(ASI)"Quando non si hanno argomenti si tenta di creare confusione e si finisce a fare una figuraccia. Accade a tutti quelli che si stanno sperticando a commentare la lettera del PD agli italiani all'estero. Una cosa normalissima in campagna elettorale e condotta secondo le regole che costoro dovrebbero conoscere.
Regole pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 2014. Invece l’ignoranza e la cattiva fede la fanno da padrone.
Evidentemente anziché cercare di persuadere delle loro ragioni, alle quali evidentemente non credono nemmeno loro, buttano fumo negli occhi per non affrontare nel merito la riforma costituzionale
Ma riescono nel solo obiettivo di dimostrare che hanno paura di confrontarsi sui contenuti. Essere ignoranti non è un merito ne una giustificazione. A seguire, il testo in questione:
Provvedimento in materia di trattamento di dati presso i partiti politici e di esonero dall'informativa per fini di propaganda elettorale - 6 marzo 2014
(G.U. n. 71 del 26 marzo 2014) [doc. web n. 3013267]
(…)
- Trattamenti particolari: propaganda elettorale e connessa comunicazione politica
Partiti, movimenti politici, comitati di promotori e sostenitori, nonché singoli candidati, possono lecitamente trattare dati personali per finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica in occasione di consultazioni politiche, amministrative o referendarie, di iniziative per selezione di candidati (cd. "primarie").
I dati personali estratti da fonti "pubbliche" -vale a dire le informazioni contenute in registri, elenchi, atti o documenti detenuti da un soggetto pubblico, e al tempo stesso accessibili in base ad un'espressa disposizione di legge o di regolamento- possono essere utilizzati per finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, senza richiedere il consenso degli interessati (art. 24, comma 1, lett. c, del Codice). Nell'ipotesi in cui la fonte sia "pubblica" nel senso anzidetto, occorre rispettare i limiti e le modalità eventualmente stabilite dall'ordinamento per accedere a tali fonti (es. se è richiesta l'identificazione di chi ne chiede copia o se l'accesso è consentito solo in determinati periodi o per determinate finalità) o per utilizzarle (es. obbligo di indicare la fonte dei dati o di rispettare le finalità che la legge stabilisce per determinati elenchi). In particolare, possono essere utilizzati, per il perseguimento delle predette finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, i dati personali estratti dai seguenti elenchi pubblici:
- liste elettorali detenute presso i comuni, che "possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo … o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso" (art. 51 d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, come modificato dall'art. 177, comma 5, del Codice);
- elenco degli elettori italiani che votano all'estero per le elezioni del Parlamento europeo (art. 4 d.l. 24 giugno 1994, n. 408, convertito con l. 3 agosto 1994, n. 483);
- liste aggiunte dei cittadini elettori di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia e che intendano ivi esercitare il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo (artt. 1 e ss. d.lg. 12 aprile 1996, n. 197);
- elenco provvisorio dei cittadini italiani residenti all'estero aventi diritto al voto (art. 5, comma 8, d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104);
- elenco provvisorio dei cittadini italiani residenti all'estero aventi diritto al voto per l'elezione del Comitato degli italiani all'estero (Comites, art. 13 l. 23 ottobre 2003, n. 286; art. 5 l. 27 dicembre 2001, n. 459; art. 5, comma 1, d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104).
Dichiarazione di Ernesto Carbone, componente della segreteria del PD.