La stangata (The Sting, 1973)
Da Basilea 1 a Basilea 3; ma non basta ora arriverà anche Basilea 4
Premessa
In primis sarà opportuno un richiamo alla domanda: “quale è l’attività della banca?” alla quale si risponde con la figura che segue
Già nell’articolo “Lo sconosciuto mondo del Rating” erano stati esaustivamente evidenziate le motivazioni per le banche fossero state costrette ad adottare idonee contromisure, nell’interesse stesso della propria clientela (risparmiatori e/o utilizzatori del credito meglio conosciuti come “prenditori”).
Anche se il Governatore della BCE, Mario Draghi, ha affermato che in Italia non dovrebbe accadere quello che è accaduto nei sistemi bancari degli altri Paesi (europei ed extra europei), grazie alla nostra normativa molto rigida, tuttavia non si stare del tutto sicuri.
Cronistoria; da Basilea 1 a Basilea 4
Basilea 1
Il primo trattato di Basilea risale al 1998 e stabiliva che ogni istituto bancario fosse obbligato a detenere una certa quantità di capitale, per far fronte della sua attività di rischio rappresentata prevalentemente dagli impieghi cioè dai prestiti concessi alla propria clientela.
Si ricordi in proposito che il prestito rappresenta un credito per la banca e quindi una attività che presenta però un rischio e, come tale, viene definita risk weighted asset (attivo ponderato per il rischio).
Il rapporto fra il Patrimonio della banca, chiamato di Vigilanza (in quanto fissato dalla normativa di vigilanza) ed i prestiti concessi (R.W.A.) doveva essere pari o superiore all’8% in base alla seguente formula
PV/RWA>= 8%
Dove:
P.V. sta per Patrimonio di Vigilanza
RWA (risk weighted assets) sta per attivo ponderato per il rischio
Però si deve anche precisare che il credito concesso non ha tutto lo stesso peso in quanto dipende dal rischio dello stesso; si veda in proposito la griglia applicata da
Basilea 2
Evitando in questa sede di scendere troppo nel particolare che potrebbe ingenerare confusione, ci si limiterà ad evidenziare, per sommi capi, che con Basilea 2 il peso del rischio delle principali tipologie dei crediti viene maggiormente dettagliato secondo la tabella che segue:
0% |
20% |
50% |
100% |
200% |
Banche centrali |
Banche OCSE |
Mutui residenziali |
imprese private |
partecipazioni in imprese non |
Titoli di stato |
Settore pubblico |
Con garanzie reali |
Crediti v/banche e paesi non ocse |
finanziarie con perdite negli ultimi |
Leasing immobil. |
2 esercizi |
A causa di una elevata tecnicità dell’argomento, perchè i non addetti ai lavori possano comprendere come opera la banca nel concedere un prestito, si procederà con un esempio elementare.
Si ammetta per assurdo che esista un paese con una sola banca ed un solo soggetto richiedente (nel gergo tecnico viene chiamato “prenditore”). Se quest’ultimo avanza una richiesta di affidamento, per semplicità, di € 100 ed è annoverato nella classe di rischio 100%, si dovrà moltiplicare l’ammontare del prestito per la classe di rischio assegnata in modo da determinare il P.V.
In tale ipotesi perché la banca possa erogare la somma richiesta (avendo il prestito un peso pari ad € 100), dovrà dimostrare di possedere un patrimonio di € 8 (appunto rapporto 8%). Se però nel frattempo il credito dovesse deteriorarsi per difficoltà gestionali dell’impresa e passare al 200%, si verificheranno due ipotesi:
- Per rispettare il rapporto dell’8% la banca dovrà provvedere ad aumentare il proprio patrimonio di vigilanza ad € 16 in quanto:
- in difetto dovrà ridurre il prestito ad € 50 (richiedendo al prenditore la restituzione di € 50) per rispettare il parametro dell’8%
E’ facile comprendere allora come per il prenditore (cioè l’utilizzatore del credito) si tratti di una vera e propria “stangata”, perché dovrà affrettarsi a restituire la metà della somma presa in prestito.
Per completezza si aggiunge anche una tavola sui fattori che influiscono sul peso del rischio, più precisamente che possono attenuarlo (cioè abbassarlo)
La nuova normativa venne pubblicata nel 2004 [1] e la sua attuazione era prevista a partire da fine 2006. La finalità era quella di migliorare la misurazione del rischio di credito, al fine di assicurare una maggiore tutela della loro stessa clientela.
