Lavoro occasionale: voucher 2024

(ASI) Anche nel 2024 sono disponibili i voucher per il lavoro occasionale, si tratta di una forma di pagamento alternativa per il lavoro occasionale accessorio o per prestazioni saltuarie. I voucher sono in vigore per tutti i settori e possono usarli professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata, nonché alcune Amministrazioni Pubbliche.

Esistono anche i voucher per il settore dell'agricoltura in maniera semplificata, mentre istruzioni specifiche nel 2024 valgono per i settori congressi, fiere, eventi, stabilimenti termali e parchi divertimento.

Si tratta di quelle prestazioni di lavoro svolte al di fuori di un normale contratto di lavoro in modo discontinuo e saltuario, e solo da soggetti che rispettano determinati requisiti.

In linea generale, grazie alle nuove introduzioni normative, è possibile per i datori di lavoro acquisire prestazioni di lavoro occasionali secondo due distinte modalità di utilizzo:

  • il Libretto Famiglia gestito dall'INPS, invariato rispetto agli scorsi anni se non per la possibilità per le famiglie di acquistarlo oltre che sul sito INPS o presso gli uffici postali, anche presso le "rivendite di generi di monopolio", come stabilito dal Decreto lavoro convertito in Legge;
  • il Contratto di prestazione occasionale e i relativi voucher lavoro, con nuovi limiti economici e dimensionali.

I voucher funzionano come "contratto telematico di prestazione occasionale" (CPO) soggetto a specifiche regole. In sostanza, la Legge di Bilancio 2023 prima e il Decreto lavoro convertito in Legge poi, hanno previsto le seguenti regole per l'utilizzo dei voucher, confermate dalla Legge di Bilancio 2024 e dalla indicazioni INPS:

  • i limiti economici vanno da 2.500 a 15.000 euro. Ovvero, fino a 10.000 euro a seconda di specifici casi che vi illustriamo più avanti, validi anche per le attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice Ateco2007 93.29.1 e l'innalzamento a 15.000 euro della soglia di utilizzo dei voucher destinati alle prestazioni occasionali per i lavoratori per le aziende che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento. Le istruzioni valide per questi specifici comparti sono riportate nella Circolare INPS n. 75 del 03-08-2023;
  • il limite dimensionale stabilito nel 2024 prevede il divieto del ricorso ai voucher da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato. La regola è stata estesa anche alle aziende alberghiere e alle strutture ricettive, che operano nel settore del turismo, precedentemente limitate in maniera differente rispetto agli altri utilizzatori. In generale, in passato il limite era fissato a 5 lavoratori e a 8 per chi li usava per i titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, per i giovani con meno di 25 anni di età e per le persone disoccupate o percettori di prestazioni integrative del salario o di prestazioni di sostegno del reddito;
  • specifici limiti dimensionali sono previsti nel caso delle aziende che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento. Ovvero, il Decreto lavoro convertito in Legge (articolo 37) stabilisce che devono essere esclusi dalla possibilità di usare i voucher soltanto gli utilizzatori con un numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato superiore a 25. La norma ha introdotto in tal modo una deroga al principio che esclude dall'istituto delle prestazioni occasionali i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Regola che quindi, vale per tutti gli altri settori per cui è ammesso l'uso del voucher;
  • per l'uso del voucher per il settore dell'agricoltura è prevista una semplificazione dedicata ai lavoratori e alle aziende del comparto. Per il settore agricolo, cioè, anche nel 2024 valgono le disposizioni della Circolare INPS n.102 del 12-12-2023.

Con il voucher, la singola prestazione occasionale non deve superare le 4 ore lavorative. Inoltre, il lavoratore non può fare più di 280 ore in un anno (dal 1° Gennaio al 31 Dicembre dell'anno di imposta) con lo stesso datore di lavoro. Il mancato rispetto di tale limite determina la trasformazione del rapporto di lavoro da occasionale a lavoro tempo indeterminato e a tempo pieno.

I voucher spettano a tutti i prestatori di lavoro in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Si tratta, in particolare, dei seguenti soggetti:

  1. pensionati, ossia titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio;
  2. studenti, ossia giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado e con almeno 16 anni di età e, se minorenni, previa autorizzazione del genitore o di chi esercita la potestà. Possono usare i voucher solo quando ci sono le "vacanze scolastiche";
  3. percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito. Tra loro vi sono anche coloro che percepiscono l'Assegno di Inclusione (che dal 1° gennaio 2024 ha preso il posto del Reddito di Cittadinanza);
  4. lavoratori part time;
  5. inoccupati e i titolari di indennità di disoccupazione come ad esempio beneficiari di NASpI o DIS COLL;
  6. lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per studio.

Nel 2024, come chiarito nella Circolare INPS n° 6 del 19-01-2023, possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale e, dunque, ai voucher lavoro, le seguenti categorie:

  1. professionisti;
  2. lavoratori autonomi;
  3. imprenditori;
  4. associazioni;
  5. fondazioni e altri Enti di natura privata;
  6. Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

I voucher si possono applicare in tutti i settori ma, in ogni caso, è vietato ricorrere al contratto di prestazione occasionale nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

Maddalena Auriemma - Agenzia Stampa Italia

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