(ASI) Il decreto Bollette, in vigore dal maggio del 2023, consente fino al 31 dicembre 2025, l'esercizio temporaneo dell'attività prevista per gli operatori di interesse sanitario, in deroga alle misure vigenti, in base ad una qualifica professionale conseguita all'estero. Una misura resasi necessaria per fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario.
La disciplina di questo esercizio temporaneo doveva essere approvata in sede di Conferenza Stato Regioni. A distanza di circa un anno la bozza di intesa è stata inviata dal Ministero della Salute alla Stato Regioni.
Nel testo, all'articolo 1 si prevede che le Regioni, in base al proprio fabbisogno di personale sanitario e socio-sanitario, dovranno individuare le qualifiche professionali sanitarie per le quali gli interessati possono esercitare temporaneamente l'attività lavorativa nel territorio della Regione presso cui hanno fatto richiesta. Presso ogni Regione dovrà quindi essere istituita una apposita Commissione composta da esperti della Regione, da un unico rappresentante indicato congiuntamente dagli Ordini provinciali competenti in relazione al profilo professionale preso in considerazione e da un rappresentante indicato congiuntamente dagli Atenei con sede nella Regione interessata o dagli Atenei di riferimento, in relazione al corso di studi di riferimento. La composizione della Commissione potrà essere integrata di volta in volta in base alle necessità rilevate.
La Commissione avrà il compito di verificare il possesso dei requisiti che gli interessati devono possedere alla presentazione dell'istanza volta all'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa, previa iscrizione negli elenchi speciali straordinari. L'attività istruttoria, svolta dalla Commissione, si dovrà concludere entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, salvo sospensione o interruzione dei termini secondo al disciplina del procedimento amministrativo, con l'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego alla successiva iscrizione agli elenchi speciali straordinari. Gli Ordini provinciali delle professioni sanitarie, entro i successivi 30 giorni, provvederanno ad iscrivere gli interessati negli elenchi speciali straordinari.
L'iscrizione nell'elenco speciale straordinario consente all'interessato di esercitare l'attività lavorativa nella corrispondente qualifica professionale presso strutture sanitarie o socio sanitarie pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del Terzo settore, esclusivamente all'interno del territorio della Regione presso cui è istituita la Commissione, salvo diversi accordi tra le Regioni interessate.
Nel caso in cui più Regioni, qualora sussistano ragioni di opportunità, di economicità, nonché di efficienza dell'azione amministrativa, ritengano di costituire un'unica Commissione, la loro composizione può essere integrata con rappresentanti delle altre Regioni coinvolte. L'interessato potrà scegliere di esercitare temporaneamente l'attività professionale in una delle Regioni rappresentate nella Commissione stessa, previa iscrizione all'Ordine provinciale competente.
Con l'articolo 2 si prevede l'istituzione presso gli Ordini provinciali delle professioni sanitarie gli elenchi speciali straordinari corrispondenti ad ogni profilo afferente alle professioni sanitarie previste dall'ordinamento italiano. Dovrà essere inoltre istituito presso gli Ordini delle professioni sanitarie infermieristiche l'elenco speciale straordinario degli operatori socio sanitari. Negli elenchi speciali straordinari delle professioni sanitarie, in aggiunta alla qualifica professionale, potranno essere annotati i titoli delle specializzazioni mediche, odontoiatriche, dei veterinari, dei chimici, dei fisici, dei biologi, dei farmacisti e degli psicologi, eventualmente posseduti.
L'iscrizione agli elenchi speciali straordinari sarà condizione per l'esercizio dell'attività lavorativa, in qualunque forma giuridica svolta.
L'articolo 3 spiega che agli iscritti all'elenco speciale straordinario delle professioni sanitarie si applicherà la medesima disciplina prevista dall'ordinamento per gli iscritti agli Ordini delle medesime professioni sanitarie in materia di sanzioni, provvedimenti disciplinari, ricorsi, codice deontologico, obbligo di aggiornamento, iscrizione alla cassa previdenziale e obbligo di assicurazione.
All'articolo 4 si prevede che il contributo annuo per l'iscrizione all'elenco speciale straordinario delle professioni sanitarie è pari alla tassa di iscrizione annua deliberata dall'assemblea per gli iscritti agli Ordini. L'onere annuo per l'iscrizione all'elenco speciale straordinario degli operatori di interesse sanitario è determinato dagli Ordini professionali di riferimento.
Come previsto dall'articolo 5, per l'iscrizione agli elenchi speciali straordinari dovrà essere presentata apposita istanza alla Commissione regionale.
Foad Aodi - Agenzia Stampa Italia