati. Cosa voglia dire esattamente mezzi adeguati non è certamente facile ed intuitivo ma, semplificando, si potrebbe ipotizzare che la somma debba essere proporzionata a tutti gli indici che la legge indica come, per es. gli anni di matrimonio trascorsi insieme, l’impegno profuso nella conduzione della famiglia e nelle costruzione del patrimonio comune ed individuale etc.

Gli interpreti più maliziosi hanno sottolineato come adesso che anche le donne sono impegnate in lavori altamente proficui e potrebbero essere chiamate a versare l’assegno di mantenimento ai mariti meno abbienti, la Cassazione ha intrapreso questo revirement che vedrà abbassarsi il quantum delle prestazioni.

Ma a questa malevola insinuazione è facile rispondere. Le sentenze balzate agli onori della cronaca per l’abbandono del criterio del tenore di vita riguardavano assegni che mariti facoltosi e famosi avrebbero dovuto versare alle loro mogli. Questa volta, parafrasando Pio XI, a pensar male del prossimo si fa peccato e non s’indovina.

Francesco Maiorca – Agenzia Stampa Italia

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