Si basava su 3 pilastri fondamentali e introduceva disposizioni relative al rischio operativo; si veda in proposito la figura che segue
Basilea 3
Nel dicembre 2010, alla luce delle turbolenze e dei periodi di recessione che avevano caratterizzato i mercati finanziari, i membri del Comitato stabilirono di introdurre Basilea 3, a partire dal 1° gennaio 2013, fissando livelli più elevati per i coefficienti patrimoniali cioè:
- che le banche dovevano potenziare ulteriormente il capitale sociale più le riserve (il c.d. Patrimonio di Vigilanza),
- e che doveva essere introdotto un cuscinetto (in inglese buffer) del 2,5%, aggiuntivo rispetto ai minimi di capitale dell’8%, da utilizzarsi in ipotesi di deterioramento dei mercati finanziari (ad esempio in caso di recessione generale).
Così, alla luce della crisi economica contingente, si è cercato di rafforzare per il futuro la struttura patrimoniale delle banche.
Per capire meglio cosa succede con Basilea 3 si prosegue con l’esempio di cui sopra (una sola banca ed un solo prenditore che ha richiesto un finanziamento di € 100).
Nell’ipotesi che la banca non riesca ad aumentare il proprio P.V. in quanto non vi sono sottoscrittori (investitori) disponili si verificherà quanto segue:
Fermo quindi il P.V. di € 8, dovendo applicare il nuovo rapporto (10,50%), il prestito massimo concedibile sarà di € 76,20 che si traduce in un meno 23,80%.
Da ciò si desume che la stangata aumenti. Sic! Ma non finisce qui.
Basilea 4
Grazie all’intervento del numero uno della BCE è stato possibile lo slittamento dell’entrata in vigore della nuova normativa dal 1°gennaio 2019 al 1°gennaio 2022, con piena applicazione nel 2027.
Questo consentirà maggior tempo sia agli istituti di credito che alla Vigilanza per adeguarsi alle nuove regole, senza dover subire un duro contraccolpo che si rifletterà ovviamente sui prenditori (imprese e provati).
In ogni caso non si devono dormire sonni tranquilli in quanto è prevista l’introduzione di una soglia base (output floor) pari al 72,5%, con un livello minimo inizialmente previsto al 50% (nel 2022) per arrivare al 72,5% nel 2027.Secondo Mediobanca è stato calcolato che sulle banche italiane si verificherà un diverso impatto sul P.V. la cui consistenza diminuirà nella misura prevista come da tabella:
-4,7% |
Banco Bpm |
-2,5%, |
Banca Intesa |
-1,9% |
Unicredit |
-1,6%. |
Ubi |
Allora si dovranno rivedere i calcoli ricordando che il P.V. dovrà essere aumentato del +2,5% (buffer) + 1,6% nella migliore delle ipotesi secondo la tabella di cui sopra. Quindi riprendendo l’esempio di cui sopra (impossibilità della banca di aumentare il proprio P.V. che resta fermo ad €8)
Il prestito massimo concedibile sarà di € 66,15%, cioè – 33,85% rispetto ad €100 (necessità dell’impresa), sempre nell’ipotesi che la banca non trovi sottoscrittori per l’aumento del proprio patrimonio di vigilanza. Allora ai prenditori non resta che augurare
Una buona notizia, però: per le BCC (Banche di Credito Cooperativo) è previsto un regime più favorevole rispetto alle altre banche in quanto, ai fini della liquidità, possono includere nelle loro riserve la raccolta interbancaria non garantita, a condizione che rispettino alcuni requisiti tra i quali la costituzione di un Fondo di Garanzia Istituzionale (FGI).
Conclusioni
Quanto sopra non potrà che richiedere alle PMI, per la loro necessità di credito, una sempre minore dipendenza dal sistema bancario e questo potrà avvenire:
- in primis con il dotarsi di una struttura patrimoniale più adeguata [2] mediante l’apporto di denaro fresco e/o migliorando il proprio autofinanziamento;
- in secundis con il ricorso a strumenti alternativi di accesso al credito, quali potrebbero essere l’incentivo sotto forma di credito di imposta [3], oppure i Pir (Piani individuali di risparmio a lungo termine)per sviluppare gli investimenti in startup e PMI innovative e in fondi di venture capital (VC).
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Dr. Maurizio Berruti per Agenzia Stampa Italia
Articolo II parte http://www.agenziastampaitalia.it/economia/46414-pillole-di-economia-e-finanza-d-azienda-ii-parte-il-restructuring
Articolo I parte http://www.agenziastampaitalia.it/economia/46268-pillole-di-economia-e-finanza-d-azienda-a-cura-del-dr-maurizio-berruti
[1] Ma un primo articolo in lingua inglese era apparso a cavallo del 2001/2002, generando una totale confusione nel mercato delle imprese identificando Basilea 2 come una vera e propria odiessa; da qui l’abbinamento con il titolo del film
[2] Si ricordi quanto evidenziato nella dispensa sul Rating in merito agli Indicatori sui quali si basa il rating
[3] (Legge di bilancio 2018) previsto per le PMI che, a partire dal 1° gennaio 2018 vorranno quotarsi in borsa