“A nulla serve aiutare la donna a uscire dalla ragnatela della violenza maschile attraverso una maggiore repressione del codice penale, il potenziamento dei centri antiviolenza e delle case protette ecc., se non le si dà l’opportunità concreta di essere economicamente autonoma, come prevedono l’art.1 comma 2 e l’art. 18 comma 3 della Convenzione di Istanbul e come ha riaffermato il Trattato di Lisbona inserendo il principio di eguaglianza tra donne e uomini tra i valori e tra gli obiettivi dell’Unione – prosegue Barbara Benedettelli. In Spagna, per le donne vittime di violenza è stato istituito un Ufficio di Collocamento che le aiuta a immettersi nel mondo del lavoro, per essere economicamente indipendenti. Un passo di civiltà che dovremmo compiere anche noi. La violenza economica è il terreno fertile sul quale la violenza fisica e psicologica si sviluppa, in quanto rende la donna dipendete sul piano materiale. Ma è anche quella forma di violenza che impedisce, più spesso alle donne con prole, di denunciare o di allontanarsi da un rapporto che le umilia, ne mina la dignità e ne limita la libertà personale. Per questo chiediamo maggiore attenzione da parte delle Istituzioni verso il contrasto a questa forma di violenza, che si deve sconfiggere anche sul piano culturale, dunque dei principi. L’articolo 4 della Convenzione di Istanbul – spiega Benedettelli - chiede modifiche costituzionali che stabiliscono il principio della parità tra i sessi. Chiediamo dunque la revisione degli articoli 36 e 37 della Costituzione dove si deve parlare anche di “lavoratrice” e dove deve comparire, tra chi si occupa della casa e della prole, la figura maschile. Questa la modifica che suggeriamo e che può essere lo spunto dal quale partire per instaurare un principio di reale parità di diritti tra i sessi: “Le condizioni di lavoro devono assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione, in particolare nei primi mesi di vita della prole fino a svezzamento avvenuto. La madre o il padre lavoratori hanno il diritto, regolato dalla legge, a un periodo eguale di astensione retribuita durante tutto il primo anno di vita della prole. La madre e il padre hanno il diritto/dovere di condividere la responsabilità e la cura della prole e della gestione familiare. La maternità e la paternità non devono rappresentare un ostacolo all’ingresso nel mondo del lavoro o al mantenimento del posto conquistato. E’ compito della Repubblica sostenere i genitori lavoratori attraverso il potenziamento dell’offerta pubblica e privata di asili nido e scuole dell’infanzia.”
Premesso ciò, suggeriamo di affiancare al D.L. quanto segue:
- prevedere un ufficio di collocamento per donne Vittime di violenza domestica e prive di lavoro;
- promuovere l’accesso al periodo di astensione lavorativa per entrambe i genitori almeno fino al primo anno di vita dei figli;
- potenziare l’offerta pubblica e privata degli asilo nido e gli incentivi per gli asili condominiali e sul luogo di lavoro;
- obbligare, per via legislativa, la parità degli stipendi prevedendo multe per i datori di lavoro che discriminano le donne.
- inserire la violenza economica tra le aggravanti per i seguenti reati: 572 c.p.; 612 c.p.; 575 c.p.; 56 c.p.
Le donne hanno il diritto di avere un trattamento economico eguale a quello degli uomini, di non essere incluse in un cliché riduttivo, di poter scegliere quale strada percorrere nella loro esistenza senza condizionamenti. Ma in un Paese che è stato definito dall’ONU maschilista e patriarcale, è necessario intervenire anche sulla Costituzione, dunque sui principi. Suggeriamo, per contrastare la violenza economica e la disparità tra i sessi, e in ottemperanza dell’obiettivo dell’UE di cui sopra e dell’Art. 4 comma 2 parte prima Conv., la revisione degli articoli costituzionali 36 e 37:
- MODIFICA SUGGERITA DELL’ARTICOLO 36 DELLA COSTITUZIONE:
“Il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto ad una retribuzione eguale e proporzionata alla quantità e qualità del loro lavoro”
- MODIFICA SUGGERITA DELL’ARTICOLO 37 DELLA COSTITUZIONE:
Le condizioni di lavoro devono assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione, in particolare nei primi mesi di vita della prole fino a svezzamento avvenuto. La madre o il padre lavoratori hanno il diritto, regolato dalla legge, a un periodo eguale di astensione retribuita durante tutto il primo anno di vita della prole.
La madre e il padre hanno il diritto/dovere di condividere la responsabilità e la cura della prole e della gestione familiare.
La maternità e la paternità non devono rappresentare un ostacolo all’ingresso nel mondo del lavoro o al mantenimento del posto conquistato.
E’ compito della Repubblica sostenere i genitori lavoratori attraverso il potenziamento dell’offerta pubblica e privata di asili nido e scuole dell’infanzia.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.