(ASI) "La piaga delle molestie e delle violenze alle donne sta dilagando in ogni parte del mondo. Dopo i molestatori americani, inglesi e italiani, ecco la volta dei molestatori francesi e austriaci, con relativi, nuovi, dibattiti televisivi e crisi politiche, ma a rimetterci sono sempre le donne. In Italia si è garantisti, femministi, ma, viste le entità lievi delle sanzioni previste, siamo anche molto tolleranti.
Sta di fatto che i reati contro le donne sono drammaticamente in aumento. ed addirittura, per le molestie, inspiegabilmente, la prescrizione del reato è fissata a soli 6 mesi dall'atto subito. Inoltre secondo quanto disposto dall'articolo 660 del Codice penale (Libro III, 'Delle contravvenzioni in particolare') "chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a 516 euro". Inoltre, nella normativa italiana non è previsto uno specifico reato di molestia sessuale ma un generico reato di molestia o disturbo fatto con "biasimevole motivo": il bene giuridico tutelato è la tranquillità pubblica e privata. Insomma, si tratta di una fattispecie completamente diversa dal reato di violenza sessuale. penale. Invece per la violenza - Il codice penale inquadra tale reato tra i delitti contro la libertà personale, disciplinandolo dagli articoli da 609-bis* a 609-undecies..
Le molestie sessuali e le violenze alle donne sono intollerabili per il Movimento Italia nel Cuore e ancor più intollerabile è la mancanza di adeguate norme legislative italiane ed europee che tutelino le vittime di tali reati che dovrebbero essere puniti severamente e con una pena certa senza sconti come avviene in alcuni paesi extraeuropei". Lo dichiara Marcello Salibra, candidato del Movimento Italia nel Cuore al Parlamento per la regione Umbria.
Note indicate dal candidato Marcello Salibra per comprendere in dettaglio la normativa vigente relative alle molestie e violenze.
*L'art. 609-bis ('Violenza sessuale') punisce con la reclusione da 5 a 10 anni chi, con violenza o minaccia o abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali. La stessa pena si applica a chi costringe taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità, la pena può essere diminuita in misura non eccedente i due terzi. Il legislatore non definisce il concetto di "atti sessuali", rimettendo la specificazione della condotta alla giurisprudenza. L'art. 609-ter disciplina alcune circostanze aggravanti del reato di violenza sessuale, prevedendo la pena della reclusione da 6 a 12 anni nei seguenti casi: violenza sessuale su minore di 14 anni; uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa; fatto commesso da persona travisata o da persona che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio; fatto commesso su persona sottoposta a limitazioni della libertà personale; violenza sessuale commessa nei confronti di un minorenne, della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore; fatto commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di istituti di istruzione o di formazione frequentati dalle persone offese; fatto commesso nei confronti di persona in stato di gravidanza; fatto commesso nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza. La pena è invece della reclusione da 7 a 14 anni se la violenza sessuale è commessa ai danni di persona che non ha compiuto 10 anni. GLI ALTRI PROFILI DI LEGGE - La violenza sessuale di gruppo è punita dall'art. 609-octies del codice penale; per quanto riguarda il profilo inerente alla tutela dei minori c'è l'art. 609-quater ('Atti sessuali con minorenne') mentre l'art. 609-quinquies punisce con la reclusione da 1 a 5 anni la corruzione di minorenne, "ovvero il compimento di atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere". E ancora: l'art. 609-sexies precisa che quando i delitti di violenza sessuale sono commessi in danno di un minorenne il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa. L'art. 609-undecies punisce con la reclusione da 1 a 3 anni l'adescamento di minorenni e - dal punto di vista processuale - l'art. 609-septies del codice penale prevede che "i reati di violenza sessuale, anche aggravati, e gli atti sessuali con minorenne siano punibili a querela della parte offesa e che la querela, una volta proposta, sia irrevocabile". L'art. 609-decies sancisce poi che "per i delitti di sfruttamento sessuale dei minori e di violenza sessuale in danno di minori, sia data comunicazione, a cura del procuratore della Repubblica, al tribunale per i minorenni". Per quanto riguarda infine le pene accessorie e gli altri effetti penali se ne occupa l'art. 609-nonies. La molestia non conosce prescrizione invece in Gran Bretagna (unico paese europeo a non prevederla per reati sessuali, al pari dei reati più gravi), mentre negli Stati Uniti c’è un tempo limite per le denunce di “harassment”, che va da 180 a 300 giorni a seconda dello Stato, e tre anni a livello Federale.