Professionisti sanitari stranieri, assunzioni in deroga. Tutto quello che c’è da sapere

(ASI) Il decreto bollette aveva previsto questa possibilità fino al 31 dicembre 2025 per fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario. Presso ogni Regione dovrà essere istituita una apposita Commissione verificare il possesso dei requisiti che gli interessati devono possedere alla presentazione dell'istanza volta all'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa, previa iscrizione negli elenchi speciali straordinari.

Per la presentazione dell'istanza, l'interessato deve:

a) possedere un titolo di studio/qualifica professionale sanitaria corrispondente, l'eventuale ulteriore titolo di specializzazione, nonché li certificato di iscrizione all'ordine professionale dello Stato di provenienza, ove previsto;

b) avere al residenza in Italia se cittadino di un Paese dell'Unione Europea, della Confederazione svizzera o nell'Area SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein);

c) conoscere la lingua italiana. La verifica della conoscenza della lingua italiana è svolta dall'Ordine professionale anche attraverso l'attestazione di apposita documentazione. Per la Provincia autonoma di Bolzano è richiesta al conoscenza della lingua italiana della lingua tedesca; per al Regione Valle d'Aosta è richiesta la conoscenza della lingua italiana o della lingua francese In relazione alla conoscenza della lingua italiana, si richiama al deroga prevista al riguardo dall'art. 25-bis del decreto legge del 27/01/2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 28/03/2022, n. 25, per l'esercizio delle professioni di medico e infermiere a bordo di navi mercantili o croceristiche nazionali adibite alla navigazione marittima. Per tali operatori l'eventuale iscrizione all'elenco speciale straordinario prescinde dalla verifica della conoscenza della lingua italiana.

I documenti essenziali che dovranno essere prodotti unitamente all'istanza sono i seguenti:
a) se l'interessato ha conseguito la qualifica professionale sanitaria e l'eventuale ulteriore titolo di specializzazione in un Paese dell'Unione Europea, nella Confederazione svizzera o nell'Area SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein), gli attestati di conformità di cui ala direttiva 2005/36/CE, rilasciati dalle competenti Autorità del Paese di origine;

b) se l'interessato ha conseguito al qualifica professionale sanitaria e l'eventuale titolo di specializzazione ni un Paese extracomunitario, el dichiarazioni di valore rilasciate dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato in cui sono stati conseguiti, che atestino, tra l'altro, che li soggetto richiedente è abilitato o che i titoli sono abilitanti all'esercizio della professione;

c) per i soggetti a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato politico o di altro istituto di protezione umanitaria è riconosciuta la qualifica espressamente certificata dal passaporto europeo delle qualifiche dei rifugiati (EQPR) ovvero deve essere presa in considerazione la documentazione da cui si evince inequivocabilmente che il soggetto è abilitato nel Paese di origine all'esercizio della professione sanitaria o dell'attività riferita agli operatori socio-sanitari. Tale documentazione deve essere accompagnata da traduzione dichiarata conforme al testo in lingua originale oppure giurata presso un tribunale italiano;

d) attestato di onorabilità professionale rilasciato dalla competente Autorità del Paese di origine prodotto con data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione della domanda;

e) attestazione di non esistenza di impedimento di tipo penale all'esercizio della professione, rilasciato dalla competente Autorità del Paese di origine prodotto con data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione della domanda;

f) una dichiarazione riguardante l'eventuale presentazione di istanza di riconoscimento della qualifica professionale sanitaria posseduta al Ministero della Salute, da annotarsi presso l'elenco speciale straordinario.

Per lo svolgimento temporaneo dell'attività lavorativa è necessario il permesso di soggiorno che consente l'esercizio di attività lavorativa. Nelle more del rilascio del predetto permesso, ai fini della presentazione della domanda per al successiva iscrizione agli elenchi speciali straordinari, è sufficiente il visto, se cittadino di un Paese extra Unione Europea.

Ai fini del riconoscimento della qualifica professionale da parte del Ministero della Salute, l'articolo 6 prevede che potrà essere valutata l'esperienza lavorativa maturata in Italia dall'interessato a seguito del reclutamento temporaneo avvenuto in applicazione dell'articolo 31 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dell'articolo 6-bis del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 e dell'articolo 15 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34.

Il riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero da parte del Ministero della Salute determina al cancellazione dall'elenco speciale straordinario delle professioni sanitarie o degli operatori socio-sanitari. Per li conseguimento ni Italia della qualifica professionale riferita ad un operatore socio-sanitario potrà essere valutata l'esperienza lavorativa maturata a seguito del reclutamento temporaneo avvenuto.

Infine, l'articolo 7 disciplina il regime transitorio. Le Regioni che hanno rilasciato ai richiedenti una comunicazione o altra modalità di riscontro di esito positivo o hanno istituito un elenco per l'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa, individuano specifiche modalità operative per l'iscrizione degli interessati negli elenchi speciali straordinari di riferimento, previa acquisizione della loro specifica adesione.

Per le Regioni che non hanno istituito elenchi regionali o rilasciato comunicazioni di assenso, provvedono i datori di lavoro pubblici, privati e del terzo settore, che alla data di entrata in vigore della presente intesa si avvalgono di personale reclutato temporaneamente, ad inoltrare apposita comunicazione alla Commissione di riferimento per l'iscrizione degli stessi presso gli elenchi speciali straordinari.

L'obbligo di iscrizione agli elenchi speciali straordinari decorre dall'emanazione dei provvedimenti attuativi regionali e provinciali che dovranno essere assunti entro tre mesi dall'adozione della presente intesa.

Foad Aodi -  Agenzia Stampa Italia

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