"Apriamo tutte le attività e spostiamoci liberamente tra regioni: non possono arrestare nessuno"
(ASI) I decreti del Governo Draghi sono carta traccia e violano appieno la nostra Costituzione ed i nostri diritti. Sono stati redatti col fine di sostenere una tirannia politico-sanitaria. Abbiamo appreso che l’ultima follia del Governo riguarda il pass (Certificato verde) per spostarsi da una Regione all’altra. L’art. 16 Cost. Recita chiaramente 'Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.’
Sono i dati Covid stessi ad accertare che non sussistono motivi di “sanità o di sicurezza” tali da limitare la libertà di spostamento. Anche l’ultimo nonché odierno aggiornamento (di cui alleghiamo il link*) conferma che i decessi sono pari allo 0,00187% della popolazione italiana. Il valore non cambia anche rapportando il dato sul totali dei positivi, in quanto il valore risulterebbe dello 0,0619%. I valori pertanto confermano, visto che la matematica non è un opinione, che non si raggiunge nemmeno l’1% della popolazione. È evidente agli occhi di tutti che il Governo Draghi ha emanato l’ennesimo decreto anticostituzionale, non solo non esiste alcuna pandemia, ma non esiste nemmeno nessuna epidemia. Il Governo non può limitare nulla. Il pass alla libera circolazione (ultima follia) il veto nello svolgimento delle attività, l’obbligo delle mascherine, che sono nocive per la salute umana, ecc. sono tutte imposizioni antidemocratiche che violano i diritti sanciti dalla Carta.
Pertanto sono carta straccia e sta a noi disapplicarle con il nostro rifiuto ad accorglierle. Per farlo è necessario essere preparati e documentati. Rendete edotte le forze dell’ordine affinché si astengano (Art. 1349 del Codice di Ordinamento Militare) nell'applicare quanto imposto dal Governo Draghi, in quanto tali decreti violano la Carta costituzionale (quale rango superiore come parecchie sentenze hanno già confermato) ed applicandoli commettono un reato. Esibite loro sentenze e dati della finta pandemia. Apriamo e teniamo aperte tutte le attività (bar, pizzerie, negozianti, ambulanti, attività commercianti, palestre ecc.) anche se inizialmente ci potrà essere poca affluenza e rendiamolo noto in rete. L’art. 54 del Codice Penale - Stato dei necessità vi tutela perché è uno stato di necessita, ovvero di sopravvivenza (lavorare per non morire di fame). Le forze dell'ordine non possono mettere i sigilli e se li mettono toglieteli e continuate la vostra attività. La sentenza 7988 del 1/3/2021 della Corte Suprema di Cassazione conferma la non applicabilità dell’art. 650 e stabilisce che non si cade nel penale. Stampatela ed esponetela nel locale. Ciò che viene notificato è un "semplice accertamento" di violazione amministrativa come ha stabilito una sentenza del Tar del Lazio.
Sulla notifiche è scritto chiaramente “emergenza epidemiologica da Covid-19" e non “pandemia”, in quanto la “pandemia” non è mai stata dichiarata. Non firmate nulla e ritirare la copia dell’accertamento e conservatela per il ricorso. Ci sono gruppi di avvocati disponibili a produrre ricorso pro-bono, e la nostra Organizzazione Politica è a disposizione. Aprire in sicurezza come sta recriminano la Lega non è altro che un plauso e supporto a questo stato di Tirannia, in quanto la “pandemia” non è mai stata dichiarata. Gli Autogrill sono aperti in quanto considerati servizio “essenziale”, come il ristorante di Montecitorio ed i Bar negli ospedali. Con una opposizione di massa, che si muove ignorando questi decreti che non sono altro che una tirannia l’impianto del Governo crollerà. Apriamo e teniamo aperte tutte le attività, muoviamoci e giriamo liberamente fra regioni in quanto diversamente da ciò che dicono non possono arrestare nessuno. L’accertatore può essere denunciato per sequestro di persona e violenza privata (art. 605 c.p. e art. 610 c.p.)
10 documenti utili da stampare che lo confermano
1° Allegato: Sentenza che rende carta straccia l'autocertificazione imposta D.P.C.M. 8 marzo 2020
Con sentenza 54/2021 del 27/01/2021 il Tribunale di Reggio Emilia ha rigettato la richiesta di emissione di decreto penale di condanna in ordine ad una falsa dichiarazione, oltretutto considerata un falso inutile perché trattasi di un’autocertificazione incompatibile con lo stato di diritto del nostro Paese e dunque illegittima, rilasciata a seguito dell’autocertificazione imposta dal DPCM 08/03/2020.
Sentenza_54_2021_del_27_01_2021_Tribunale_di_Reggio_Emilia.pdf
2° Allegato: Sentenza che annulla il reato penale di condanna art. 650 c.p. per violazione D.P.C.M. 8 marzo 2020
Con sentenza 7988 del 1/3/2021 la Corte Suprema di Cassazione conferma la non applicabilità dell’art. 650 c.p. e stabilisce di fatto che non si può cadere nel penale.
https://www.arclex.it/wp-content/uploads/2021/03/Cass.-7988.2021-650-cp.pdf
3° Allegato: In caso di fermo semplice vi viene notificato un semplice accertamento di violazione amministrativa
Ciò che viene notificato è un "semplice accertamento" di violazione amministrativa come ha stabilito una sentenza del Tar del Lazio. Sulla notifiche è scritto chiaramente “emergenza epidemiologica da Covid-19" e non “pandemia”, in quanto la “pandemia” non è mai stata dichiarata.
Accertamento violazione covid-covid.pdf
4° Allegato: Art. 54 c.p.che stabilisce lo Stato di necessità
L'Art. 54 Codice Penale - stabilisce inoltre che non si può cadere nel penale quando si agisce per “ stato di necessità”, in quanto lavorare è uno "stato di necessita", ovvero di sopravvivenza (lavorare per non morire di fame).
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-primo/titolo-iii/capo-i/art54.html
5° Allegato: Dati Covid aggiornati ad oggi che accertano l’inesistenza di una pandemia
Dati_Covid_aggiornati_copy.pdf
6° Allegato: Ordinanza n. 45986/2020 R.G. del 16 dicembre 2020 illegittimità DPCM
Il Tribunale di Roma, Sezione 6° Civile, nella ordinanza n. 45986/2020 R.G. del 16 dicembre 2020, volta a dirimere una controversia inerente la richiesta di convalida di sfratto per morosità di un esercizio commerciale nel periodo di emergenza Covid-19, è entrato appieno nella questione della pandemia dichiarando la piena illegittimità dei DPCM di Conte e del suo Govern
Tribunale_di_Roma_Ordinanza_n_45986_2020_R.G, del_16_dicembre_2020.pdf
7° Allegato Risoluzione 2361/2021 del Consiglio d’Europa che vieta l’obbligo vaccinale
In data 27 gennaio 2021 l’Assemblea Permanente del Consiglio d’Europa ha votato la risoluzione 2361 che vieta di rendere obbligatoria la vaccinazione anti covid-19
8° allegato: Le mascherine uccidono. Riportiamo lo studio dell’Istituto Nazionale di Allegie e Malattie Infettive del Maryland
Lo studio del 2008 che vede anche tra gli autori lo stesso dr Anthony Fauci decretò con le autopsie che la maggior parte dei decessi nella pandemia influenzale del 1918-1919 fu provocata direttamente da polmonite batterica secondaria generatasi nelle alte vie respiratorie. Infezione polmonare batterica, che si contrae indossando maschere per bocca e inalando la stessa aria espirata più e più volte. Si legge a chiare lettere in inglese quanto segue: The majority of deaths in the 1918–1919 influenza pandemic likely resulted directly from secondary bacterial pneumonia caused by common upper respiratory–tract bacteria.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2599911/pdf/nihms76103.pdf
9° Allegato: il Regolamento UE 1043/2020 qualifica il vaccino una sperimentazione sull’uomo
Ma c’è un documento che stabilisce che il vaccino è sperimentale, ossia che acquisisce le proprie conoscenze attraverso l’osservazione dei fenomeni che lo stesso causa. Questo documento è il Regolamento (UE) 2020/1043 (di cui alleghiamo copia*) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale UE in data 17 luglio 2020. Iil titolo è "REGOLAMENTO (UE) 2020/1043 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 luglio 2020 relativo all’esecuzione di sperimentazioni cliniche con medicinali per uso umano contenenti organismi geneticamente modificati o da essi costituiti e destinati alla cura o alla prevenzione della malattia da coronavirus (COVID-19) e relativo alla fornitura di tali medicinali”.
https://agenziastampaitalia.it/images/Regolamento_UE_2020_1043-1.pdf
10° Allegato: Sentenza 516/2020 del 29 luglio illegittimità della dichiarazione di emergenza e dei DPCM che limitavano la libertà di spostamento.
Il Giudice di Pace di Frosinone, con sentenza n. 516/20, depositata lo scorso 29 luglio, h annullato la sanzione Covid-19 al ricorrente che ha ricevuto la contestazione della violazione del divieto di spostarsi in conseguenza dell’emergenza sanitaria ai sensi del DPCM non specificato.
http://www.dirittoegiustizia.it/news/16/0000099700/Illegittimita_della_dichiarazione_di_emergenza_e_dei_DPCM_che_limitavano_la_liberta_di_spostamento_annullata_la_sanzione_COVID_19.html
Lo dichiara in esclusiva con una nota ad Agenzia Stampa Italia (ASI) il Coordinatore Nazionale del Movimento Italia nel Cuore (MIC) Mauro Tiboni.
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